www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro terzo - Delle
obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo V - Delle assicurazioni
Art. 514 - Rischio putativo (1)
Se il rischio non è mai Esistito o ha cessato di esistere
ovvero
se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del
contratto,
l’assicurazione è nulla quando la notizia
dell’inesistenza o della cessazione del rischio ovvero
dell’avvenimento del sinistro è pervenuta, prima
della
conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal
quale l’assicurato diede l’ordine di assicurazioNe.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente
pervenuta nei luoghi suddetti.
L’assicuratore, che non sia a conoscenza
dell’inesistenza o
della cessazione del rischio ovvero dell’avvenimento del
sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece
all’intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza
da
parte dell’assicurato.
Art. 515 - Assicurazione della
nave
L’assicuraZione della nave copre la nave e le sue pertinenze.
Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e
equipaggiamento della nave.
Nel silenziO delle parti, la dichiarazione del valore della nave,
contenuta nella polizza, equivale a stima.
Art. 516 - Assicurazione delle
merci
L’assicurazione delle merci copre il valore di queste, in
stato
sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale
valore non può essere accertato, il valore assicurabile
è
dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione,
aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato,
nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o
anticipato ad
ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.
Art. 517 - Circolazione
dell’assicurazione delle merci
In caso di cambiamENto della persona dell’assicurato,
l’assicuraZiOne delle merci continua a FavOre del nuovo
assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato
all’assicuratore; e tanto quest’ultimo quanto il
nuovo
assicurato non possono, a caGione del mutamento, disdire il contratto.
Art. 518 - Assicurazione dei
profitti sperati sulle merci
L’assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il
maggior
valore commerciale, che, al momento della conclusione
dell’assicurazione, può prevedersi avranno le
merci al
loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese
di trasporto e quelle di assicurazione.
All’assicurazione dei profitti sperati sulle merci si
applicano,
in quanto compatibili, le norme che regolano l’assicurazione
delle mErci.
Art. 519 - Assicurazione del nolo
da guadagnare
L’assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo
per
l’intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione
della
nave.
L’assicurazione del nolo netto copre, in difetto di
convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.
In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.
All’assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in
quanto
compatibili, le norme che regolano l’assicurazione della Nave.
Art. 520 - Assicurazione del nolo
dovuto o anticipato ad ogni evento
All’assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento
si
applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano
l’assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di
un
trasporto; quelle dettate per l’assicurazione della nave, se
trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locaZione.
Art. 521 - Rischi della
navigazione
Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che
colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio,
investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio
ed in genere per tutti gli accidenti della navigaziOne.
Art. 522 - Aggravamento del
rischio
Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde se, per
fatto
dell’assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in
modo
tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato
conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del
contratto, l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o
non
l’avrebbe dato alle medesime condizioni.
Tuttavia l’assicuratore risponde se il mutamento o
l’aggravamento del rischio è stato determinato da
atti
compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di
interessi comuni all’assicuratore, ovvero dipende da un
evento
per il quale l’assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha
inFluito sull’avvenimento del sinistro o sulla misura
dell’indennità in conseguenza di questo dovuta
dall’assicuratore.
Art. 523 - Cambiamento di via, di
viaggio o di nave
L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da
cambiamento forzato di via o di viaggio. È considerato
cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per
assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in
pericolO.
Nel caso di cambiamento di via o di viaGgio, proveniente dal fatto
dell’assicurato, l’assicuratore risponde solo se il
sinistro si verifica durante il percorso coperto
dall’assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha
influito sull’avvenimento del sinistro medesimo.
Nell’assicurazione delle merci l’assicuratore non
risponde,
se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella
polizza. Se la polizza non contiene l’indicazione della nave,
l’assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare
all’assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono
caricate, a meno che non si tratti di spedizione su navi di linea. Ove
l’assicurato non adempia a tale obbligo
l’assicuratore
è liberato.
Art. 524 - Colpa e dolo
dell’equipaggio
L’assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in
tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti
dell’equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo
l’assicurato. Tuttavia, se l’assicurato
è anche
comandante della nave, l’assicuratore risponde limitatamente
alle
colpe nautiche del medesimo.
Nell’assicurazione delle merci, l’assicuratore
risponde
altresì del dolo del comandante e deGLI altri componenti
dell’equipaggio.
Art. 525 - Vizio occulto della
nave
L’assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite
dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva
essere scoperto dall’assicurato con la normale diligenzA.
Art. 526 - Contribuzione in
avaria comune
L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle
somme
dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comuNe.
Art. 527 - Ricorso di terzi
danneggiati da urto (2)
L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle
somme
dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto
della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti
e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell’assicuratore le spese
sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso
dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al
momento
in cui è richiesta la limitazione del debito
dell’armatore, è inferiore al minimo previsto
nell’articolo 276,
l’assicuratore della nave risponde sino
a concorrenza di tale minimo, anche se l’ammontare
complessivo
del minimo stesso e dell’indennità, spettante
all’assicurato per danni materiali sofferti dalla nave,
supera il
valore assicurabile di quest’ultIma.
Art. 528 - Rischio
nell’assicurazione dei profitti sperati sulle merci
L’assicuratorE dei profitti sperati sulle merci risponde del
felice arrivo delle merci a destinazioNe.
Art. 529 - Rischio
nell’assicurazione del nolo da guadagnare
L’assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita
totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al
verificarsi di un sinistro della navigaZiOne.
Art. 530 - Durata
dell’assicurazione della nave a tempo
L’assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha efFetto
dalle
ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il
calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove
l’assicurazione è stata conclusa.
L’assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è
prorogata
di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave
è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione,
ma
l’assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un
supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contrattO.
Art. 531 - Durata
dell’assicurazione della nave a viaggio
L’assicurazione della nave, stipulata a viaGgio, ha effetto
dal
momento in cui la nave inizia l’imbarco delle merci o, in
mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al
momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a
destinazione
o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il
ventesimo giorno dall’arrivo.
Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo
viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la
precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.
L’assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende
inizio
dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo,
dalle
ore ventiquattro del giorno della sua concLusione.
Art. 532 - Durata
dell’assicurazione delle merci
L’assicurazIone delle merci ha effetto dal momento in cui le
merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve
eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel
luogo di destinazione.
Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni
dall’arrivo
nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza
maggiore, l’assicurazione ha termine con lo spirare del
trentesimo giorno.
In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di
caricazione e di destinazione è compresa
nell’assicurazione solo in quanto necessaria per le
operazioni di
imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni.
L’assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende
inizio
dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo,
dalle
ore ventiquattro del giorno della suA conclusione.
Art. 533 - Avviso del sinistro
Fermo per il rimaneNte il disposto dell’articolo 1913 del
codice
civile, nell’assicurazione delle merci l’assicurato
ha
l’obbligo di avviso anche quando la nave è stata
dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano
sofferto danno per l’avvenuto sInistro.
Art. 534 - Obbligo di evitare o
diminuire il danno
Il comandantE della nave, l’assicurato e i suoi dipendenti e
preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o
diminuire il danno.
In deroga all’articolo 1914, secondo comma, del codice civile
le
parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno
siano a carico dell’assicuratore solo per quella parte che,
unita
all’ammontare del danno da risarcire, non supera la somma
assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che
l’assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte
inconsideratameNte.
Art. 535 - Differenza tra il
nuovo e il vecchio
Nel calcolo dell’indennità per danni materiali
sofferti
dalla nave si computa il beneficio derivante all’assicurato
per
differenZa tra il nuovo e il vecchiO.
Art. 536 - Danni di avaria comune
L’assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare
nei
limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria
comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a
contribuzione, la Facoltà di surrogarsi
all’assicurato nei
diritti a quest’ultimo spettanti verso gli altri partecipanti
alla spediziOne.
Art. 537 - Indennità
per contributi di avaria comune
Nel calcolo dell’indennità dovuta
dall’assicuratore
per contributi di avaria comune a carico dell’assicurato, si
assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in
ordine alla quale l’assicurazione è stata
stipulata. A
tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile
della cosa è stato oGgetto di stima.
L’ammontare del danno da risarcIre è dato dalla
quota di
contribuzione posta a carico dell’assicurato dal regolamento
d’avaria, purché dell’inizio del
procedimento di
liquidazione sia stato dato avviso all’assicuratore, prima
dell’adunanza di discussione di cui all’articolo 614
o
della stipula del chirografo d’avaria, in modo che
l’assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento
stesso.
Art. 538 - Indennità
per ricorso di terzi danneggiati da urto (3)
Nel calcolo dell’indennità dovuta
dall’assicuratore
per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore,
si Assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a
sensi dell’articolo 515,
o, se si tratta di assicurazioNe del
nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per Il suo ammontare lordo.
Art. 539 - Sinistri successivi
Se le cose assicuratE subiscono, duraNte il tempo
dell’assicuraZione, più sinistri successivi, si
devono
computare nell’indennità, anche in caso di
abbandono, le
somme che sono state pagate all’assicurato, o che gli sono
dovute
per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggiO.
Art. 540 - Abbandono della nave
L’assicurato può abbandonare
all’assicuratore la
nave ed esigere l’indennità per perdita totale nei
seguenti casi:
- a) quando la nave è perduta, o è
divenuta
assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando
mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la
nave
può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in
un
porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli Facendone
richiesta
altrOve;
- b) quando la nave si presume perita;
- c) quando l’ammontare totale delle spese per la
riparazione
dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo
valore assicurabile.
Art. 541 - Abbandono delle merci
L’assicurato può abbandonare
all’assicuratore le
merci ed esiGere l’indennità per perdita totale,
nei
seguenti casi;
- a) quando Le merci sono totalmente perdute;
- b) quando la nave si presume perita;
- c) quando nei casi previsti nella lettera a)
dell’articolo
precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità
della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi
per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate
ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;
- d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni
per
deterioramento o perdita in quantità superano I tre quarti
del
valore assicurabile.
Art. 542 - Abbandono del nolo
L’Assicurato può abbandonare
all’assicuratore il
nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere
l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
- a) quando il diritto al nolo è totalmente
perduto per l’assicurato;
- b) quando la nave si presume perita.
Art. 543 - Forma e termini della
dichiarazione di abbandono
L’abbandoNo deve essere dichiarato per iscritto
all’assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il
sinistro
è avvenuto fuori d’Europa o dei paesi bagnati dal
Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in
cui l’assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di
presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre
dal
giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro di
iscrizione. Se l’abbandono ha per oggetto la nave, la
dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta
nell’articolo 249
e resa pubblica ai sensi degli articoli
250 e
seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato
perduto l’atto
di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con
la
trascrizione nella matrIcola.
La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere
notificata all’assicuratore, in ogni altro caso deve essere
portata a conoscenza dell’assicuratore medesimo con lettera
raccomandata.
Trascorsi i termini di cui al primo comma, l’assicurato
può esErcitare soltanto l’azione di avaria.
Art. 544 - Comunicazioni da farsi
dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono
Nel dichiarare l’abbandono, l’assicurato deve
comunicare
all’assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte
od
ordinate altre assicuraZioni, ovvero gravano diritti reali o di
garanzia.
In mancanza, l’assicuratore è tenuto ad effettuare
il
pagamento dell’indennità solo dal momento nel
quale tali
indicazioni gli vengono fornite dall’assicurato.
In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte,
l’assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto
d’assicurazione.
Art. 545 - Oggetto
dell’abbandono
L’abbandonO delle cose assicurate deve essere Fatto senza
condiziOni.
Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per
l’assicuratore
al momento del sinistro, che dà luogo
all’abbandono, ed i
diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano
all’assicurato verso terzi.
Se l’assicurazione non copre l’intero valore
assicurabile
della cosa, l’abbandono è limitato ad una parte
della cosa
stessa, proporzionale alla somma assicurata.
Art. 546 - Effetti
dell’abbandono
Se la validità dell’abbandono non è
stata
contestata entro trenta Giorni da quello nel quale la dichiarazione di
abbandono è stata portata a conoscenza
dell’assicuratore,
ovvero se la validità dell’abbandono è
stata
giudizialmente riconosciuta, l’assicurato ha diritto a
percepire
l’indennità per perdita totale.
La proprietà delle cose abbandonate ed I diritti indicati
nell’articolo precedente si trAsferiscono
all’assicuratore
dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la
dichiarazione di abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da
quello nel quale la validità dell’abbandono
è
divenuta incontestabile a norma del comma precedente,
l’assicuratore dichiari all’assicurato di non
volerne
profittare.
La dichiarazione dell’assicuratore deve essere fatta,
pubblicata
e portata a conoscenza dell’assicurato nelle forme richieste
dall’articolo 543 per
la dichiarazione di abbandono.
Art. 547 - Prescrizione
I diritti derivaNti dal contratto di assicurazione si prescrivono con
il decorso di un anno.
Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2952 del
codice
civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento
dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine
decorre
dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato
provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita
della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal
registro d’iscrizIone.
L’esercizio dell’azione per ottenere
l’indennità, mediante abbandono delle cose
assicurate,
interrompe la prescrizione dell’azione per il conseguimento
dell’indennità d’avaria, dipendente
dallo stesso
contratto e relativa allo stesso sinistro.
(1) Articolo non applicabile alla assicurazione obbligatoria della
responsabilita' armatoriale per i crediti marittimi, ex art. 12, punto
3 del decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 111, Attuazione
della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli
armatori per i crediti marittimi
(2) Articolo non applicabile alla assicurazione obbligatoria della
responsabilita' armatoriale per i crediti marittimi, ex art. 12, punto
3 del decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 111, Attuazione
della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli
armatori per i crediti marittimi
(3) Articolo non applicabile
alla
assicurazione obbligatoria della responsabilita' armatoriale per i
crediti marittimi, ex art. 12, punto 3 del decreto legislativo 28
giugno 2012 , n. 111, Attuazione
della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli
armatori per i crediti marittimi
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina
si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non
implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale
aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato
nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)