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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo IV
Del personale della
navigazione
Capo I
Del personale marittimo
Art. 113 - Organizzazione e
disciplina del personale marittimo
All' organizzazione amministrativa E alla disciplina del personale
marittimo provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione.
Art. 114 - Distinzione del
personale marittimo
Il persoNale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruZioni navali.
Art. 115 - Categorie della gente
di mare
La gente di mare si divide in tre categorie:
- 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai
servizi di
coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto al traffico lOcale e alla pesca
costiera.
Art. 116 - Personale addetto ai
servizi portuali
Il pErsoNale addetto ai serviZi dei pOrti comprende:
- 1) i piloti;
- [2) i lavoratori
portuali] (1);
- 3) i palombari in servizio locale;
- 4) gli ormeggiatori;
- 5) i barcaioli.
Il ministro dei trasporti, in relazione alle
caratteristiche ed alle esigenze del traFficO, può
determinare altre cateGorie di personaLe addetto aI servizi dei porti,
disciplinANdone, ove occorra, l' Impiego.
Art. 117 - Personale tecnico
delle costruzioni navali
Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:
- 1) gli ingegneri navali;
- 2) i costruttori navali;
- 3) i maEstri d' ascia e i calafati.
Art. 118 - Matricole e registri del personale marittimo
La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale
addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni
Navali sono iscritti in registri.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal
regolamento.
Art. 119 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri
Possono conseguire l' iscriZione nelle matricole della gente di mare
i cittadini italiani di età non inferiore ai sedici anni e
non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l' età nOn
deve superare i quarantacinque anni. (6)
I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere
iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara. (2)
Il ministro dei trasporti può
consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non
appartenenti alla Repubblica; può altresì
consentire l' immatricolazione di persone di età superiore
ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo
richiedano. (2)
Il ministro dei trasporti, sentite le
organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le
condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione
temporanea dell' iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è
necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o
la tutela.
I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono
stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'
articolo 116, dal ministro dei
trasporti.
Per l' esercizio della pesca costiera e del trafFico locale, possono
conseguire l' iscrizione nella matricola della gente di mare della
terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo
anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal
regolamento per tale categoria. (3)
A coloro che conseguono l' iscrizione nelle matricole della gente di
mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il
passaggio ad altra categoria superiOre.
Art. 120 - Cancellazione dalle
matricole e dai registri
Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di
mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli
1251, 1253
si procede
per i seguenti motivi:
- a) morte dell' iscritto;
- b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'
attività marittima;
- c) perdita della cittadinanza italiana;
- d) perdita permanente dell'idoneità fisica alla
navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
- e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno
dei reati
che a norma del reGolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole;
- f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per
gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'
articolo 123, dopo dieci anni
consecutivi di interruzione della
navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli Iscritti nei registri del personale addetto
ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni
è disciplinata dal regolamento.
Art. 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri
Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle
matricole stesse a norma delle lettere c), ed e) dell' articolo
precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause
che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il
limite di età stabilito nell' articolo
119. Gli iscritti
cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la
reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età,
entro un periodo di tempo, dal giorno dellA cancellazione, pari al
periodo di navigazione effettivamente compiuta.
La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai
servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è
disciplinata dal regolameNto.
Art. 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo
La gente di mare è munita di un libretto di navigazione.
Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle
costruzioni navali sono munitI rispettivamente di un libretto di
ricognizione e di un certificato d' iscrizione.
Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti
dal regolamento.
Art. 123 - Titoli professionali del personale marittimo
Il ministro dei trasporti con proprio decreto stabilisce i requisiti e
i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la
necessaria attività di certificazione. (4)
Il regolamento determina le altre qualifiche relative all' esercizio
della professione marittima e prescrive altresì i requisiti
per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti
all' esercizio della pesca.
I limiti delle abilitazioni professionali per il personale
addetto
ai servizi portuali e per il personale tecnico dellE costruzioni navali
sono stabiliti dal regolameNto.
Art. 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione
Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi
indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell'
articolo precedente è di competenZa del direttore marittimo.
Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli
professionali è di competenza del capo del compartimento e
dei capi degli altri uffici indicati dal regolamentO.
(Art.
125
- Collocamento della gente di mare)
(5)
(Art.
126
- Divieto di mediazione ) (5)
Art. 127 - Assunzione all' estero
All' assunzione di personale per la Formazione o per il completamento
degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l'
autorità consolare.
Capo II
Del personale della
navigazione interna
Art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale
All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale
della navigazione interna provvedono le autorità preposte
all' eserciziO della naviGazione interna.
Art. 129 - Distinzione del personale
Il personale della navigazione interna comprende:
- a) il personaLe navigante;
- b) il personale addetto ai servizi dei porti.
Art. 130 - Categoria del personale navigante
Il personale navigante si dIvide in tre categorie:
- 1) personale di comando e di bassa forza addetto al
servizio di
coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto alla piccolA NavigazIone.
Art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
- 1) i lavoratori portuali;
- 2) i barcaioli.
Il ministro dei trasporti, in relazione alle
caratteristiche e alle esigenze del traffico, può
determinare altre categorie di pErsonale dei porti, disciplinandone,
ove occorra, l' impiego.
Art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale
Il persoNale navigante è iscritto in matricole, ed
è munito di un libretto di navigaZione.
Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in
registri ed è munito di un libretto di ricOgnizione.
Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.
Le fOrme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e
secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Art. 133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri
Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale
navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai
quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal reGolamento
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci,
possono
essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini
sino al terzo grado.
Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è
necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o
la tutela.
Il ministro dei trasporti può
consentire che nelle matricole siano iscritte anche italiani non
regnicoli.
I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato
dal secondo comma dell' articolo 131,
daL ministro dei trasporti e
della navigazione.
Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle
matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi
Art. 134 - Titoli professionali del personale
Per I servizi di coperta i titoli professionali sono:
- a) capitano;
- b) capo timoniere;
- c) capo barcA;
- d) conduttore di motoscafi;
- e) barcaiolo abilitato.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
- a) macchinista;
- b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b),
d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere
autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a
prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di
rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell'
abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le
modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro dei trasporti in relazione alle
caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può
determinare altre qualifiche relative all' esercizio della navigazione
interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il
conseguimento dei relativi titoli professionali.
I limiti per le abilitazioNI professionali del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.
Art. 135 - Assunzione all'estero
All' assunzione di personalE navigante della navigazione interna per la
formazioNe e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali
all' estero sovraintende l' autorità consolare.
(1) Numero abrogato dall'art. 27, VIII comma della l. 28 gennaio 1994,
n 84. 
(2) Comma così modificato dall'art. 10 della l. 7 dicembre
1999, n. 472. .
(3) Comma inserito dall'art. 1 della l. 3 febbraio 1963, n. 54.
(4) Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto
1bis, del d.l 30 dicembre 1997, n. 457. 
(5) Articolo abrogato dall'art. 13 del d.p.r. 18 aprile 2006,
n. 231.
(6) Comma così modificato dall'art. 10 della l. 7 dicembre
1999, n. 472, e successivamente modificato (parte in corsivo) dall'art.
4, punto 1 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica
ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a
Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno.
(GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68), che ha elevato a 16
anni l'età minima di ammissione al lavoro.
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