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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo VII
Degli atti di stato
civile in corso di navigazione marittima
Articolo 203 - Funzioni
di ufficiale dello stato civile
DurantE la NavigaZione, il cOmandante della nave marittima esercita le
FunziOni di ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile.
Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi
ancorata in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della
competente autorità nella Repubblica, o di quella consolare
all'estero.
Articolo 204 - Matrimonio in
imminente pericolo di vita
Il comandante della nave marittima può procedere alla
celebrazione del matrimonio e
unione civile nel caso e con le forme di cui all'articolo
101 del codice civile e
alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e
con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.
(1)
Articolo 205 - Atti di stato
civile compilati a bordo
GLI atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere
iscritti sul ruolo di equipaggio.
Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli Atti,
Nonché dell'avvenuta Iscrizione dei medesimi sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale e di
contabilità.
Articolo 206 - Scomparizione in
mare
Quando di una pErsoNa scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare
il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale
le circostanZe della scOmparizione e le ricerche eFfettuate.
Il prOcesso verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaGgio.
Dei fatti che hanno dato Luogo alla compIlAzioNI del processo verbale,
nonché dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di
equipaggio, deve essere fatta menzione nel giornale generale.
Articolo 207 - Consegna degli
atti all'autorità marittima o consolare
Copia degli atti di stato civilE e dei processi verbali di
scomparizione compilati a bordo deve essere dal comandante della nave
coNsegnata in duplice esemplare nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all'autorità consolare unitamente ad
un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni
nel giornale generale.
Articolo 208 -
Attribuzioni delle autorità marittime e consolari
Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del
giornale generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli
atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione, il
comandante deve fare dichiarazione nel primo porto di approdo al
comandante del porto o all'autorità consolare.
Le autorità predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quella dei testimoni, inserendo nel
verbale medesimo le enunciazioni prescritte per la compilazione degli
atti di stato civile ovvero indicando le circostanze della
scomparizione a norma dell'articolo 206.
Analogamente procedono le autorità marittime e consolari
quando all'approdo di una nave rilevino l'omessa compilaZione degli
atti predetti, facendo constare in tal caso nel processo verbale i
mOtivi della omissione.
Articolo 209 - Processi verbali
di scomparizione in caso di naufragio
In caso di nauFragio, alla compilazione dei processi verbali di
scomparizione provvedono le autorità marittime o consolari.
I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro
è avvenuto in acque territoriali, dal capo del circondario
nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistrO
medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la
maGgior parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si
tratta di perdita presunta, gLi atti sono compilati dal comandante del
porto dI iscrizione della nave.
Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le
dichiarazioni dei naufraghi, e, in caso di perdita presunta,
l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 162;
dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.
Articolo 210 - Trasmissione degli
atti alle autorità competenti
Le Autorità marittime o consolari trasmettono alle
autorità, competenti a norma delle disposizioni
sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli
atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale,
consegnati dai comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica
un esemplare delle copie dei processi verbali di scomparizione e dei
relativi estratti del giornale generale.
Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei
processi verbali compilati a norma degli articoli precedenti.
Articolo 211 - Conseguenze della
scomparizione in mare
Nei casI di scomparizione da bordo per la caduta in mare, nei quali,
ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti
nell'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile, e nei casi di
scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio
dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse
debbano ritenersi perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta
l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo
verbale nel registro delle morti.
Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il
procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale,
trasmette il processo verbale alla competente autorità per
l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze
della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I,
titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni
dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma
dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico
ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate.
Articolo 212 - Autorizzazione del
tribunale
Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal
tribunale con decreto, assuntE, ove sia riteNuto necessario,
le
informazioni del caso.
(1) Parte in corsivo inserita dall'art. 5, lett. a) del
decreto
legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, "Adeguamento
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed
integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai
sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio
2016, n. 76."
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