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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VIII
Disposizioni speciali
Capo I Della navigazione da diporto
(Art.
213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle
cinquanta tonnellate) (1)
(Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non
superiore alle venticinque tonnellate) (1)
(Art.
215 - Condotta di battelli a remi) (1)
(Art.
216 - Personale di camera e di famiglia) (1)
Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di
associazioni nautiche riconosciute
I soci delle associaZioni nautiche riconosciute possonO progettare e costruire
navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate.
(Art.
218 - Pesca con navi da diporto) (1)
Capo II
Della pesca marittima
Articolo 219 - Pesca marittima
È considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca
nell'ambito del demanio marittimo.
Articolo 220 - Categorie della pesca
La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera,
pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti
Articolo 221 - Riserva della pesca ai cittadini
La pEsca Nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca
naZiOnali, salvo speciali convenzioni internazionali.
Tuttavia con decreto del presidente della Repubblica possono essere autorizzati
cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la
pesca nelle acque predette.
Articolo 222 - Concessioni di tonnare e di altri
impianti fissi da pesca
Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano
anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca Fissi, O di opere per
l'allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi
di corallo o di spuGne, e in genere ad ogni occupazione deL demanIo mArittimo e del
mare territoriale occorreNte per fIni di pesca.
Articolo 223 - Autorità competente per la
vigilanza sulla pesca
All'applicazionE delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei
regolamenti sulla pesca marittima provvede l'amministrazione della marina mercaNtile (2), salve le particolari attribuzioni conferite ad
altre amministrazioni.
Le autorità marittime locali vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto
alle esigenze della navigaZione.
Capo III
Del cabotaggio e del servizio marittimo
Articolo 224 - Riserva della prestazione dei
servizi di cabotaggio e del servizio marittimo.
1. Il servizio di cabOtaggio Fra i porti della Repubblica è riservato, nei termini di
cui al regOlamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, aGLI Armatori
comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che
battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i
requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che effettuano servizio
marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge (3).
Capo IV
Dell'esercizio della navigazione interna
Articolo 225 - Concessione di servizi
I servizi pubblici di linea per trasporto di persone o di cose sono esercitati per
concessione.
È parimenti necessaria la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di
rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici.
I diritti e gli obblighi del concessioNario, I mezzi tecnici di cui questi deve essere
fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l'eventuale prestazione di
una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione.
Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal
regolamento.
Articolo 226 - Autorizzazione di servizi
I sErvizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui
all'articolo precedeNte, sono sottoposti all'autorizzazione dell'autorità preposta
all'esercizio della navigazione interna.
Le forme e i limiti dell'autorizzazione sono determinati dal regolamento.
Articolo 227 - Autorizzazione mediante annotazione
sulla licenza.
Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggianti sono
autoriZzati al trasporto e al rimorchiO mediante annotazione apposta dall'ufficio
d'iscrizione sulla licenza.
Articolo 228 - Annotazione nei registri di
iscrizione.
L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti
devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Articolo 229 - Tariffe.
Il ministro dei trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all'articolo
226, e fissa i massimi e i minimi delle tariFfe.
In caso di contravvenzione l'autorizzazione può essere revOcata.
Articolo 230 - Caratteristiche delle navi
Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla naviGazione interna sono stabiLite
dal ministro dei trasporti.
Articolo 231 - Regolamenti comunali
La navIgazione nei corsi e negli specchi d'acquA, che attraversano centri abitati o
sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle Norme
stabilite da regolamentI comunali, approvati dal ministro dei trasporti, di concerto
con quello per gli interni.
(1) Articolo abrogato dall'art.
66, n. 1, lett. a) del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto). .
(2) Competenza oggi spettante al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in
l. 27 febbraio 1998, n. 30.
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