www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte
II
Della navigazione aerea
Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo VII
DELLA
POLIZIA DELLA NAVIGAZIONE
Capo I
Disposizioni
generali
Art. 792 - Funzioni di
polizia e di vigilanza (1)
Le funzioni
di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate
dall'ENAC.
Art. 793 - Divieti di
sorvolo (2)
L'ENAC può vietare il
sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di
sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine
pubblico,
l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo
su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può,
altresì,
vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per
eccezionali
motivi di interesse pubblico.
Art. 794 - Aeromobili
stranieri (3)
Gli aeromobili
stranieri, ad
eccezione di quelli
militari,
di dogana
e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di
reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla
normativa
comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la
facoltà dell'ENAC
di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili
stranieri militari, di dogana e di polizia non possono
sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del
Ministero della difesa.
Art.
795 - Aeromobili militari stranieri
Gli
aEromobili militari di uNo Stato straniero godono del
trattamento stabilito dalle convenZiOni e dalle consuetudini
internazionali, quando hanno ottenuto l'autorizzazione
prescritta dall'articolo precedente.
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari
stranieri non godono del trattemente predetto, nemmeno quando sono
costretti ad atterrare per causa di FOrza maGgiore o per
ordine
dell'autorità.
Art.
796 - ObbLIgo di Apporre i coNtrassegnI di individuazione (4)
L'aeromobile nazionale non
può circolare
se non porta impresse le marche di nazionalità e di
immatricolazione,
in conformità ai regolamenti dell'ENAC.
L'aeromobile straniero
deve portare i contrassegni prescritti dallo Stato nel cui registro
è iscritto o quelli previsti dalle convenzioni
internazionali.
Art. 797 - Obbligo di portare a
bordo licenze o attestati
L'aeromobile nazionale o
stianiero non
può circolare se il personale di bordo non è
munito delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni prescritti e
se tali documenti non sono portati a bordo,
Art. 798 - Obbligo di
assicurazione (5)
L'aeromobile non può
circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di
validità
le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla
normativa
comunitaria.
Capo II
Della
partenza e dell'arrivo degli aeromobili.
Art. 799 - Partenza e
approdo degli aeromobili (6)
La partenza
e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo
e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i
requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono
in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e
l'approdo
dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un
aeroporto.
Art. 800 - Aeromobili
diretti all'estero (7)
Gli aeromobili diretti
all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo
speciale
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal
territorio doganale dell'Unione europea.
(Gli
aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche'
gli
occupanti siano in possesso di documenti validi di
riconoscimento.) (8)
Art. 801 - Controllo
degli
aeromobili (9)
L'ENAC effettua visite
di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e
comunitari
e verifica i documenti di bordo obbligatori.
Art. 802 - Divieto di
partenza (10)
L'ENAC vieta la partenza degli
aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801,
emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione
aerea,
nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di
polizia
e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato
dalle
autorità competenti che l'esercente ed il comandante non
hanno adempiuto
agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia
sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
1058, l'ENAC, anche su
segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav,
vieta
altresì la partenza degli aeromobili quando risultano
violati gli
obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe,
anche di pertinenza di Enav S.p.a. (11)
Art. 803 - Obbligo di
approdo in corso di viaggio
II comandante dell'aeromobile deve
approdare con la maggiore sollecitudine nel più vicino
aeroporto, quando ne riceve l'ordine mediante i segnali stabiliti dal
regolamento, oppure appena si accorge di sorvolare una zona
vietata.
(Art.
804 - Approdo degli aeromobili) (12)
Art. 805 - Approdo di
aeromobili provenienti dall'estero (13)
Gli
aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli
aeroporti
abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto
dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni
interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel
territorio
doganale dell'Unione europea.
(Gli
aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche'
gli
occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di
tale
circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.)
(14)
Art. 806 - Limitazioni
all'utilizzazione degli aerodromi (15)
L'ENAC,
quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine
sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o
limita
l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di
agibilità
e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali che
possono
determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo
comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute
per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi
medesimi.
Art. 807 - Utilizzazione
degli aeroporti coordinati (16)
La partenza
e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti
dalla
normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della
corrispondente
banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene
in conformità delle norme comunitarie e dei relativi
provvedimenti
attuativi.
Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa
delle norme comunitarie direttamente applicabili. (17)
Art. 808 - Aeromobili
stranieri
Se accordi internazionali non dispongono
diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche agli
aeromobili stranieri.
Capo III
Della polizia di bordo e
della
navigazione.
Art.
809 - Autorità del comandante
Tutte le persone
che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del
comandante.
Art.
810 -
Disciplina di bordo
I componenti
dell'equipaggio devono prestare
obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i
servizi e la disciplina di bordo.
Art. 811 - Obblighi
dell'equipaggio
in caso di pericolo
I componenti
dell'equipaggio devono
cooperare alla salvezza dell'aeromobile, delle persone imbarcate e del
carico, fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di
lanciarsi col paracadute o comunque di abbandonare l'aeromobile.
(Art. 812
- Obbligo di cooperare al ricupero) (18)
(Art.
813 - Componenti dell’equipaggio soggetti ad obblighi di leva)
(18)
(Art.
814 - Impianti e servizi di radiocomunicazione) (18)
Art. 815 - Imbarco di
passeggeri infermi e diversamente abili (19)
Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si
osservano
le norme speciali.
Art. 816 - Imbarco di
armi, munizioni e gas tossici (20)
L'imbarco
su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a
speciale
autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e
internazionali.
Art.
817 - Imbarco di merci vietate o pericolose
Quando sono imbarcate
cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, o
delle quali il trasporto sia o divenga in corso di navigazione
pericoloso o nocivo per l'aeromobile, per le persone o per il carico,
il comandante dell'aeromobiie provvede nei modi
previsti nell'articolo
194.
La consegna delle cose custodite ai
sensi
del primo comma è fatta all'autorità
competente, dandone
comunque
segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza. (21)
Art. 818 - Custodia di
oggetti appartenenti a persone morte o
scomparse in viaggio (22)
Gli oggetti appartenuti a persone morte o
scomparse
durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino
al
luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità
competente,
dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica
sicurezza.
Art. 819 - Getto da
aeromobili in volo (23)
Fuori del caso di necessità, è vietato
il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non
siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane
ferma
in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla
superficie.;
(Art. 820
- Uso del paracadute) (24)
(Art. 821 - Passaggio del confine) (24)
(Art. 822 - Sorvolo di abitati e di aeroporti) (24)
Art.
823 - Sorvolo di proprietà private
II sorvolo
dei fondi di proprietà privata da parte di
aeromobili deve avvenire in modo da non ledere l'interesse del
proprietario del fondo.
Art.
824 - Vigilanza doganale
Sono soggetti a vigilanza
doganale anche gli
aeromobili che navigano entro i confini del territorio dello
Stato.
Art. 825 - Altre prescrizioni
Le norme per il trasporto e l'uso di apparecchi da
ripresa fotografica e cinematografica, le prescrizioni sanitarie e le
regole di circolazione, sono stabilite dal regolamento e da
leggi e regolamenti speciali.
(1) Articolo sostituito dall'art. 10, punto 1
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(2) Articolo sostituito dall'art.
10, punto 2 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(3) Articolo sostituito dall'art. 10, punto 3
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(4) Comma sostituito dall'art. 10, punto 4 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(5) Articolo sostituito dall'art. 10, punto 3
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(6) Articolo sostituito dall'art.
11, punto 1 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(7) Articolo sostituito dall'art. 11, punto 2
del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(8) Comma abrogato dall'art. 12, punto 1
del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(9) Articolo sostituito dall'art. 11, punto 3 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(10) Articolo sostituito dall'art.
11, punto 4 del d.lgs. 9
maggio
2005, n. 96..
(11) Comma modificato dall'art.
12, punto 2 del d. lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(12) Articolo abrogato dall'art.
11, punto 5 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(13) Articolo sostituito dall'art.
11, punto 6 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(14) Comma abrogato dall'art. 12, punto 3
del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(15) Articolo sostituito dall'art.
11, punto 7 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(16) Articolo sostituito dall'art.
11, punto 8 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(17) Comma aggiunto dall'art. 12, punto 4 del d.
lgs. 15 marzo 2006, n.151.
(18) Articolo abrogato dall'art.
12, punto 1 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(19) Articolo sostituito dall'art.
12, punto 2 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(20) Articolo sostituito dall'art.
12, punto 3 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(21) Comma sostituito dall'art.
12, punto 4 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(22) Articolo sostituito dall'art.
12, punto 5 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
(23) Articolo sostituito dall'art.
12, punto 6 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(24) Articolo abrogato dall'art.
12, punto 7 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96..
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