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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della  navigazione

Titolo III - Della responsabilità per urto di navi

Art. 482 - Urto fortuito o per causa dubbia

Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiorE, se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.


Art. 483 - Urto per colpa unilaterale

Se l’urto è avvenuto per colpa di una delle Navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.


Art. 484 - Urto per colpa comune

Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporZiOne, il risarcimento è dovuto in parti uguali.

Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.


Art. 485 - Obbligo di soccorso in caso di urto

AvvENuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senZa grave pericOlo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.

Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l’identificazione della propria.


Art. 486 - Rapporti contrattuali

Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 484, le norme sulla rEsponsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.


Art. 487 - Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due aNni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.


Art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale

Le disposiZioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sonO a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.


Indice del codice

artt. da 469 a 481 artt. da 469 a 481 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 489 a 513 artt. da 489 a 513


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