Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Assicurazione per i crediti marittimi
Articolo 5 - Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di
accesso ai porti
Articolo 6 - Certificati di assicurazione
Articolo 7 - Sanzioni
Articolo 8 - Relazioni
Articolo 9 - Attuazione
Articolo 10 - Entrata in vigore
Articolo 11 - Destinatari
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- visto il parere del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando
quanto segue:
(1) Uno degli elementi della politica comunitaria dei trasporti
marittimi consiste nell’innalzare la qualità del trasporto
marittimo mercantile responsabilizzando maggiormente tutti gli
operatori economici.
(2) Misure dissuasive sono già state adottate con la direttiva
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni.
(3) Il 9 ottobre 2008 gli Stati membri hanno adottato una dichiarazione
in cui riconoscevano unanimemente l’importanza
dell’applicazione del protocollo del 1996 della convenzione del
1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti
marittimi da parte di tutti gli Stati membri.
(4) L’obbligo dell’assicurazione dovrebbe assicurare una
migliore protezione delle vittime. Dovrebbe inoltre contribuire ad
eliminare le navi non conformi alle norme e permettere di ripristinare
la concorrenza tra gli operatori. Inoltre, nella risoluzione A.898(21)
l’Organizzazione marittima internazionale ha invitato gli Stati
ad esortare gli armatori ad essere adeguatamente assicurati.
(5) L’inosservanza delle disposizioni della presente direttiva
dovrebbe essere corretta. La direttiva 2009/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sul controllo da parte
dello Stato di approdo (rifusione), prevede già il fermo delle
navi in caso di mancanza dei certificati che devono essere presenti a
bordo. È tuttavia opportuno contemplare la possibilità di
espellere una nave che non detenga un certificato di assicurazione. Le
modalità dell’espulsione dovrebbero consentire di porre
rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.
(6) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, cioè
l’introduzione e l’attuazione di misure adeguate nel
settore della politica del trasporto marittimo, non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a
causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva disciplina taluni
aspetti degli obblighi cui sono soggetti gli armatori riguardo
all’assicurazione per i crediti marittimi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate.
2. La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, alle navi
da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà dello Stato
o gestite dallo Stato impiegate per servizi pubblici a fini non
commerciali.
3. La presente direttiva fa salve le discipline fissate dagli strumenti
in vigore nello Stato membro interessato ed elencate in allegato.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
- a) "armatore" il proprietario registrato di una nave marittima o
qualsiasi altra persona, quale il noleggiatore a scafo nudo, che sia
responsabile della conduzione della nave;
- b) "assicurazione" l’assicurazione, con o senza franchigie,
e comprensiva, per esempio, di assicurazione indennizzo del tipo
attualmente fornito dai membri dell’International Group dei
P&I Clubs e altre forme effettive di assicurazione (inclusa
l’autoassicurazione comprovata) e garanzia finanziaria che
offrano condizioni di copertura analoghe;
- c) "convenzione del 1996" il testo consolidato della convenzione
del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i
crediti marittimi, adottato sotto gli auspici dell’Organizzazione
marittima internazionale (IMO) modificato dal protocollo del 1996.
Articolo 4
Assicurazione per i crediti marittimi
1. Ciascuno Stato membro prescrivE che
gli armatori delle navi batteNti la sua bandiera stipulino
un’assicuraZione che cOpra dette navi.
2. Ciascuno Stato membro prescrive agli armatori delle navi battenti
bandiera di un altro paese di essere coperti da un’assicurazione
quando dette navi entrano in un porto soggetto alla giurisdizione dello
Stato membro in questione. Ciò non osta a che gli Stati membri,
in conformità del diritto internazionale, impongano il rispetto
di tale obbligo quando dette navi si trovano nelle loro acque
territoriali.
3. L’assicurazione di cui ai paragrafi 1 e 2 copre i crediti
marittimi fatte salve le limitazioni di cui alla convenzione del 1996.
L’importo dell’assicurazione per ciascuna nave per evento
è pari all’importo massimo applicabile per la limitazione
di responsabilità conformemente a quanto stabilito nella
convenzione del 1996.
Articolo 5
Ispezioni, conformità, espulsione dai porti e rifiuto di accesso ai porti
1. Ciascuno Stato membro provvede
affinché ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla
sua giurisdizione in conformità della direttiva 2009/16/CE
includa la verifica della presenza a bordo del certificato di cui
all’articolo 6.
2. Se il certificato di cui all’articolo 6 non è a bordo e
fatta salva la direttiva 2009/16/CE, che prevede il fermo delle navi
quando sono in gioco questioni di sicurezza, l’autorità
competente può emanare nei confronti della nave un ordine di
espulsione, il quale è notificato alla Commissione, agli altri
Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. In conseguenza
dell’emanazione di tale ordine di espulsione, ciascuno Stato
membro rifiuta l’accesso di detta nave ai suoi porti fino alla
notificazione del certificato di cui all’articolo 6 da parte
dell’armatore.
Articolo 6
Certificati di assicurazione
1. L’esistenza
dell’assicurazione di cui all’articolo 4 è
comprovata da uno o più certificati rilasciati dal suo fornitore
e presenti a bordo della nave.
2. I certificati rilasciati dal fornitore dell’assicurazione recano le informazioni seguenti:
- a) nome della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;
- b) nome e luogo della sede principale dell’armatore;
- c) tipo e durata dell’assicurazione;
- d) nome e sede principale del fornitore dell’assicurazione
e, se del caso, sede presso la quale l’assicurazione è
stata stipulata.
3. Se la lingua impiegata nei certificati non è né
l’inglese né il francese né lo spagnolo, il testo
include una traduzione in una di queste lingue.
Articolo 7
Sanzioni
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo
1, gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni applicabile in
caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione
della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per
assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci,
proporzionate e dissuasive.
Articolo 8
Relazioni
Ogni tre anni, e per la prima volta
anteriormente al 1^ gennaio 2015, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della
presente direttiva.
Articolo 9
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1^ gennaio 2012.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel
settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.