www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e Disciplinari
Libro I
Disposizioni penali
Titolo IV
Disposizioni processuali
Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (1)
Agli effetti dell’art. 221 del Codice di procedura penale
sono ufficiali di polizia giudiziaria:
- 1) i comandanti gli ufficiali del Corpo delle capitanerie
di porto, gli
ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo
servizi portuali, i sottufficiali del Corpo equipaggi militari
marittimi, appartenenti alla categoria servizi portuali, (i
direttori e)
i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai
reati previsti dal presente Codice, nonché riguardo ai reati
comuni commessi nel porto o nell’aeroporto, se in tali luoghi
mancano uffici di pubblica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha
sede l’ENAC o non risiede alcun delegato, le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria sono attribuite all’ENAC
nella
cui circoscrizione l’aeroporto è compreso (2);
- 2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai
reati
commessi a bordo in corso di navigazione, nonché riguardo
agli
atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte
dall’autorità giudiziaria;
- 3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo Codice
commessi
all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla
legge
consolare;
- 4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti
che
compiono su richiesta dell’autorità consolare o,
in caso
di urgenza, di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in
alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia
giudiziaria esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Sono agenti di polizia giudiziaria, riguardo ai reati previsti dal
presente Codice, nonché riguardo ai reati comuni commessi
nel
porto, se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, i
sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi appartenenti
alla categoria servizi portuali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e
comuni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi
destinati presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i
funzionari e gli agenti dell’Amministrazione della
navigazione
interna, i funzionari e gli agenti degli aeroporti statali o privati,
in seguito alla richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di
polizia giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di
porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.
Art. 1236 - Obbligo di denuncia e di relazione (3)
I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto,
dell’amministrazione della navigazione interna,
dell’ENAC e
le persone dell’equipaggio hanno l’obbligo di
denunciare
agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i
reati per i quali si debba procedere d’ufficio, commessi nel
porto, nell’aeroporto od a bordo, anche durante la
navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno
l’obbligo
di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di
polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto
dell’ENAC nell’aeroporto di primo approdo.
Art. 1237 - Reati in corso di navigazione
Quando è stato commesso un reato in corso di navigazione, il
comandante della nave o dell’aeromobile, prima della partenza
dal
luogo di primo approdo, e comunque entro ventiquattro ore da tale
approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di fermo,
le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati, i
referti e i corpi di reato all’autorità marittima
o a
quella preposta alla navigazione interna o
all’autorità
aeronautica locale del Regno; ovvero, all’estero,
all’autorità consolare o, in mancanza, ai
comandanti delle
navi da guerra che si trovino nel luogo.
Dell’eseguita consegna le dette autorità redigono
processo
verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i corpi
di reato, al competente procuratore della Repubblica. Le
autorità medesime inoltre, dispongono che le persone in
istato
di arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie .
Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna persone
imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi di reato,
al primo approdo in un porto del Regno è tenuto a
consegnarli
all’ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un paese
estero, provvede d’accordo con
l’autorità consolare.
(Art.
1238 - Competenza per le contravvenzioni) (4)
(Salvo
i casi in cui appartiENe all’autorità
consolare, la
cogniZiOne delle contravvenzioni previste dal presente codice in
materia di navigazione marittima appartiene ai comandanti di porto capi
di circondario.
Per il relativo procedimento si applicano le disposizioni del codice di
procedura penale relative ai procedimenti di competenza del pretore,
esclusa l’assistenza del pubblico ministero nel giudizio.
L’appello contro le sentenze di tale autorità, nei
casi in
cui è ammesso dal codice di procedura penale, è
portato a
cognizione del tribunale. Esso va proposto nei termini e secondo le
forme stabiliti nel codice predetto.
Contro le sentenze di tale autorità, nei casi in cui non
è ammesso l’appello, può proporsi
ricorso per
cassazione ai sensi del codice di procedura penale.)
Art. 1239 - Oblazione nelle contravvenzioni marittime
Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la
sola pena dell’ammenda, il contravventore può,
prima
dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di
condanna, presentare domanda di oblazione al comandante di porto
competente.
Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i limiti
dell’ammenda stabilita dalla legge, la somma che
l’istante
deve pagare per l’oblazione e per le spese e stabilisce il
termine entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di
decadenza dal beneficio dell’oblazione.
Il provvedimento del comandante di porto è notificato o
comunicato verbalmente all’interessato. Nel caso di
comunicazione
verbale l’ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa
attestazione sull’originale del provvedimento.
Il pagamento della somma stabilita per l’oblazione e per le
relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.
Nei casi di competenza dell’autorità consolare, la
domanda
di oblazione è diretta a tale autorità, la quale
provvede
a norma dei comma precedenti.
Art. 1240 - Competenza per territorio
La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice,
commessi all’estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo
territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che
è
stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo
della nave
o dell’aeromobile, su cui era imbarcato l’imputato
al
momento del commesso reato.
Se, prima dell’approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la
presentazione
del rapporto, della denuncia o della querela alle autorità
consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali
autorità hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria,
ovvero
se la competenza non può essere determinata nel modo
indicato
nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo di
iscrizione della nave (o di
abituale ricovero dell'aeromobile) (5), su cui era
imbarcato l’imputato al momento
del commesso reato.
Nei casi di competenza dell’autorità consolare,
se, al
momento della partenza della nave o dell’aeromobile dal luogo
nel
quale risiede tale autorità non è stata ancora
pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice
competente per territorio a norma dei comma precedenti. Gli atti
istruttori compiuti dall’autorità consolare
conservano
pieno valore anche avanti il giudice competente.
Art. 1241 - Conclusioni dell’inchiesta formale sui sinistri
Se la commissione per l’inchiesta formale sui sinistri
marittimi esprime il parere che il fatto è avvenuto per dolo o per
colpa, il verbale d’inchiesta è inviato al procuratore
della Repubblica .
Il verbale d’inchiesta ha valore di rapporto.
(Art.
1242 - Decreto di condanna) (4)
(Nei
casi previsti nell’articolo 506 del codice di procedura
penale il comandante di porto può pronunciare la condanna
con
decreto senza procedere al dibattimento. Si osservano gli articoli 506
a 510 del codice di procedura penale.
Sull’opposizione decide il comandante di porto. La sentenza
che
decide sull’opposizione è impugnabile nei casi,
coi mezzi
e con le forme previsti dal codice di procedura penale.
L’appello, nei casi in cui è ammesso, viene
portato a cognizione del tribunale.)
(Art.
1243 - Dichiarazione di opposizione e d’impugnazione) (4)
(Le
dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di
competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere
dell’ufficio di porto che ha emesso il provvedimento
impugnato.
Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono,
dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei
termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti il
cancelliere dell’ufficio di porto o del pretore del luogo in
cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento; ovvero avanti l’autorità
consolare all’estero. L’ufficiale che riceve l’atto
lo trasmette immediatamente al cancelliere dell’ufficio di porto
che ha emesso il provvedimento impugnato.)
Art. 1244 - Computo speciale di termini
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di
persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si
computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo
che va dal giorno dell’imbarco a quello del primo approdo
della nave o dell’aeromobile in un porto o in aeroporto del Regno
ovvero di località estera ove si trovi un’autorità
consolare.
Art. 1245 - Letture permesse di deposizioni testimoniali
Oltre i casi indicati nell’articolo 462 del codice di
procedura penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice
può essere data lettura, anche senza il consenso delle
parti, delle deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non
comparsi sono in navigazione, purché siano indicati nelle
liste.
(Art.
1246 - Esercizio dell’azione civile) (4)
(Nei
procedimenti di competenza dell’autorità
marittima è ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo
le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.
Tale autorità decide sulla liquidazione dei danni, se questa
non
supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice
indicato nel secondo comma dell’articolo 489 del codice di
procedura penale.
In ogni caso, l’autorità predetta deve, anche in
mancanza
della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni
accertamenti istruttori sull’ammontare del danno prodotto dai
reati di sua competenza.)
(Art.
1247 - Conversione delle pene pecuniarie) (4)
(Alla
conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto
provvede, a norma dell’articolo 586 del codice di procedura
penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede
l’ufficio portuale che ha emesso la condanna.)
Art. 1248 - Notificazioni ai passeggeri e alle persone
dell’equipaggio
Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone
dell’equipaggio la nave è considerata come casa di
abitazione dal momento dell’imbarco a quello dello sbarco.
Le notificazioni all’imputato, ai testimoni e alle persone
offese dal reato che siano componenti dell’equipaggio o passeggeri
sono fatte, quando la consegna personale non è possibile,
mediante consegna della copia al comandante.
(1) Articolo modificato dalla l. 3 febbraio 1963, n. 94.
(2) Gli originari riferimenti al direttore d'aeroporto sono ora
indicati all'ENAC, ex art. 20,
punto 1 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 20, punto 1 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151.
(4) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza corte costituzionale 9
luglio 1970, n. 121.
(5) Parole eliminate dall'art.
20, punto 2 del d.lgs. 15 marzo
2006, n. 151
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