Convenzione
d’Atene del 13 dicembre 1974
relativa al trasporto per mare di passeggeri
e dei loro bagagli, come modificata dal Protocollo di Londra del 1
novembre 2002
Gli Stati parti della presente Convenzione,
avendo riconosciuto l’utilità di
stabilire di comune accordo certe
regole in materia di trasporto per mare di passeggeri e dei loro
bagagli,
hanno deciso di concludere una convenzione a questo
scopo e, di conseguenza, hanno convenuto quanto segue:
Le espressioni utilizzate nella presente convenzione
hanno il significato di seguito indicato:
- 1)
- a) «vettore», la pErsona dalla
quale o per conto
della quale è stato concluso un contratto di trasporto,
indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito
effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto;
- b) «vettore di fatto», la
persona diversa dal
vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della
nave, che esegue effettivamente la totalità o parte
del
trasporto; e
- c) «vettore che esegue realmente la
totalità o
parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella
misura in cui quest'ultimo esegua realmente il trasporto;
- 2) «contratto di trasporto», il
coNtratto concluso da
un vettore o per conto di un vettore per il trasporto via mare di un
passeggero o, a seconda dei casi, di un passeggero e dei suoi bagagli;
- 3) «nave», unicamente le navi
marittime, ad esclusione dei veicoli a cuscino d'aria;
- 4) «passeggero», qualsiasi
persona trasportata su una nave:
- a) in virtù di un contratto di
trasporto; o
- b) che, con il consenso del vettore, accompagna un
veicolo o
animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci non
disciplinato dalla presente convenzione;
- 5) «bagagli», qualsiasi oggetto o
veicolo trasportato
dal vettore in virtù di un contratto di trasporto,
eccettuati:
- a) gli oggetti e i veicoli trasportati in
virtù di un
contratto di noleggio, di una poliZza di carico o di un
contratto riguardante a titolo principale il trasporto di
merci; e
- b) gli animali vivi;
- 6) «bagaglio a manO», i bagagli
che il passeggero ha
nella propria cabina o di cui ha il possesso, la custodia o
il controllo. Salvo che ai fini dell'applicazione del
paragrafo 8
del presente articolo e dell'articolo 8, il bagaglio a
mano comprende i bagagli che il passeggero trasporta dentro o
sopra il proprio veicolo;
- 7) l'espressione «perdita o danni ai
bagagli»
comprende anche il danno economico derivante dalla mancata
restituzione dei bagagli al passeggero entro un termine
ragionevole dal momento dell'arrivo della nave sulla quale sono
stati trasportati o avrebbero dovuto esserlo, ma non comprende
i
ritardi dovuti a vertenze di lavoro;
- 8) il «trasporto» comprende i
seguenti periodi:
- a) per quanto concerne il passeggero e/o il suo
bagaglio a
mano, il periodo nel quale essi si trovano a bordo della nave
o
durante l'imbarco o lo sbarco e il periodo nel quale sono trasportati
per via d'acqua dalla banchina alla nave o viceversa, se il
costo
di tale trasporto è compreso nel prezzo del biglietto o se
l'imbarcazione adibita a tale trasporto accessorio
è stata
messa a disposizione del passeggero dal vettore. Tuttavia, con
riferimento al passeggero, il trasporto non comprende il
periodo
nel quale questi si trova in una stazione marittima o in un
terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura
portuale;
- b) per quanto concerne il bagaglio a mano, anche il
periodo nel
quale il passeggero si trova in una stazione marittima o in un
terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura portuale,
qualora il bagaglio sia stato preso in consegna dal vettore o
dai
suoi sottoposti o incaricati e non sia ancora stato restituito
al passeggero;
- c) per quanto concerne i bagagli diversi dal
bagaglio a mano,
il periodo di tempo compreso tra il momento in cui essi sono
presi
in consegna dal vettore o dai suoi sottoposti o incaricati, a terra o a
bordo, e il momento della loro riconsegna;
- 9) «trasporto internazionale»,
qualsiasi trasporto in
cui il luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo
il contratto di trasporto, situati in due Stati differenti o
in un
solo Stato se, secondo il contratto di trasporto
o l'itinerario
previsto, esiste un porto di scalo intermedio in un altro Stato;
- 10) «Organizzazione»,
l'Organizzazione marittima internazionale;
- 11) «Segretario generale», il
Segretario generale dell'Organizzazione.
Articolo
1 bis - Allegato
L'allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.
Articolo 2 - Campo d'applicazione
1. La presente Convenzione si applica a qualsiasi
trasporto internazionale se:
- a) la nave batte bandiera di uno Stato
parte della
presente Convenzione od è immatricolata in tale Stato, o
- b) il contratto di trasporto è
stato concluso
in uno Stato parte della presente Convenzione, o
- c) secondo
il contratto di trasporto, il luogo di partenza o di destinazione si
trova in uno Stato parte della presente Convenzione.
2. In deroga al paragrafo 1, la presente convenzione non si applica se
il trasporto è soggetto a un regime di
responsabilità
civile nel quadro di qualsiasi altra convenzione internazionale sul
trasporto di passeggeri o bagagli mediante altri modi di trasporto,
nella misura in cui tali disposizioni siano obbligatoriamente
applicabili al trasporto marittimo.
Articolo
3 - Responsabilità del vettore
1. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte
o
dalle lesioni personali subite da un passeggero a causa di un incidente
marittimo nella misura in cui, per il suddetto passeggero, tali danni
non siano superiori a 250 000 unità di conto per ogni
singolo
evento, a meno che il vettore non dimostri che l'incidente:
- a) è dovuto a un atto di guerra, ad
ostilità, a una
guerra civile, a un'insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere
eccezionale, inevitabile e irresistibile;
- b) è stato interamente causato da un atto
o un'omissione intenzionale di un terzo.
Se e nella misura in cui i danni superano il suddetto limite, il
vettore è ulteriormente responsabile a meno che non provi
che
l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
2. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte
o
dalle lesioni personali subite da un passeggero per cause diverse da un
incidente marittimo se l'evento dannoso è imputabile a sua
colpa
o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi
promuove l'azione risarcitoria.
3. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla
perdita o
dal danneggiamento del bagaglio a mano se l'evento dannoso è
imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del
vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente
marittimo.
4. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla
perdita o
dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano a meno che
non provi che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa
o
negligenza.
5. Ai fini del presente articolo:
- a) per «incidente marittimo» si
intende il naufragio,
il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione
o un incendio a bordo o un difetto della nave;
- b) l'espressione «colpa o negligenza del
vettore»
comprende la colpa o la negligenza dei suoi sottoposti nell'esercizio
delle loro funzioni;
- c) per «difetto della nave» si
intende qualsiasi
malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di
sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle
sue attrezzature utilizzata per la fuga, l'evacuazione, l'imbarco e lo
sbarco dei passeggeri, o per la propulsione o il governo della nave, la
sicurezza della navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'arrivo o la
partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il
contenimento
dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di
salvataggio;
- d) il termine «danni» non
comprende i danni punitivi o esemplari.
6. La responsabilità del vettore ai sensi del presente
articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da incidenti
verificatisi durante il trasporto. Chi promuove l'azione risarcitoria
ha l'onere di provare che l'evento dannoso è avvenuto
durante il
trasporto, nonché l'entità del danno.
7. La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del vettore
di esercitare un'azione di regresso nei confronti di eventuali terzi o
di invocare il concorso di colpa ai sensi dell'articolo 6 della
presente convenzione. Il presente articolo lascia impregiudicato il
diritto alla limitazione della responsabilità di cui agli
articoli 7 e 8 della presente convenzione.
8. La presunzione di colpa o negligenza di una parte o l'attribuzione
ad essa dell'onere della prova non impediscono l'esame delle prove a
favore di tale parte.
Articolo
4 - Vettore di fatto
1. Nel caso in cui il trasporto sia stato aFfidato in tutto o in parte
a un vettore di fatto, il vettore rimane nondimeno responsabile per
l'intero trasporto ai sensi della presente
convenzione. InOltre, il vettore di fatto esercita i diritti ed
è soggetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione
per
la parte del trasporto da esso effettuata.
2. In relazione al trasporto eseguito dal vettore di fatto, il vettore
è responsabile degli atti e delle omissioni compiuti
daquest'ultimo e dai suoi sottoposti e incaricati nell'esercizio delle
loro funzioni.
3. Ogni accordo speciale in virtù del quale il vettore
assuma
obbliGhi non contempLati dalla presente convenzione o rinunci a diritti
ivI previsti ha effetto nei confronti del vettore di fatto solo previo
consenso espresso per iscritto.
4. Se e nellA misura in cui la responsabilità sia imputabile
sia
al vettore che al vettore di fatto, la loro respoNsabilità
è solidale.
5. Il presente articolo lascIa impregiudicato il diritto di regresso
fra il vettore e il vettore di fatto.
Articolo
4 bis - Assicurazione obbligatoria
1. In caso di trasporto di passeggeri a bordo di una nave registrata in
uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici
passeggeri, e qualora si applichi la presente convenzione, il vettore
che esegue realmente la totalità o parte del trasporto
è
tenuto a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria,
quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, a
copertura della responsabilità prevista dalla presente
convenzione per morte o lesioni personali dei passeggeri. Il limite
dell'assicurazione obbligatoria o della garanzia finanziaria non deve
essere inferiore a 250 000 unità di conto per passeggero per
ogni singolo evento.
2. Una volta che l'autorità competente di uno Stato
contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al
paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato
attestante
l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso
di validità conformemente al disposto della presente
convenzione.
Qualora si tratti di una nave registrata in uno Stato contraente, il
certificato è rilasciato o autenticato
dall'autorità
competente dello Stato di registrazione della nave; qualora si tratti
di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato
può essere rilasciato o autenticato dall'autorità
competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere
conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le
seguenti informazioni:
- a) nome della nave, lettere o numero di
identificazione e porto di registrazione;
- b) nome e sede principale del vettore che esegue
realmente la totalità o parte del trasporto;
- c) numero IMO di identificazione della nave;
- d) tipo e durata della garanzia;
- e) nome e luogo della sede principale
dell'assicuratore o del
garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata
stipulata
l'assicurazione o concessa la garanzia;
- f) periodo di validità del certificato,
che non deve superare quello dell'assicurazione o della garanzia.
3.
- a) Ciascuno Stato contraente può
autorizzare
un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare
il certificato. L'istituzione o l'organismo informa lo Stato
in
questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo
Stato contraente garantisce la completezza e l'esattezza del
certificato rilasciato e si impegna ad assicurare l'adozione delle
misure necessarie a soddisfare tale obbligo.
- b) Ciascuno Stato contraente notifica al Segretario
generale:
- i) le responsabilità e le condizioni
specifiche dell'autorizzazione concessa all'istituzione o all'organismo
da esso riconosciuto;
- ii) la revoca dell'autorizzazione;
- iii) la data a partire dalla quale decorrono gli
effetti dell'autorizzazione o della revoca.
L'autorizzazione non
ha effetto se non
sono trascorsi tre mesi dalla data della trasmissione della notifica
al Segretario generale.
- c) L'istituzione o l'organismo autorizzato a
rilasciare i
certificati a norma del presente paragrafo ha quantomeno
la facoltà di revocare i certificati qualora non
siano
state rispettate le condizioni alle quali sono stati rilasciati. In
ogni caso l'istituzione o l'organismo informa della revoca lo
Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato.
4. Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non
è né l'inglese, né il francese,
né lo
spagnolo, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in una di
queste lingue; previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale
nazionale può essere omessa.
5. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve
essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di
immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata
in
uno Stato contraente, presso l'autorità che ha rilasciato o
autenticato il certificato.
6. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le
assicurazioni o altre garanzie finanziarie i cui effetti, per un motivo
diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel
certificato, possono cessare prima del termine di tremesi dal giorno in
cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui
al
paragrafo 5, a meno che il certificato non sia stato restituito a detta
autorità o non sia stato rilasciato un nuovo certificato
entro
tale termine. Le disposizioni che precedono sono altresì
applicabili ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la
garanzia finanziaria cessi di soddisfare le disposizioni del presente
articolo.
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, lo Stato di
registrazione della nave stabilisce le condizioni di rilascio e di
validità del certificato.
8. Nessuna disposizione della presente convenzione può
essere interpretata in modo da impedire ad uno Stato contraente di dare
credito alle informazioni ottenute da altri Stati,
dall'Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo
alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei garanti ai fini
della presente convenzione. In questi casi lo Stato contraente che
dà credito alle informazioni non è sollevato
dalla sua
responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il
certificato.
9. Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente
accetta i certificati rilasciati o autenticati sotto la
responsabilità di un altro Stato contraente e li considera
equivalenti ai certificati da esso rilasciati o autenticati, anche
qualora riguardino una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno
Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere una
consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il
certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel
certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli
obblighi imposti dalla presente convenzione.
10. Le richieste di risarcimento dei danni coperti da assicurazione o
altra garanzia finanziaria in virtù del presente articolo
possono essere proposte direttamente nei confronti
dell'assicuratore o del garante. In questo caso, il limite di
responsabilità dell'assicuratore o del garante è
l'importo di cui al paragrafo 1, anche qualora il vettore o il vettore
di fatto non abbiano diritto alla limitazione della
responsabilità. Il convenuto può sollevare le
eccezioni
(diverse dal fallimento o dalla messa in liquidazione) che sarebbero
invocabili dal vettore di cui al paragrafo 1, ai sensi della presente
convenzione.
Il convenuto può inoltre eccepire che il danno è
imputabile al comportamento doloso dell'assicurato, ma non
può avvalersi di alcun'altra eccezione che sarebbe
invocabile nel caso di
un'azione dell'assicurato nei suoi confronti. In ogni caso il convenuto
ha il diritto di chiamare in giudizio il vettore e il vettore di fatto.
11. Le somme previste a titolo di assicurazione o altra garanzia
finanziaria sottoscritta a norma del paragrafo 1 sono destinate
esclusivamente a soddisfare le richieste di risarcimento promosse in
virtù della presente convenzione; il pagamentodi tali somme
libera da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente
convenzione a concorrenza dell'importo corrisposto.
12. Ciascuno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la
propria bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo
solo qualora siano munite di un certificato rilasciato a norma del
paragrafo 2 o 15.
13. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nella misura in
cui sia applicabile la presente convenzione ogni Stato contraente
provvede affinché, secondo la propria legislazione
nazionale, le
navi in entrata o in uscita dai suoi porti autorizzate a trasportare
più di dodici passeggeri, a prescindere dal luogo di
registrazione, siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia
finanziaria conforme ai requisiti del paragrafo 1.
14. In deroga al paragrafo 5, ciascuno Stato contraente può
notificare al Segretario generale che, ai fini del paragrafo 13, le
navi in entrata o in uscita dai suoi porti non sono tenute ad avere a
bordo o ad esibire il certificato di cui al paragrafo 2, a condizione
che lo Stato contraente che rilascia il certificato abbia comunicato al
Segretario generale di disporre di una documentazione in formato
elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta
l'esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di
adempiere ai propri obblighi in virtù del paragrafo 13.
15. Qualora le navi di proprietà di uno Stato contraente non
siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, le
pertinenti disposizioni del presente articolo non sono
applicabili; tali navi devono tuttavia disporre di un certificato
rilasciato dall'autorità competente dello
Stato
di registrazione in cui si attesti che esse sono di
proprietà di
tale Stato e che la responsabilità è coperta a
concorrenza dei limiti di cui al paragrafo 1. Il certificato deve
essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal
paragrafo 2.
Articolo
5 - Oggetti di valore
Il vettore non è responsabile in caso di perdita o danni
riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento,
gioielli, preziosi, opere d'arte o altri oggetti di valore, salvo che
tali oggetti siano stati depositati presso il vettore e che questi
abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro; in tal caso il vettore
è responsabile fino a concorrenza del limite fissato
nell'articolo 8, paragrafo 3, a meno che non sia stato convenuto un
limite più elevato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.
Articolo
6 - Concorso di colpa
Il tribunale adito può, secondo le disposizioni di legge
nazionale, esonerare in tutto o in parte dalle sue
responsabilità il vettore che dimostri che la morte o le
lesioni
personali subite dal passeggero o la perdita o i danni ai suoi bagagli
sono imputabili, direttamente o indirettamente, a colpa o a negligenza
del passeggero stesso.
Articolo
7 - Limiti di responsabilità in caso di morte o lesioni
personali
1. La responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni
personali di un passeggero ai sensi dell'articolo 3 è
limitata
in ogni caso a 400 000 unità di conto per passeggero per
ogni
singolo evento. Se, in base alla legge del tribunale adito, il
risarcimento è corrisposto sotto forma di rendita periodica,
il
valore capitale della rendita non può superare tale limite.
2. Ciascuno Stato contraente può stabilire mediante
specifiche
norme di diritto nazionale il limite di responsabilità di
cui al
paragrafo 1, a condizione che l'eventuale limite nazionale di
responsabilità non sia inferiore a quello stabilito al
paragrafo
1. Gli Stati contraenti che si avvalgono della facoltà
prevista
nel presente paragrafo informano il Segretario generale dei limiti di
responsabilità fissati o dell'assenza di limiti.
Articolo
8 - Limiti di responsabilità in caso di perdita o danni ai
bagagli e ai veicoli
1. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
al
bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2 250
unità di
conto per passeggero per ciascun trasporto.
2. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o all'interno
del veicolo, è limitata in ogni caso a 12 700
unità di conto per veicolo per ciascun trasporto.
3. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
a
bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in
ogni
caso limitata a 3 375 unità di conto per passeggero per
ciascun
trasporto.
4. Il vettore e il passeggero possono convenire che la
responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia
non
superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo
e a
149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni
ad
altri bagagli; tale somma è dedotta dall'importo della
perdita o
del danno.
Articolo
9 - Unità di conto e conversione
1. L'unità di conto di cui alla presente convenzione
è il
diritto speciale di prelievo, quale definito dal Fondo monetario
internazionale. Gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo l, e
all'articolo 8 sono convertiti nella moneta nazionale dello Stato del
tribunale adito sulla base del valore di tale moneta in diritti
speciali di prelievo alla data della sentenza o alla data stabilita di
comune accordo dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo
di una moneta nazionale di uno Stato contraente che sia membro del
Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo
di
calcolo applicato dal Fondo stesso a tale data per le proprie
operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di
una moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del
Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo
indicato dallo stesso Stato contraente.
2. Tuttavia, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o
adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi momento successivo,
gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il
cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 possono dichiarare che l'unità di conto di cui
al
paragrafo 1 è pari a 15 franchi oro. Il franco oro di cui al
presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di
oro fino al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco
oro nella moneta nazionale è effettuata secondo la
legislazione
dello Stato interessato.
3. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione
di cui al paragrafo 2 sono effettuati in maniera tale da esprimere
nella moneta nazionale dello Stato contraente, nella misura del
possibile, lo stesso valore reale, per gli importi di cui all'articolo
3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7,
paragrafo 1, e all'articolo 8, che risulterebbe dall'applicazione delle
prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano al
Segretario generale il metodo di calcolo adottato in applicazione del
paragrafo 1 o, a seconda dei casi, il risultato della conversione di
cui al paragrafo 2 al momento del deposito dello strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e
ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.
Articolo
10 - Disposizioni supplementari relative ai limiti di
responsabilità
1. Il vettore e il passeggero possono convenire espressamente e per
iscritto limiti di responsabilità più elevati di
quelli
previsti negli articoli 7 e 8.
2. Gli interessi e le spese giudiziarie non sono inclusi nei limiti di
responsabilità previsti negli articoli 7 e 8.
Articolo
11 - Esonero e limiti di responsabilità dei
sottoposti del vettore
Il sottoposto o incaricato del vettore o del vettore di fatto nei cui
confronti sia promossa un'azione di risarcimento per un danno
contemplato dalla presente convenzione può, ove dimostri di
aver
agito nell'esercizio delle proprie funzioni, avvalersi delle stesse
cause di esonero e degli stessi limiti di responsabilità
invocabili dal vettore o dal vettore di fatto in virtù della
presente convenzione.
Articolo
12 - Cumulo di azioni risarcitorie
1. Qualora intervengano i limiti di responsabilità previsti
negli articoli 7 e 8, tali limiti si applicano al risarcimento
complessivo esigibile nel quadro di tutte le azioni promosse in caso di
morte o lesioni personali di un passeggero o in caso di perdita o danni
ai suoi bagagli.
2. In relazione al trasporto effettuato da un vettore di fatto, il
risarcimento complessivo esigibile nei confronti del vettore e del
vettore di fatto, nonché dei rispettivi
sottoposti
e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni,
non supera l'importo più elevato tra quello dovuto dal
vettore e
quello dovuto dal vettore di fatto in virtù della presente
convenzione; tuttavia nessuno dei soggetti indicati può
essere
chiamato a rispondere oltre il limite ad esso applicabile.
3. In tutti i casi in cui, in virtù dell'articolo 11 della
presente convenzione, un sottoposto o incaricato del vettore o del
vettore di fatto può avvalersi dei limiti di
responsabilità di cui agli articoli 7 e 8, il risarcimento
complessivo dovuto dal vettore — o, a seconda dei casi, dal
vettore di fatto — e dal suddetto sottoposto o incaricato non
può superare tali limiti.
Articolo
13 - Perdita del diritto di invocare i limiti di
responsabilità
1. Il vettore non può avvalersi dei limiti di
responsabilità di cui agli articoli 7 e 8 e all'articolo 10,
paragrafo 1, qualora sia fornita la prova che il danno risulta da un
atto o un'omissione commessi dal vettore stesso con l'intenzione di
provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne
sarebbe derivato probabilmente tale danno.
2. Il sottoposto o l'incaricato del vettore o del vettore di fatto non
può avvalersi dei suddetti limiti qualora sia fornita la
prova
che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi da tale
sottoposto o incaricato con l'intenzione di provocare un danno o
temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato
probabilmente tale danno.
Articolo
14 - Fondamento dell'azione risarcitoria
Qualsiasi azione per il risarcimento dei danni nei confronti del
vettore o del vettore di fatto in caso di morte o di lesionipersonali
del passeggero o di perdita o danni ai bagagli può essere
promossa solo in conformità della presente convenzione.
Articolo
15 - Denuncia di perdita o danni ai bagagli
1. Il passeggero è tenuto a presentare una denuncia scritta
al vettore o al suo incaricato:
- a) in caso di danni visibili ai bagagli:
- i) qualora si tratti del bagaglio a mano, prima di
sbarcare o al momento dello sbarco;
- ii) per tutti gli altri bagagli, prima o al momento
della loro riconsegna;
- b) in caso di danni non visibili o perdita dei
bagagli, nel
termine di quindici giorni dalla data dello sbarco o
della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire
la
riconsegna.
2. Qualora il passeggero non si attenga alle disposizioni del presente
articolo, si presume, salvo prova contraria, che egli abbia ricevuto i
suoi bagagli in buono stato.
3. La denuncia scritta non è necessaria qualora i bagagli
siano stati esaminati e ispezionati congiuntamente al
momento della ricezione per accertarne le condizioni.
Articolo
16 - Prescrizione dell'azione risarcitoria
1. L'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle
lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal
danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni.
2. Il termine di prescrizione decorre:
- a) in caso di lesioni personali, dalla data dello
sbarco del passeggero;
- b) in caso di morte intervenuta durante il trasporto,
dalla data
in cui il passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato e, in caso di
lesioni personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno
causato la morte del passeggero dopo il suo sbarco, dalla data della
morte; tuttavia il termine non può essere superiore a tre
anni
dalla data dello sbarco;
- c) in caso di perdita o danni ai bagagli, dalla data
dello sbarco
o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo.
3. Le cause di sospensione e di interruzione dei termini di
prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in
nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno
essere proposte qualora siano trascorsi:
- a) cinque anni dalla data dello sbarco del passeggero
o, se
posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo; o,
se precedente
- b) tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione
risarcitoria
ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza
della
lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente, qualora tale
data sia anteriore.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, il termine di
prescrizione può essere prorogato mediante dichiarazione del
vettore o accordo tra le parti concluso
successivamente all'evento dannoso su cui si fonda l'azione. La
dichiarazione o l'accordo sono redatti per iscritto.
Articolo 17 - Foro competente
1. Un’azione promossa in virtù
della presente
Convenzione dev’essere proposta, a scelta
dell’attore,
dinanzi a uno dei fori seguenti, a condizione che sia situato in uno
Stato parte della presente Convenzione:
- a) avanti il tribunale della residenza
abituale o dello
stabilimento principale del convenuto;
- b) avanti il tribunale del luogo di partenza
o di
destinazione stipulato nel contratto di trasporto;
- c) avanti
un tribunale dello Stato di domicilio o della residenza abituale
dell’attore, se il convenuto ha una sede della propria
attività in tale Stato ed è soggetto alla
giurisdizione
di quest’ultimo;
- d.) avanti un tribunale dello
Stato del luogo di conclusione del contratto se il convenuto vi ha una
sede della propria attività ed è soggetto alla
giurisdizione di tale Stato.
2. Dopo che ha avuto luogo l’evento dannoso,
le parti possono
convenire il foro o il tribunale arbitrale a cui intendono sottoporre
la controversia.
Articolo 17 bis -
Riconoscimento ed esecuzione
1 Ogni sentenza pronunciata da un giudice
competente ai
sensi articolo 17, che è esecutiva nello Stato
d'origine
in cui non è più soggetta alle forme ordinarie di
revisione, è riconosciuta in ogni altro Stato,
salvoche
- (a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode, o
- (b) il convenuto non abbia avuto un
ragionevole notizia del procedimento e un'equa possibilità
di difendersi.
2 Una sentenza riconosciuta ai sensi del
paragrafo 1 è esecutiva in ogni Stato contraente non appena
le formalità richieste in detto Stato sono state adempiute.
Tali
formalità nonpossono consentire che la causa sia
nuovamente esaminata nel merito.
3 Uno Stato parte al presente Protocollo
può
applicare regole diverse per il riconoscimento e l'esecuzione
delle sentenze, a condizione che il loro effetto sia di
garantire
che le sentenze siano riconosciute e eseguite almeno nella
stessa
misura di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo
18 - Nullità delle clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale conclusa prima
dell'evento
che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero, o la
perdita o i danni ai bagagli, intesa ad escludere la
responsabilità nei confronti del passeggero di qualsiasi
soggetto responsabile ai sensi della presente convenzione o a fissare
un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, nonché
qualsiasi
clausola diretta ad invertire l'onere della prova incombente al vettore
o al vettore di fatto o avente l'effetto di limitare le
possibilità di scelta di cui all'articolo 17, paragrafo 1 o
2;
tuttavia la nullità di tale clausola non determina la
nullità dell'intero contratto di trasporto, che rimane
soggetto
alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo
19 - Altre convenzioni sulla limitazione della responsabilità
La presente convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli
obblighi del vettore, del vettore di fatto e dei loro dipendenti o
incaricati previsti dalle convenzioni internazionali sulla limitazione
della responsabilità dei proprietari di navi marittime.
Articolo
20 - Danni nucleari
I danni causati da incidenti nucleari non comportano alcuna
responsabilità ai sensi della presente convenzione:
- a) qualora siano imputabili all'esercente di un
impianto nucleare
ai sensi della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla
responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come
modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, o della
convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla
responsabilità
civile in materia di danno nucleare, o dei relativi emendamenti o
protocolli in vigore; o
- b) qualora siano imputabili all'esercente di un
impianto nucleare
in virtù di una legge nazionale sulla
responsabilità per
danni nucleari, a condizione che tale legge sia sotto ogni profilo
altrettanto favorevole nei confronti delle potenziali vittime dei danni
della convenzione di Parigi o della convenzione di Vienna o dei
relativi emendamenti o protocolli in vigore.
Articolo
21 - Trasporti commerciali effettuati da enti pubblici
La presente convenzione si applica ai trasporti commerciali effettuati
dagli Stati o dagli enti pubblici in virtù di un contratto
di
trasporto quale definito nell'articolo 1.
Articolo
22 - Dichiarazione di non applicazione
Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o accesso
a questa convenzione, ogni Parte può dichiarare per iscritto
che
non darà applicherà la Convenzione a vettori e
passeggeri
soggetti alla sua legislazione nazionale.
Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dell paragrafo 1 di questo
articolo potrà essere annullata in ogni momento con notifica
scritta al Segretario generale.
A rticolo 22bis - Clausole finali
Le clausole finali di
questa
Convenzione sono gli articoli da 17 a 25 del protocollo del 2002
alla Convenzione d’Atene del 13 dicembre 1974
relativa al
trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli. I riferimenti in
questa Convenzione agli Stati parti si intenderanno significare
riferimento agli stati parti del protocollo.
ARTICOLO
17 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Il presente
protocollo è aperto alla firma presso la sede
dell'Organizzazione dal 1 maggio 2003 fino
al 30 aprile 2004
e resta successivamente aperto all'adesione.
2. Gli Stati
possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente
protocollo mediante:
- a) firma senza riserva di ratifica,
accettazione o
approvazione;
- b) firma con riserva di ratifica,
accettazione o
approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;
- c) adesione.
3. La ratifica,
l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il
deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
4. Ogni strumento
di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo
l'entrata in vigore
di una modifica al
presente protocollo nei confronti di tutti gli Stati contraenti
esistenti, o dopo l'adempimento di tutte le formalità
richieste per l'entrata in vigore della modifica nei confronti di tali
Stati contraenti, si considera riferito al presente protocollo come
modificato.
5. Uno Stato non
può esprimere il proprio consenso ad essere vincolato dal
presente protocollo a meno
che, in quanto
parte, non denunci:
- a) la convenzione di Atene relativa al
trasporto via
mare dei passeggeri e del loro bagaglio, conclusa ad Atene il
13 dicembre 1974;
- b) il protocollo alla convenzione di Atene
relativa
al trasporto via mare dei passeggeri e del loro
bagaglio, concluso a Londra il 19 novembre 1976; e
- c) il protocollo del 1990 che modifica la
convenzione
di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro
bagaglio, concluso a Londra il 29 marzo 1990, con effetto a partire
dalla data in cui il presente protocollo entra in vigore nei confronti
di tale Stato ai sensi dell'articolo 20.
ARTICOLO
18 - Stati con più ordinamenti giuridici
1. Al momento
della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, gli Stati
che siano costituiti da due o
più unità territoriali nelle quali, per le
materie oggetto del presente protocollo, vigono ordinamenti giuridici
diversi
possono dichiarare che il presente protocollo si estende a tutte le
rispettive unità territoriali o soltanto ad una o a
più di esse e possono in ogni momento modificare tale
dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.
2. Tale
dichiarazione dovrà essere notificata al Segretario generale
e dovrà indicare esattamente le unità
territoriali alle quali si applica il presente protocollo.
3. Nel caso di uno
Stato contraente che abbia presentato la predetta dichiarazione:
- a) i riferimenti allo Stato di
immatricolazione della
nave e — in relazione al certificato di
assicurazione obbligatoria — allo Stato di rilascio
o di autenticazione devono intendersi come riferimenti,
rispettivamente, all'unità territoriale in cui la
nave
è immatricolata e a quella che rilascia o autentica il
certificato;
- b) i riferimenti alle disposizioni
legislative
nazionali, ai limiti nazionali di responsabilità e alla
moneta nazionale devono intendersi come riferimenti alle
disposizioni legislative, ai limiti di responsabilità
e alla moneta della pertinente unità territoriale;
- c) i riferimenti ai tribunali e alle
sentenze che
devono essere riconosciute negli Stati contraenti
devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, ai
tribunali dell'unità territoriale e alle sentenze che
devono essere riconosciute in tale unità.
ARTICOLO
19 - Organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Le
organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati
sovrani alle quali sia stata
trasferita la
competenza in alcune materie disciplinate dal presente protocollo
possono firmare, ratificare, accettare o approvare il
protocollo o aderirvi. Le organizzazioni regionali di integrazione
economica che siano Parti del presente protocollo hanno gli stessi
diritti ed obblighi degli Stati contraenti, nella misura in cui siano
competenti nelle materie ivi disciplinate.
2. Per l'esercizio
del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni
regionali di
integrazione
economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei rispettivi
Stati membri che
sono Parti del
presente protocollo e che hanno trasferito a dette organizzazioni le
proprie competenze nella materia in questione. Tali organizzazioni non
esercitano il diritto di voto se i rispettivi Stati membri esercitano
il proprio e viceversa.
3. Nel caso in
cui, ai fini del presente protocollo, il numero di Stati contraenti sia
rilevante, e in particolare
(ma non
esclusivamente) ai fini degli articoli 20 e 23, le organizzazioni
regionali di integrazione economica non contano come Stati contraenti
in aggiunta ai rispettivi Stati membri che siano Stati contraenti.
4. All'atto della
firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna
organizzazione regionale di integrazione
economica formula una dichiarazione indirizzata al Segretario generale,
specificando le materie
disciplinate dal presente protocollo oggetto di un trasferimento di
competenze da parte dei rispettivi Stati membri che siano firmatari o
Parti del presente protocollo, nonché eventuali restrizioni
relative all'ambito di tali competenze. L'organizzazione regionale di
integrazione economica comunica tempestivamente al Segretario generale
qualsiasi modifica della ripartizione delle competenze specificata
nella dichiarazione di cui al presente paragrafo, compresi i nuovi
trasferimenti di competenze. Tali dichiarazioni sono trasmesse dal
Segretario generale ai sensi dell'articolo 24 del presente protocollo.
5. Si presume che
gli Stati contraenti che siano Stati membri di un'organizzazione
regionale di integrazione economica a sua volta Parte contraente del
presente protocollo abbiano competenza in tutte le materie disciplinate
dal presente protocollo in relazione alle quali non sia stato
specificamente dichiarato o notificato un trasferimento di competenze
ai sensi del paragrafo 4.
ARTICOLO
20 - Entrata in vigore
1. Il presente
protocollo entra in vigore trascorsi dodici mesi dalla data alla data
in cui dieci Stati l'abbiano firmato senza riserva di ratifica,
accettazione o approvazione o abbiano depositato uno strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario
generale.
2. Per ogni Stato
che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o vi aderisca
dopo che siano state
soddisfatte le
condizioni relative all'entrata in vigore specificate nel paragrafo 1,
il protocollo entra in vigore trascorsi tre mesi dalla data del
deposito del pertinente strumento, ma non prima della sua entrata in
vigore ai sensi del paragrafo 1.
1. Ciascuno Stato
contraente può denunciare il presente protocollo in
qualsiasi momento a partire dalla
data dell'entrata
in vigore nei propri confronti.
2. La denuncia si
effettua mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il
Segretario generale.
3. La denuncia ha
effetto trascorsi dodici mesi dalla data del deposito del relativo
strumento presso il
Segretariato
generale o in qualsiasi altra data successiva specificata nel suddetto
strumento.
4. Tra gli Stati
contraenti del presente protocollo, la denuncia della convenzione ai
sensi dell'articolo 25
della medesima non
deve intendersi come denuncia della convenzione nel testo riveduto dal
presente protocollo.
ARTICOLO
22 - Revisione e modifica
1.
L'Organizzazione può convocare una conferenza ai fini della
revisione o della modifica del presente
protocollo.
2.
L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati contraenti ai fini
della revisione o della modifica del presente protocollo su
richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
ARTICOLO
23 - Modifica dei limiti
1. Fatte salve le
disposizioni dell'articolo 22, la procedura speciale descritta nel
presente articolo si
applica
esclusivamente per la modifica dei limiti di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo
1 e all'articolo 8 della convenzione, nel testo riveduto dal presente
protocollo.
2. Su richiesta di
almeno la metà e in ogni caso di almeno sei Stati
contraenti, le proposte di modifica dei limiti (ivi comprese le
franchigie) di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis,
paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 8 della
convenzione, come riveduta dal presente protocollo, sono trasmesse dal
Segretario generale a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutti gli
Stati contraenti.
3. Le proposte di
modifica presentate e trasmesse a norma del paragrafo 2 sono sottoposte
all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione (di seguito il
comitato giuridico) almeno sei mesi dopo la loro trasmissione.
4. Tutti gli Stati
contraenti della convenzione, come riveduta dal presente protocollo,
siano essi membri
dell'Organizzazione
o meno, hanno il diritto partecipare ai lavori del comitato giuridico
per l'esame e
l'adozione delle
modifiche.
5. Le modifiche
sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti della
convenzione, nel
testo riveduto dal
presente protocollo, presenti e votanti in seno al comitato giuridico,
ampliato conformemente al paragrafo 4, a condizione che al momento
della votazione sia presente almeno metà degli Stati
contraenti della convenzione come riveduta dal presente protocollo.
6. In sede di
esame delle proposte di modifica dei limiti, il comitato giuridico
tiene conto degli eventi già
verificatisi, e in
particolare dell'ammontare dei danni da essi derivati, delle variazioni
del valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul
costo dell'assicurazione.
7.
- a) Le modifiche dei limiti di cui al
presente
articolo non possono essere prese in esame prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data in cui il presente protocollo
è stato aperto alla firma né prima
che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'entrata in
vigore di una precedente modifica ai sensi del presente
articolo.
- b) I limiti non possono essere aumentati al
punto da
superare un importo corrispondente al limite fissato dalla convenzione,
nel testo riveduto dal presente protocollo, maggiorato di un interesse
composto annuo del 6% a partire dalla data in cui la presente
convenzione è stata aperta alla firma.
- c) I limiti non possono essere aumentati al
punto da
superare un importo corrispondente al triplo del limite
fissato dalla convenzione nel testo riveduto dal presente protocollo.
8.
L'Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti ogni modifica
adottata ai sensi del paragrafo 5. La
modifica si
considera accettata trascorsi diciotto mesi dalla data della sua
notifica, salvo qualora entro questo termine almeno un quarto degli
Stati che erano Stati contraenti al momento della sua adozione abbia
comunicato al Segretario generale che non intende accettarla, nel qual
caso la modifica è respinta e priva di efficacia.
9. Una modifica
considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in vigore diciotto
mesi dopo l'accettazione.
10. Tutti gli
Stati contraenti sono vincolati dalla modifica a meno che non denuncino
il presente protocollo a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2,
almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La denuncia ha effetto
a partire dall'entrata in vigore della modifica.
11. Qualora sia
stata adottata una modifica ma non sia ancora scaduto il termine di 18
mesi per la sua
accettazione, gli
Stati che diventino Parti contraenti durante tale periodo sono
vincolati dalla modifica qualora essa entri in vigore. Gli Stati che
diventino parti contraenti dopo tale periodo sono vincolati dalle
modifiche
già accettate a norma del paragrafo 8. Nei casi di cui al
presente paragrafo, uno Stato è vincolatoda una modifica al
momento della sua entrata in vigore o, se posteriore, al momento
dell'entrata in vigore nei suoi confronti del presente protocollo.
ARTICOLO
24 - Depositario
1. Il presente
protocollo e le eventuali modifiche adottate a norma dell'articolo 23
sono depositati presso
il Segretario
generale.
2. Il Segretario
generale:
- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato
il
presente protocollo o che vi hanno aderito:
- i) di ogni nuova firma o del deposito di
ogni
strumento di ratifica, accettazione, approvazione oadesione e della
relativa data;
- ii) di ogni dichiarazione e comunicazione
prevista
a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'articolo18, paragrafo 1
e dell'articolo 19, paragrafo 4 della convenzione nel testo riveduto
dalpresente protocollo;
- iii) della data di entrata in vigore del
presente
protocollo;
- iv) di ogni proposta di modifica dei
limiti
presentata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del
presenteprotocollo;
- v) di ogni modifica adottata ai sensi
dell'articolo
23, paragrafo 5, del presente protocollo;
- vi) di ogni modifica che si consideri
accettata ai
sensi dell'articolo 23, paragrafo 8, del presenteprotocollo, e della
data della sua entrata in vigore ai sensi dei paragrafi 9 e 10 del
medesimoarticolo;
- vii) del deposito di ogni strumento di
denuncia del
presente protocollo, della data di ricezione e delladata a partire
dalla quale la denuncia ha effetto;
- viii) di ogni comunicazione prevista da
uno
qualsiasi degli articoli del presente protocollo;
- b) trasmette copie certificate conformi del
presente
protocollo a tutti gli Stati che lo abbiano firmato o viabbiano aderito.
3. Al momento
dell'entrata in vigore del presente protocollo, il Segretario generale
ne trasmette il testo al
Segretariato delle
Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in
conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Il presente
protocollo è redatto in un unico esemplare in lingua araba,
cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i
testi facenti ugualmente fede.
FATTO A LONDRA, il primo novembre duemiladue.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai
rispettivi governi, hanno firmato il
presente protocollo.
N.B.: La traduzione del protocollo è quella
ufficiale di cui
all'allegato I del Regolamento
(CE)
N. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
aprile 2009
relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano
passeggeri via
mare in caso di incidente, ad esclusione delle
parti in esso non riprodotte, ossia il preambolo, gli artt.
2.1, 17, 17bis, 19 e 22 del protocollo, e gli artt. 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24 e 25 del protocollo del 2002
alla Convenzione d’Atene del 13 dicembre 1974.
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