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Nicastro G. Estensore: Filadoro C. Relatore: Filadoro C. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Cosmopol Srl (Avv. Gefter Wondrich ed altro) contro Generali Assic. Spa (Avv. Colamartino ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Trieste, 1 Febbraio 2003)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COSMOPOL SRL,in persona del
suo legale
rappresentante pro tempore Morace Italo, elettivamente domiciliato in
ROMA, presso Cancelleria CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GEFTER
WONDRICH GIORGIO, con studio 34132 Trieste Via di Torrebianca n. 10,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
controGENERALI ASSICURAZIONI SPA
in persona
dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA S. DOMENICO 20, presso lo studio dell'avvocato GRAZZINI
GIUSEPPE, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO COLAMARTINO,
giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/03 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione
Prima Civile emessa il 12.07.02 e depositata il 01/02/03; rg. 332/01;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/10/07 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Enrico COLAMARTINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE confermate in Camera di Consiglio dal P.M. dott. IANNELLI Domenico che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso n. 29067 03,
COSMOPOL srl proponeva impugnazione avverso la decisione della Corte
d'Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del locale Tribunale
la quale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di COSMOPOL
nella causa avente ad oggetto la richiesta di indennizzo rivolta alle
Assicurazioni Generali, a seguito della rapina del furgone porta-valori
della stesso COSMOPOL (in quanto i valori trasportati non appartenevano
alla stessa società ma alla Banca Commerciale italiana che
non aveva rilasciato il consenso all'esercizio del diritto derivante
dal contratto di assicurazione).
Nel giorno 13 novembre 1993, un blindato della società COSMOPOL - nel quale erano trasportate ingenti somme di danaro, di proprietà della Banca Commerciale Italiana e da consegnare in vari uffici postali della zona di Reggio Calabria - era attaccato da sette persone che, con l'uso delle armi, si impossessavano dei valori trasportati.
Decidendo sulla domanda di risarcimento proposta da COSMPOL, il giudice
di primo grado respingeva la domanda formulata contro l'assicuratore
triestino. Generali Assicurazioni spa, che aveva stipulato con la
società COSMOPOL un contratto di assicurazione per i rischi
di furto e rapina dei valori trasportati nell'esercizio della
attività di portavalori di COSMOPOL, rilevando che -
poiché al momento della rapina la società
calabrese addetta al trasporto valori non era proprietaria del danaro
sottratto - nessun richiesta di risarcimento la stessa poteva avanzare
sulla base del contratto stipulato.Nel giorno 13 novembre 1993, un blindato della società COSMOPOL - nel quale erano trasportate ingenti somme di danaro, di proprietà della Banca Commerciale Italiana e da consegnare in vari uffici postali della zona di Reggio Calabria - era attaccato da sette persone che, con l'uso delle armi, si impossessavano dei valori trasportati.
La Corte d'Appello confermava integralmente la decisione del primo giudice.
Contro tale decisione la COSMOPOL ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il Procuratore Generale ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1891 c.c., comma 2.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 1882 c.c..
I motivi di ricorso sono chiaramente infondati.
Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per illeggibilità della sottoscrizione della procura o mancanza dei poteri di rappresentanza in capo a colui che non ricopriva più la carica di Amministratore Unico della società. Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora sia parte del processo una società, la persona fisica che, nella qualità di organo della stessa, ha conferito il mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando, invece, alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, anche nella ipotesi in cui la società sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempre che l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto della società medesima. (Cass. n. 15820 del 2000).
La certificazione prodotta dalla ricorrente conferma. Quanto alle censure formulate con i due motivi di ricorso, si richiama sul punto l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale (Cass. S.U. 5556 del 2002) secondo il quale:
"All'assicurazione per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 cod. civ., non è applicabile, attesa la sua natura indennitaria, l'art. 1411 c.c., comma 3, il quale, in tema di contratto a favore di terzi, legittima lo stipulante a beneficiare della prestazione ove il terzo rifiuti di profittarne". Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità' chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola (Cass. 13359 del 2004).
Ne consegue che, nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stato stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, è da escludere che il primo possa beneficiare dell'indennità ancorché l'assicurato non abbia profittato dell'assicurazione, avendo preferito chiedere il risarcimento del danno al vettore.
Nè da tale comportamento dell'assicurato può trarsi il di lui "espresso consenso" a che il contraente eserciti,secondo quanto prevede il citato art. 1891, comma 2 i diritti derivanti dalla polizza, atteso che esso palesa soltanto il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dell'assicurazione, ma nulla esprime in ordine all'esercizio, da parte dello stipulante, dei diritti derivanti dall'assicurazione medesima, (cfr. anche Cass. 9284 del 2005). Sfugge pertanto a qualsiasi censura la decisione impugnata che, con motivazione congrua, sulla base dell'esame diretto della polizza, ha rilevato:
- che unico soggetto legittimato a richiedere l'indennizzo dalla società di assicurazione appariva essere, nel caso di specie, la Banca Commerciale italiana, proprietaria del denaro sottratto nel corso della rapina;
- l'autorizzazione ad agire rilasciata dalla spa Brink's Securmark (la quale a sua volta aveva appaltato il servizio di trasporto valori delle banche a Cosmopol in Calabria) era del tutto priva di valore, non provenendo dall'assicurato, ma da altro soggetto;
- Brink's Securmark, società che aveva appaltato il servizio di trasporto valori a COSMOPOL, non aveva dimostrato - ne' mai sostenuto - di aver ceduto a Cosmopol l'azione derivante dal contratto di assicurazione. In ogni caso, tale dichiarazione non avrebbe avuto alcun valore, in base a quanto già rilevato;
- l'art. 18 del contratto di assicurazione stipulato da Cosmopol - in linea con quanto stabilito dalla legge; - confermava che effettivamente tutta la gestione della liquidazione del danno era riservata allo stipulante (nel caso Cosmopol) ma che l'indennità doveva essere versata al vero assicurato, in questo caso la Banca proprietaria dei valori trasportati.
Nel caso di specie, hanno concluso con motivazione congrua, che sfugge pertanto a qualsiasi censura i giudici di appello, poiché non era in causa anche il proprietario dei denari sottratti, COSMOPOL non poteva richiedere il versamento dell'indennità (non essendo a ciò legittimata ne' in base al contratto ne' in forza dell'autorizzazione dell'avente diritto).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2007
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