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  Sez. 3, Sentenza n. 26253 del 13/12/2007 
Nicastro G.   Estensore: Filadoro C.   Relatore: Filadoro C.    P.M. Iannelli D.    (Conf.)
Cosmopol Srl (Gefter Wondrich ed altro) contro Generali Assic. Spa (Colamartino ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Trieste, 1 Febbraio 2003) 

  ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA -   Assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore in favore del proprietario - Indennizzo a favore del vettore - Esclusione - Indennizzo a favore del proprietario del bene perduto - Sussistenza - Comportamento dell'assicurato - Consenso dell'avente diritto o previsione di apposita clausola contrattuale - Necessità - Fattispecie.

 Cod. Civ. art. 1411
Cod. Civ. art. 1891
 
Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una relazione di custodia con la cosa, può pretendere l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione del vettore ad agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori, dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento dell'assicurato, che non aveva profittato dell'assicurazione, il di lui "espresso consenso" a che il contraente esercitasse i diritti derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891 cod. civ.).

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Studio legale Fogliani            Studio legale De Marzi