Sez. 3, Sentenza n. 26253 del
13/12/2007
Nicastro G. Estensore: Filadoro C. Relatore:
Filadoro C. P.M. Iannelli D. (Conf.)
Cosmopol Srl (Gefter Wondrich ed altro) contro Generali Assic. Spa (Colamartino ed altro)
(Sentenza impugnata: App. Trieste, 1 Febbraio 2003)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI
GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA -
Assicurazione per conto di chi spetta stipulata dal vettore in favore
del proprietario - Indennizzo a favore del vettore - Esclusione -
Indennizzo a favore del proprietario del bene perduto - Sussistenza -
Comportamento dell'assicurato - Consenso dell'avente diritto o
previsione di apposita clausola contrattuale - Necessità -
Fattispecie.
Cod. Civ. art. 1411
Cod. Civ. art. 1891
Nell'assicurazione per conto di chi spetta ha diritto
all'indennità chi al momento dell'evento dannoso risulti
proprietario della cosa o titolare di un diritto reale o di garanzia
su di essa, mentre il contraente, anche quando si trova in una
relazione di custodia con la cosa, può pretendere
l'indennità in luogo dell'avente diritto se quest'ultimo presti
il proprio consenso ovvero se ciò sia previsto da apposita
clausola. (Nella fattispecie, relativa ad un contratto di
assicurazione stipulato dal vettore in favore del proprietario delle
cose trasportate, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la
sentenza di merito che aveva dichiarato la carenza di legittimazione
del vettore ad agire contro l'assicuratore per il pagamento
dell'indennizzo, a seguito della rapina su un furgone portavalori,
dal momento che i valori perduti non appartenevano al vettore, ma ad
altro soggetto, e che non poteva ravvisarsi nel comportamento
dell'assicurato, che non aveva profittato dell'assicurazione, il di
lui "espresso consenso" a che il contraente esercitasse i diritti
derivanti dalla polizza, ai sensi del secondo comma dell'art. 1891
cod. civ.).