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D.P.R. 9 luglio 2010 - n. 133
Nuovo regolamento di
attuazione della legge 25
marzo 1985, n. 106, concernente la
DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO.
(pubblicato sulla G.U. n. 193 del 19 agosto 2010 - Suppl. Ordinario
n.197
in vigore dal 17 novembre 2010)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
- Visto il Codice della navigazione approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare,
l'articolo 743;
- Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il
riordino dell'Aero Club d'Italia;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo
nazionale;
- Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente
la disciplina del volo da diporto o sportivo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione
della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo
da diporto o sportivo;
- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC);
- Visto il regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai
requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di
aeromobili;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo
statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto
tipo delle federazioni sportive aeronautiche, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.7 dell'11
gennaio 2005;
- Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007,
n.197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del regolamento(CE) n.785/2004;
- Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, alla luce della più
recente normativa nel settore della navigazione aerea
nonché dell'evoluzione tecnologica e della
diffusione dell'attività del volo da diporto o
sportivo;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 24 maggio 2010;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
- Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
CAPO I
PRESCRIZIONI GENERALI E
SICUREZZA
Art. 1
Oggetto e ambito di
applicazione
Il presente regolamento disciplina l'attività di volo da
diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e
si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla
legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) volo da diporto o sportivo: l'attività di
volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o
sportivi, senza fini di lucro;
- b) apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il
volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;
- c) apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i
requisiti tecnici di cui all'articolo 8;
- d) apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un
parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il
volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le
- caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25
marzo 1985, n.106;
- e) pilota responsabile: il soggetto che assume il comando
ed al quale e' affidata la sicurezza della condotta del volo;
- f) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il
fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo
preso in considerazione;
- g) regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento
tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n.250, ed in accordo alle previsioni del
decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96, di recepimento delle parti
applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e
internazionale direttamente applicabile;
- h) regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di
cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora
prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati
sulle effemeridi).
Art. 3
Responsabilità
per la condotta dei voli
- 1. Il pilota responsabile dell'apparecchio VDS, nel
rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in
materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di
servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni
fase del volo, e' tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni
psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza
dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia
di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio
addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le
misure idonee affinché il volo non pregiudichi la propria
incolumità e quella dei terzi.
- 2. Il pilota di cui all'articolo 2, lettera e), e'
responsabile della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS dalla
fase di approntamento del mezzo per l'effettuazione del volo fino alla
definitiva messa in sicurezza per la sosta. In caso di
attività didattica il pilota responsabile è
l'istruttore di volo.
- 3. Il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo
libero, pilotabili con lo spostamento congiunto del peso, si attengono
scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.
- 4. Qualora il pilota responsabile disattenda le
prescrizioni di cui al comma 1, adottando una condotta di volo che
metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumità e,
pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua
idoneità psico-fisica, l'Aero Club d'Italia può
rinviarlo a visita medica presso le strutture sanitarie di cui
all'articolo 13, sospendendo, in via cautelare, l'attestato
d'idoneità al pilotaggio.
Art. 4
Sistemi di sicurezza
- 1. Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalità
a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di
sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui
all'articolo 2, lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di
quota.
- 2. Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS
ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di
cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS
ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio
prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985,
n. 106.
- 3. A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta,
è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido
adeguato al tipo di apparecchio ed all'attività.
- 4. In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata
dalla spiaggia o in caso di decollo o atterraggio da siti per i quali
le relative traiettorie rendano possibile, in caso di avarie, il
ricorso all'ammaraggio forzato, è obbligatorio avere a bordo
un giubbotto salvagente per ciascun occupante.
- 5. Il pilota comunica alla base di partenza o ad un terza
persona che si incarichi dell'attivazione della procedura, la rotta e
la destinazione del volo, nel caso in cui l'apparecchio VDS non sia
dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile
in caso di emergenza al fine di agevolare lo svolgimento delle
operazioni di ricerca e di soccorso.
Art. 5
Emanazione di
restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di
volo.
- 1. L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in
relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e
militare, adotta specifiche restrizioni di natura temporanea
all'attività di volo, indicando la durata del divieto o
delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e
verticali delle aree interessate.
- 2. Alle misure di cui al comma 1 e' data tempestiva
pubblicità mediante le modalità e le procedure di
cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche", approvato
con deliberazione del 24 maggio 2007.
- 3. L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa
vigente, può intervenire per fronteggiare situazioni
impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla
sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS.
Art. 6
Uso delle aree per
decollo ed atterraggio
- 1. Il decollo, l'atterraggio ed il rimessaggio possono
essere effettuati su qualsiasi area idonea, ivi comprese le
aviosuperfici, le idrosuperfici e le elisuperfici certificate dall'ENAC
nonché su aree occasionali, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa, previo consenso dell'esercente dell'area o di chi
può disporne l'uso, fatti salvi gli eventuali divieti
disposti dalle competenti Autorità civili e militari.
- 2. Le operazioni di attracco ed ormeggio degli idrovolanti
e degli anfibi sono assoggettate alle stesse regole di navigazione
vigenti per i natanti da diporto. In fase di flottaggio, agli
idrovolanti ed agli anfibi non sono applicabili limitazioni legate alla
potenza della motorizzazione imposte dalla normativa vigente in materia
di circolazione di natanti. Limitazioni di velocità sono
applicabili solo alle fasi di flottaggio che seguono il completamento
della manovra di ammaraggio o che precedono l'avvio di quella di
decollo.
- 3. L'atterraggio, il decollo e le operazioni di volo in
prossimità di aeroporti civili sono effettuate
esclusivamente su autorizzazione rilasciata dall'ENAC, previo
coordinamento con il fornitore di Servizi di traffico aereo competente.
In prossimità di aeroporti e di installazioni militari,
dette attività sono soggette alla preventiva autorizzazione
rilasciata dal Ministero della difesa, in aderenza a specifici accordi
tecnici stipulati tra l'Aeronautica militare e l'Aero Club d'Italia.
Art. 7
Registrazione ed
identificazione degli apparecchi VDS muniti di motore
- 1. Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale
gli apparecchi VDS muniti di motore, aventi caratteristiche conformi a
quelle di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, iscritti
nel registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.7
dell'11 gennaio 2005, di seguito denominato : «DPCM 20
ottobre 2005», tenuto dall'Aero Club d'Italia ed in possesso
del certificato di identificazione, di cui al comma 5,
nonché gli apparecchi VDS muniti di motore iscritti nei
registri degli Stati membri dell'Unione europea.
- 2. Gli apparecchi VDS iscritti nei registri dei Paesi
terzi, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all'allegato
alla legge 25 marzo 1985, n.106, sono preventivamente autorizzati
dall'Aero Club d'Italia alla circolazione sul territorio nazionale.
Detta autorizzazione ha durata di novanta giorni ed è
rinnovabile per altri novanta giorni nell'arco di dodici mesi, salvo
eventuali accordi intercorsi tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo
dello Stato di appartenenza dell'apparecchio VDS. Il richiedente
attesta, con propria dichiarazione autenticata nelle forme di legge, la
conformità dell'apparecchio alle caratteristiche di cui
all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
- 3. La domanda di iscrizione nel registro di cui
all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 ottobre 2004, presentata dal proprietario
dell'apparecchio, è corredata dai seguenti documenti:
- a) due fotografie a colori dell'apparecchio, visto di
lato e frontalmente, idonee ad identificarne il modello,
indipendentemente dalla sua colorazione;
- b) dichiarazione del proprietario autenticata nelle forme
di legge o autocertificazione attestante la conformità
dell'apparecchio alle caratteristiche di cui all'allegato alla legge 25
marzo 1985, n.106.
La dichiarazione reca le
seguenti indicazioni:
- 1) struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto);
- 2) nome del costruttore;
- 3) modello e potenza del motore, peso massimo al
decollo, dimensioni (lunghezza, larghezza e altezza) espresse in
centimetri, ubicazione del posto principale di pilotaggio, tipologia
dei comandi (tre assi, due assi, pendolare, elicottero, autogiro,
mongolfiera, dirigibile);
- 4) modello dell'apparecchio, eventuale installazione
del gancio per il traino nonché l'eventuale numero seriale
ove trattasi di prodotto industriale;
- c) in caso di richiesta di attribuzione della qualifica
di apparecchio avanzato, il proprietario, oltre alla documentazione
indicata alle lettere a) e b), allega la documentazione di cui
all'articolo 8.
- 4. L'Aero Club d'Italia, accertata la regolarità
della documentazione di cui al comma 3, rilascia un certificato di
identificazione e una targa metallica. L'Aero Club d'Italia
può accertare, in qualsiasi momento, la
conformità tra la dichiarazione del proprietario
dell'apparecchio e le caratteristiche oggettive dello stesso, anche
avvalendosi delle strutture di altri soggetti pubblici.
- 5. La targa metallica, delle dimensioni di dieci centimetri
x cinque centimetri, sulla quale figura la lettera I (Italia) seguita
da quattro caratteri alfa-numerici, è apposta in modo
stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla
targa sono riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o
viceversa nelle dimensioni minime di trenta centimetri per quindici
centimetri sulla parte inferiore dell'ala, sulla fusoliera nel caso di
apparecchi ad ala rotante, oppure sull'involucro, nel caso di
mongolfiera o dirigibile.
- 6. Al fine di consentire la realizzazione di nuovi modelli
nonché di effettuare i necessari voli di collaudo sugli
apparecchi VDS in produzione, le aziende costruttrici possono
richiedere "certificati di identificazione per apparecchio in prova".
Tali certificati, abbinati agli apparecchi non ancora iscritti nel
registro di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, sono contrassegnati con la
lettera I (Italia) seguita dalla lettera X e tre numeri. Il rilascio e'
subordinato alla comunicazione da parte dell'azienda dei nominativi dei
piloti collaudatori. L'elenco dei piloti collaudatori è
costantemente aggiornato a cura dell'azienda richiedente.
- 7. Il certificato di identificazione di cui al comma 4
è conservato a bordo dell'apparecchio.
- 8. In caso di passaggio di proprietà
dell'apparecchio, l'acquirente ne dà comunicazione all'Aero
Club d'Italia, entro quindici giorni dall'acquisto, ai fini della
registrazione di cui al comma 1. In caso di mancata comunicazione,
l'Aero Club d'Italia, su segnalazione del venditore, procede al ritiro
del certificato di identificazione.
- 9. L'Aero Club d'Italia trascrive nel registro di cui
all'articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 ottobre 2004, in ordine cronologico, anche gli atti di
cessione degli apparecchi .
- 10. In caso di distruzione dell'apparecchio, il
proprietario ne dà comunicazione all'Aero Club d'Italia
entro quindici giorni dall'evento. In caso di mancata comunicazione,
l'Aero Club d'Italia, previa istruttoria, provvede d'ufficio al ritiro
del certificato di identificazione, ponendo le relative spese a carico
del proprietario.
- 11. Il proprietario dell'apparecchio notifica all'Aero Club
d'Italia, con le stesse modalità previste per l'iscrizione,
le modifiche dei dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3,
lettera b).
- 12. Qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni,
l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche
riportate nel certificato di identificazione di cui al comma 4, l'Aero
Club d'Italia procede alla sospensione del medesimo certificato fino ad
intervenuta cancellazione o regolarizzazione dell'apparecchio.
Art. 8
Apparecchi qualificati
«Avanzati»
- 1. E' attribuita la qualifica di apparecchi avanzati agli
apparecchi VDS a motore di cui all'allegato alla legge 25 marzo1985,
n.106, identificati negli Stati di appartenenza, aventi caratteristiche
tecniche conformi a standard tecnici almeno equivalenti a quelli di cui
agli allegati tecnici II, III, IV e V facenti parte integrante del
presente regolamento. La dichiarazione autocertificata di
conformità ai predetti standard è resa:
- a) dall'azienda costruttrice o dall'organizzazione
responsabile della produzione, nel caso di apparecchi prodotti
industrialmente, anche in kit di montaggio, a garanzia della
qualità e della conformità dei propri prodotti al
progetto depositato presso l'Aero Club d'Italia ai sensi dei commi 2,
lettera a), e 3. Limitatamente agli apparecchi già
identificati dall'Aero Club d'Italia alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, e' richiesta la sola dichiarazione di rispondenza
ai requisiti di cui agli allegati tecnici al presente regolamento;
- b) dal costruttore, nel caso di apparecchi amatoriali non
realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente;
- c) dal proprietario, nei casi di impossibilità
di rilascio da parte del costruttore per cessata attività o
fallimento ovvero nei casi dichiarati ammissibili dall'Aero Club
d'Italia.
- 2. Il proprietario richiedente la qualifica di apparecchio
avanzato deposita presso l'Aero Club d'Italia le dichiarazioni di cui
al comma 1, unitamente ai seguenti documenti in formato elettronico non
modificabile:
- a) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettera a):
- 1) dossier tecnico predisposto dall'azienda che ha
progettato l'apparecchio, relativo al calcolo, dimensionamento e
verifica delle strutture primarie e report sui test di volo eseguiti,
indicazione del tipo e modello del motore ritenuto idoneo;
- 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione
dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti
inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le
sostituzioni obbligatorie.
- b) nel caso di apparecchi di cui al comma 1, lettere b) e
c):
- 1) relazione tecnica attestante che la progettazione e
la realizzazione dell'apparecchio sono state eseguite con criteri
idonei a garantire la rispondenza agli standard tecnici di cui al comma
1. La relazione tecnica è sottoscritta da un
ingegnere aeronautico o aerospaziale abilitato all'esercizio della
professione ovvero da un perito aeronautico designato da
un'associazione di costruttori amatoriali riconosciuta dall'Aero Club
d'Italia;
- 2) copia dei manuali di volo e di manutenzione
dell'apparecchio, del motore, dell'elica e degli equipaggiamenti
inclusi quelli avionici installati, comprendenti le ispezioni e le
sostituzioni obbligatorie.
- 3. All'atto della prima richiesta di identificazione di
apparecchio avanzato, le aziende costruttrici depositano presso l'Aero
Club d'Italia le dichiarazioni autocertificate di cui al comma 1
nonché la documentazione di cui al comma 2, lettera a),
relative ai velivoli già prodotti e a quelli di nuova
produzione, in formato elettronico non modificabile. Le aziende
costruttrici sono tenute ad aggiornare la documentazione in caso di
modifiche significative all'apparecchio. In tal caso il richiedente e'
esonerato dal deposito dei documenti di cui al comma 2, lettera a).
- 4. Gli apparecchi avanzati sono dotati di radio VHF con
banda di frequenza assegnata, ai sensi del decreto ministeriale 8
luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n.69 del 20 luglio 2002, recante "Approvazione del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze", di transponder in
modalità A + C o S o superiore nonché di
dispositivo ELT di tipo automatico.
- I predetti apparati sono conformi alle prescrizioni
contenute nei regolamenti nazionali o comunitari in tema di
interoperabilità nonché alle relative
prescrizioni di aeronavigabilità e sicurezza in quanto
applicabili. L'ENAC comunica all'Aero Club d'Italia i codici binari
identificativi che, a cura del proprietario dell'apparecchio avanzato,
sono correttamente inseriti nel transponder in modalità
S. L'Aero Club d'Italia, su istanza del proprietario
dell'apparecchio avanzato, assegna un codice binario abbinandolo
all'identificativo dell'apparecchio del richiedente. Ai fini del
rilascio della licenza di esercizio di stazione radio, prevista dal
Codice delle comunicazioni elettroniche, gli apparati di cui al decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante «Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformità» sono
esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie da parte del
Ministero dello sviluppo economico. Contestualmente alla presentazione
della domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato,
il proprietario dell'apparecchio avanzato dichiara la
conformità del medesimo ai requisiti di cui al decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, ovvero produce certificazione
dell'eseguito collaudo. La domanda è presentata
all'Ispettorato regionale del Ministero dello sviluppo economico,
territorialmente competente.
- 5. Su istanza del proprietario, attestante il rispetto
delle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Aero Club d'Italia
attribuisce la qualifica di apparecchio avanzato mediante annotazione
sul certificato di identificazione. Nel caso di apparecchi VDS
provenienti da Paesi comunitari, l'Aero Club d'Italia rilascia apposito
riconoscimento.
- 6. Il proprietario dell'apparecchio avanzato esegue le
manutenzioni, previste dai manuali, dell'apparecchio, del motore,
dell'elica e degli equipaggiamenti inclusi quelli avionici installati,
annotando ogni intervento del manutentore sul libretto dell'apparecchio
fornito dall'Aero Club d'Italia.
- 7. Il proprietario dell'apparecchio avanzato trasmette
all'Aero Club d'Italia, con cadenza almeno triennale, una dichiarazione
attestante la tipologia della manutenzione eseguita e la sua
conformità al programma di manutenzione previsto dai manuali
depositati. Il libretto dell'apparecchio è costantemente
aggiornato dal proprietario ed esibito a richiesta
dell'autorità e non può essere portato in
volo. Gli apparecchi qualificati avanzati non possono essere
oggetto di modifiche che compromettano la loro conformità
agli allegati tecnici di cui al comma 1. L'Aero Club d'Italia
può verificare la conformità degli apparecchi
avanzati alla normativa vigente ed alla dichiarazione di cui al comma 1
nonché alla documentazione depositata.
- 8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al
presente articolo l'Aero Club d'Italia provvede d'ufficio alla
sospensione, fino ad intervenuta regolarizzazione, della qualifica di
apparecchio avanzato, ponendo a carico del proprietario tutte le
eventuali spese connesse alla verifica ed alla procedura di
sospensione.
CAPO II
NORME DI CIRCOLAZIONE
Art. 9
Conduzione dei voli
- 1. L'attività di volo con apparecchi VDS,
è svolta in conformità delle regole del volo a
vista diurno, delle regole dell'aria e degli altri regolamenti
applicabili agli spazi aerei impegnati, emanati dall'ENAC e, in ogni
caso, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di
visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo
con il suolo, l'acqua, gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni
altro tipo di traffico aereo. Gli apparecchi avanzati di cui
all'articolo 8 fruiscono di tutti i servizi di navigazione aerea con le
stesse modalità e gli stessi obblighi degli altri aeromobili
e si attengono alle prassi operative concordate tra l'Aero Club
d'Italia e il fornitore di servizi di traffico aereo competente.
- 2. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il
fornitore di servizi di traffico aereo competente e tenuto conto di
quanto previsto ai commi 3 e 5 nonché all'articolo 6, comma
2, l'attività VDS è svolta fuori dagli spazi
aerei controllati e dalle zone di traffico aeroportuale, a distanza di
sicurezza dagli ostacoli e a distanza non inferiore a cinque chilometri
dagli aeroporti.
- 3. Salvo diversa autorizzazione dell'ENAC, sentito il
fornitore di servizi di traffico aereo competente,
l'attività di volo effettuata con gli apparecchi di cui
all'articolo 2, lettera b), è consentita fino ad un'altezza
massima di cinquecento piedi dal terreno, determinata con riferimento
all'ostacolo più elevato nel raggio di cinque chilometri. Il
limite di cinquecento piedi è elevato a mille piedi nei
giorni di sabato e di domenica e nelle altre festività
nazionali. Limitatamente alle scuole di volo riconosciute dall'Aero
Club d'Italia il limite di cinquecento piedi e' elevato a mille piedi
nel raggio di tre chilometri dall'ubicazione della pista, ove la scuola
ha l'autorizzazione per svolgere la propria attività, previo
obbligo di coordinamento con le autorità militari al fine di
garantire la sicurezza del traffico militare operativo e di Stato.
- 4. Agli apparecchi di cui all'articolo 2, lettera b), e'
vietato il sorvolo di centri abitati, di assembramenti di persone, di
agglomerati di case, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di stabilimenti e impianti industriali, di aree riservate ai
fini della sicurezza dello Stato. E', inoltre, vietato il sorvolo delle
linee e stazioni ferroviarie, di centrali elettriche, di dighe, di
ospedali, di carceri e delle principali vie di comunicazione, che,
quando strettamente necessario, possono essere sorvolate in senso
ortogonale. E' altresì vietato il lancio di oggetti e di
liquidi in volo.
- 5. La titolarità della qualifica di pilota VDS
avanzato o il possesso dell'attestato di istruttore VDS avanzato di cui
all'articolo 18, abilitano il pilota responsabile, ai comandi di un
apparecchio qualificato avanzato, ad operare su tutti gli aeroporti non
aperti al traffico commerciale, su quelli aperti al traffico
commerciale indicati dall'ENAC nonché in tutto lo spazio
aereo italiano aperto al volo a vista. Analoga facoltà
è concessa ai cittadini comunitari in possesso
dell'attestato di cui all'articolo 11, comma 6, in caso di accordo
concluso tra l'Aero Club d'Italia e l'ente omologo dello Stato di
cittadinanza del pilota.
- 6. Non sono consentiti impieghi diversi
dall'attività VDS di cui all'articolo 2, lettera a) ad
esclusione dell'attività di traino di apparecchi da volo
libero e alianti VDS.
Art. 10
Voli in formazione,
traino e precedenze per il volo libero
- 1. L'attività VDS in formazione e' svolta dai
piloti in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 11, comma 14.
- 2. Il pilota in possesso dell'abilitazione di cui
all'articolo 11, comma 14, può svolgere
l'attività di traino aereo di apparecchi da volo libero e di
alianti VDS. L'attività di traino è consentita
con i soli apparecchi prodotti in serie ovvero in kit di montaggio,
dichiarati idonei al traino dal costruttore e autorizzati dall'Aero
Club d'Italia con apposita annotazione sul certificato di
identificazione, in conformità alle prescrizioni riportate
nel manuale di volo.
- 3. Gli apparecchi per il volo libero che conducono il volo
in condizioni di ascendenza termica, con rotta ascendente a spirale,
hanno precedenza rispetto agli altri apparecchi per il volo libero. Il
senso di rotazione, destro o sinistro, nella conduzione del volo a
spirale all'interno dell'ascendenza termica, è determinato
dal primo apparecchio per il volo libero che occupa la medesima
ascendenza termica. Gli apparecchi per il volo libero che occupano
successivamente la stessa ascendenza termica, a qualsiasi quota devono
adeguare il senso di rotazione a quello dell'apparecchio per il volo
libero già presente. Il pilota responsabile che conduce il
volo a spirale all'interno della termica, deve dare la precedenza
all'apparecchio per il volo libero sottostante che procede con un rateo
di salita maggiore nella stessa termica.
CAPO III
ACCERTAMENTO DI
IDONEITA’ PER L'ATTIVITA DI VOLO
DA DIPORTO O SPORTIVO
Art. 11
Attestato di
idoneità, abilitazioni e qualifiche
- 1. L’attestato di idoneità al
pilotaggio VDS è rilasciato dall’Aero Club
d’Italia e consente di svolgere
l’attività di volo con gli apparecchi VDS con le
caratteristiche tecniche di cui all’allegato alla legge 25
marzo 1985, n. 106.
- 2. Per il rilascio dell’abilitazione
all’uso degli apparecchi VDS biposto con passeggero a bordo
è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a) attestato di istruttore VDS conseguito in data
anteriore all’entrata in vigore del presente regolamento;
- b) autocertificazione relativa allo svolgimento di almeno
trenta ore come responsabile ai comandi e superamento
dell’esame di cui all’articolo 17, comma 3;
- c) brevetto o licenza le cui abilitazioni di pilota di
velivolo o di elicottero siano in corso di validità ovvero
scadute da non oltre un anno;
- 3. Per il conseguimento dell’attestato di cui al
comma 1, è richiesta la partecipazione ai corsi indetti
dall’Aero Club d’Italia, con le modalità
dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito l’Enac, con superamento di prove
d’esame finali.
- 4. Ai fini del conseguimento dell’attestato di
idoneità al pilotaggio VDS e dell’abilitazione di
cui al comma 2, sono esentati dagli obblighi di cui al comma 3, coloro
che sono in possesso di licenze aeronautiche con abilitazioni al
pilotaggio di velivoli o elicotteri, in corso di validità,
ovvero scadute da non oltre un anno.
- 5. Possono conseguire l’attestato di cui al comma
1, i cittadini comunitari nonché i cittadini dei Paesi
terzi, che siano in regola con la normativa nazionale in materia di
soggiorno e in presenza di accordi di reciprocità stipulati
tra l’Aero Club d’Italia e l’ente omologo
dello Stato di provenienza.
- 6. I cittadini comunitari praticano
l’attività VDS sul territorio italiano previo
possesso di un attestato abilitante a tale attività
rilasciato dall’ente omologo dello Stato di appartenenza.
- 7. I cittadini dei Paesi terzi, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 14, praticano l’attività
di volo VDS sul territorio nazionale previo possesso di un attestato in
corso di validità, rilasciato dall’ente omologo
dello Stato di appartenenza, purché riconosciuto
dall’Aero Club d’Italia. Ai cittadini dei Paesi
terzi è comunque consentito partecipare alle gare ed alle
manifestazioni organizzate dalla Federazione Aeronautica Internazionale
(FAI) nonché alle relative attività preparatorie
ove in possesso della licenza sportiva FAI in corso di
validità, rilasciata per il tramite dell’Aero Club
nazionale di appartenenza nonché di un attestato abilitante
all’attività VDS rilasciato dallo Stato di
appartenenza, ancorché non riconosciuto dall’Aero
Club d’Italia.
- 8. Ai fini del rilascio dell’attestato di cui al
comma 1, il richiedente presenta il certificato di idoneità
psico-fisica, di cui all’articolo 13, nonché il
nulla osta di cui all’articolo14. La certificazione medica,
sia nel caso di primo rilascio che dei successivi rinnovi, ha
validità per un massimo di due anni, ridotti ad un anno al
compimento del quarantesimo anno di età per i piloti che
svolgono l’attività di istruttore VDS. Resta salva
la facoltà del medico di prescrivere una durata inferiore
della certificazione medica nei casi previsti all’allegato I.
Entro la data di scadenza, l’interessato trasmette
all’Aero Club d’Italia una nuova certificazione
d’idoneità psico-fisica.
- L’Aero Club d’Italia, previa verifica
della conformità della certificazione ai requisiti di cui
all’articolo 13, trascrive l’avvenuta registrazione
sull’attestato.
- 9. L’Aero Club d’Italia rilascia
l’attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato a
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) attestato di idoneità al pilotaggio VDS con
apparecchi provvisti di motore;
- b) abilitazione al trasporto del passeggero conseguita da
almeno un anno;
- c) certificato di idoneità psico-fisica in
corso di validità;
- d) frequenza e superamento di un corso di radiotelefonia
approvato dall’Aero Club d’Italia, con rilascio di
certificato di radiotelefonia aeronautica da parte di un ente
abilitato. Il programma del corso di radiotelefonia è
predisposto dall’Aero Club d’Italia in
conformità alla normativa vigente per il conseguimento della
licenza di pilota privato;
- e) superamento di apposito esame presso una scuola
abilitata dall’Aero Club d’Italia al rilascio della
attestazione della qualifica di pilota VDS avanzato.
- 10. E’ esentato dalle prescrizioni del comma 9,
il titolare dell’attestato di idoneità di cui ai
commi 1 e 2, che ha già conseguito licenze aeronautiche o
brevetto di pilota militare, le cui abilitazioni al pilotaggio di
velivoli o di alianti o di elicotteri siano in corso di
validità ovvero scadute da non oltre 1 anno. Sono esentati
dalle disposizioni di cui al comma 9, lettera d), i titolari di licenze
aeronautiche o di brevetto di pilota militare, abilitanti al pilotaggio
di velivoli, alianti o elicotteri ancorché scadute ed i
possessori di certificato di radiotelefonia aeronautica già
conseguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 11. Sono abilitate allo svolgimento di corsi di
radiotelefonia le scuole i cui istruttori sono qualificati secondo la
normativa vigente per il conseguimento della licenza di pilota privato.
- 12. Sono abilitate al rilascio della attestazione della
qualifica di pilota VDS avanzato, le scuole i cui istruttori hanno la
qualifica di istruttore VDS avanzato.
- 13. La qualifica di pilota VDS avanzato ha
validità biennale. Entro la data di scadenza della
certificazione, su istanza dell’interessato, la scuola
abilitata rilascia un nuovo nulla osta dandone comunicazione
all’Aero Club d’Italia per le previste
registrazioni. Con apposito regolamento dell’Aero Club
d’Italia, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono predisposte le modalità di rilascio del
nulla osta.
- 14. L’abilitazione al volo in formazione
è rilasciata dall’Aero Club d’Italia al
pilota in possesso della qualifica di cui al comma 9, previo
superamento di apposito esame. E’ esentato dalla prevista
prova d’esame il titolare di brevetto militare.
L’abilitazione al traino è rilasciata
dall’Aero Club d’Italia al possessore
dell’attestato di cui al comma 1, che abbia conseguito
l’abilitazione al trasporto del passeggero di cui al comma 2,
da almeno tre anni e superato apposito esame. Il titolare di licenza
aeronautica con abilitazione al traino in corso di validità
è esonerato dalla prevista prova d’esame. Sono
abilitate allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle abilitazioni
al traino e al volo in formazione, le scuole i cui istruttori sono in
possesso delle relative abilitazioni.
Art. 12
Visita medica
- 1. Ai fini dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento
dell’attività VDS sono effettuate apposite visite
mediche presso le strutture sanitarie di cui all’articolo 13.
- 2. I titolari di licenze aeronautiche per
l’esercizio dell’attività turistica o
professionale, in possesso della prescritta certificazione medica, sono
esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso,
le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8.
Art. 13
Organismi preposti al
rilascio della certificazione medica - requisiti richiesti
- 1. La certificazione medica di idoneità
psico-fisica ai fini dell’attività VDS
è rilasciata da un Istituto Medico Legale
dell’Aeronautica militare o da una
Unità’ Sanitaria Locale o da un medico
dell’Aeronautica militare o da un medico specializzato in
medicina dello sport ovvero in medicina aeronautica e spaziale.
- 2. I requisiti medici di idoneità al pilotaggio
degli apparecchi VDS sono specificati nell’allegato I al
presente decreto.
Art. 14
Nulla osta del Questore
- 1. Per il rilascio dell’attestato di
idoneità al pilotaggio VDS, il richiedente presenta il nulla
osta rilasciato dal Questore della provincia di residenza, che valuta
anche l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della
sicurezza dello Stato nonche’ in relazione al contrasto del
terrorismo internazionale.
- 2. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso
della licenza sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica
Internazionale (FAI) e di un attestato abilitante al pilotaggio VDS,
rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, non
riconosciuto dall’Aero Club d’Italia, possono
partecipare alle gare ed alle manifestazioni di cui
all’articolo 11, comma 7, previo nulla osta del Questore
competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni
aeronautiche.
- 3. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso
di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente
ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall’Aero Club
d’Italia, possono praticare attività VDS sul
territorio nazionale previo nulla osta del Questore competente per il
luogo ove ha inizio l’attività VDS.
- 4. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso
di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente
ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall’Aero Club
d’Italia, che intendano raggiungere il territorio nazionale a
bordo di apparecchi VDS, devono chiedere il nulla osta del Questore
competente per il luogo di destinazione sul territorio nazionale,
individuato nel piano di volo.
CAPO IV
ATTIVITA' PREPARATORIA E
DIDATTICA
Art. 15
Attività
preparatoria per il conseguimento di attestati di idoneità e
regolamento tecnico dell’Aero Club d’Italia
- 1. L’attività teorico-pratica per il
rilascio dell’attestato di idoneità al pilotaggio
VDS nonché delle qualifiche e delle abilitazioni di cui al
presente regolamento, è svolta dalle scuole di volo
riconosciute dall’Aero Club d’Italia. I corsi si
svolgono, secondo le modalità e i criteri stabiliti
dall’Aero Club d’Italia, presso gli Aero Club
federati e gli Enti aggregati all’Aero Club
d’Italia.
- 2. L’Aero Club d’Italia definisce con
proprio regolamento, approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l’Enac, i requisiti per il riconoscimento
delle scuole di volo con particolare riferimento
all’organizzazione, al personale, alle infrastrutture, agli
ausili didattici, alle modalità di svolgimento degli esami,
alle modalità di accertamento e di mantenimento dei
requisiti richiesti.
Art. 16
Ammissione ai corsi
Per l’ammissione ai corsi per il rilascio
dell’attestato di idoneità al pilotaggio VDS
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) età non inferiore ad anni diciotto oppure ad
anni sedici, previo consenso reso nelle forme prescritte di legge, da
parte di colui che ne esercita la potesta’ genitoriale;
- b) certificazione medica di idoneità
psico-fisica in corso di validità rilasciata da uno degli
organismi di cui all’articolo 13;
- c) attestazione di richiesta del nulla osta del Questore,
di cui all’articolo 14.
Art. 17
Programmi dei corsi
- 1. I programmi didattici dei corsi di cui
all’articolo 15, approvati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC, afferiscono a
lezioni teoriche e a esercitazioni pratiche.
- 2. Ai fini del conseguimento dell’attestato di
cui all’articolo 11, comma 1, la frequenza alle lezioni di
teoria non può essere inferiore a trentatre ore mentre
quella relativa alle esercitazioni pratiche non può essere
inferiore a sedici ore comprensive di quattro missioni in volo da
solista.
- Le lezioni di teoria comprendono nozioni di base delle
seguenti materie:
- a) aerodinamica;
- b) meteorologia;
- c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi VDS;
- d) tecnica di pilotaggio;
- e) operazioni ed atterraggi di emergenza;
- f) norme di circolazione ed elementi di fonia aeronautica;
- g) navigazione aerea;
- h) elementi di legislazione aeronautica;
- i) sicurezza del volo.
- 3. L’esame per il conseguimento della
abilitazione al pilotaggio di apparecchi VDS biposto con passeggero a
bordo di cui all’articolo 11, comma 2, e al volo in
formazione di cui all’articolo 11, comma 14, è
svolto mediante una prova di volo con istruttore designato
dall’Aero Club
d’Italia. L’abilitazione al traino di cui
all’articolo 11, comma 14, è rilasciata previa
frequenza di apposito corso teorico e svolgimento di
attività di volo di almeno otto ore con prova
d’esame finale.
- 4. I programmi delle lezioni teoriche e delle esercitazioni
pratiche per il conseguimento della qualifica di pilota avanzato di cui
all’articolo 11, comma 9, prevedono la frequenza di un corso
di almeno otto ore di lezioni di teoria e
un’attività di almeno cinque ore di esercitazioni
pratiche. Le lezioni teoriche comprendono nozioni di base delle
seguenti materie:
- a) regole dell’aria, regolazione del traffico
aereo e dei servizi del traffico aereo, comunicazioni per il volo a
vista, suddivisione dello spazio aereo, classificazione degli
aeroporti, attività di volo negli spazi aerei controllati ed
operazioni aeroportuali;
- b) studio e preparazione del volo con particolare
riferimento ai servizi forniti dagli enti di controllo del traffico
aereo ed ai servizi di informazione aeronautica;
- c) procedure di emergenza.
- 5. Le esercitazioni pratiche a bordo di un apparecchio VDS
avanzato, che sono svolte in presenza di istruttore, comprendono
attività di volo in spazio aereo controllato ed
addestramento di volo specifico nell’ambito di circuiti
aeroportuali in costanza di traffico di aviazione generale.
Art. 18
Attestato di istruttore
VDS e di istruttore VDS avanzato
- 1. L’attestato di idoneità di
istruttore VDS è rilasciato dall’Aero Club
d’Italia a seguito del superamento delle prove
d’esame di cui all’articolo 19, relative al corso
istituito dallo stesso Aero Club d’Italia con le
modalità e i criteri approvati con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ENAC. Il
programma del corso comprende anche lezioni di didattica e tecnica di
insegnamento.
- 2. Per essere ammessi al corso di cui al comma 1,
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) età non inferiore ad anni ventuno;
- b) diploma di scuola media superiore;
- c) attestato d’idoneità al
pilotaggio VDS rilasciata da almeno tre anni e abilitazione al
trasporto del passeggero rilasciata da almeno un anno.
- 3. L’attestato di idoneità di
istruttore VDS avanzato è rilasciato agli istruttori in
possesso dei seguenti requisiti:
- a) qualifica di pilota VDS avanzato conseguita da almeno
un anno;
- b) attestato di idoneità di istruttore VDS con
apparecchi provvisti di motore e autocertificazione
dell’attività svolta per almeno cinque anni;
- c) autocertificazione relativa
all’attività di pilota responsabile ai comandi di
apparecchi per almeno trecento ore di volo;
- d) superamento di apposito esame secondo le
modalità e i criteri stabiliti dall’Aero Club
d’Italia, approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l’ENAC.
- 4. Sono esentati dagli obblighi di cui al comma 3, lettere
a), c) e d), gli istruttori VDS con apparecchi provvisti di
motore, in possesso della qualifica di pilota VDS avanzato, titolari di
licenza di pilota di velivolo, di elicottero o di aliante o di brevetto
di pilota militare, le cui abilitazioni siano in corso di
validità ovvero scadute da non oltre un anno.
- 5. Gli istruttori VDS e gli istruttori VDS avanzati
frequentano, con cadenza almeno triennale, un corso di aggiornamento
indetto dall’Aero Club d’Italia. La mancata
partecipazione ai corsi di aggiornamento comporta la sospensione della
validità dell’attestato di istruttore da parte
dell’Aero Club d’Italia.
Art. 19
Prove di esame per il
conseguimento dell’attestato di istruttore e di istruttore
avanzato
- 1. Le prove di esame di cui all’articolo 18, per
il conseguimento dell’attestato di istruttore VDS comprendono:
- a) prove teoriche e pratiche a terra;
- b) svolgimento di una lezione relativa ad una materia
oggetto dei corsi di cui all’articolo 17;
- c) prove pratiche di volo.
- 2. La prova di esame per il conseguimento
dell’attestato di istruttore VDS avanzato comprende:
- a) svolgimento di una lezione avente ad oggetto le regole
della navigazione aerea a vista e le regole dell’aria;
- b) una prova pratica di volo eseguita in spazio aereo
controllato.
CAPO V
ASSICURAZIONE
Art. 20
Obbligo di assicurazione
per danni a terzi
- 1. I proprietari degli apparecchi VDS di cui all'articolo
2, lettere b) e c), possono svolgere attività di volo,
previa stipula di contratto di assicurazione per la
responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla
superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.
- 2. L'obbligo assicurativo di cui al comma 1, sussiste anche
per il proprietario che non utilizza personalmente l'apparecchio VDS.
- 3. Colui che utilizza un apparecchio VDS, di cui non sia
proprietario, si accerta, prima dell'inizio del volo, che l'apparecchio
medesimo sia coperto da polizza assicurativa.
- 4. Sono interdetti dall'attività di volo gli
apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera d), qualora il pilota sia
privo di copertura assicurativa per i danni prodotti a terzi anche a
seguito di urto o collisione in volo.
- 5. I corsi preparatori per il conseguimento delle
idoneità di cui all'articolo 15, possono svolgersi soltanto
previa stipula di copertura assicurativa per responsabilità
civile della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi,
istruttori ed esaminatori durante le esercitazioni di volo e gli esami,
con un massimale non inferiore a cinquecentomila euro per persone,
animali o cose, fermo restando le regole generali concernenti
l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a
terzi.
Art. 21
Requisiti della copertura
assicurativa
- 1. Il contratto di assicurazione per gli apparecchi VDS,
stipulato nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia e
in particolare, ove applicabile, del regolamento (CE) n. 785/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 prevede:
- a) l'estensione della copertura assicurativa anche ai
voli effettuati con mezzi provvisti di motore, da persona diversa
dall'assicurato ed eventualmente anche contro la sua
volontà, salva, in tal caso, la possibilità di
rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;
- b) l'estensione della copertura anche ai danni arrecati
per colpa grave;
- c) l'obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente
il danneggiato;
- d) il divieto per l'assicuratore di opporre al terzo
danneggiato, nei limiti del massimale assicurato, eccezioni derivanti
dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo
dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato
nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;
- e) l'estensione della copertura ai danni cagionati a
qualunque soggetto, diverso dall'assicurato, senza limitazioni relative
a rapporti di parentela, professionali o simili.
- 2. Il contratto di assicurazione stipulato dai piloti degli
apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettera d), oltre alle
disposizione di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), prevede un
massimale per i danni a terzi anche a seguito di urto o collisione in
volo non inferiore ad unmilioneseicentomila euro.
Art. 22
Obbligo di assicurazione
nel caso di gare e manifestazioni
- 1. L'organizzatore di gare e di manifestazioni sportive
alle quali partecipano apparecchi VDS stipula, preliminarmente, un
contratto assicurativo per la responsabilità civile propria,
dei direttori e degli ufficiali di gara, per i danni arrecati alle
persone ed alle cose.
- 2. Sono fatte salve le regole generali in materia di
assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 20 e 21.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 23
Disposizioni transitorie
- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i proprietari di apparecchi biposto
già identificati comunicano all'Aero Club d'Italia
l'ubicazione del posto principale di pilotaggio. In caso di mancata
comunicazione, si considera posto principale quello di sinistra negli
apparecchi con posti affiancati, quello anteriore negli apparecchi con
posti in tandem.
- 2. Gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti
industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla
legge 25 marzo 1985, n.106, identificati successivamente al 30 giugno
2011, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati
mediante kit di montaggio prodotti industrialmente, di cui all'allegato
alla legge 25 marzo 1985, n.106, identificati successivamente al
1° gennaio 2013, sono dotati di paracadute balistico.
- 3. Il procedimento di convalida dell'attestato di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404, relativamente alle domande presentate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
rimane disciplinato dal predetto regolamento.
Art. 24
Disposizioni finali
- 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1988, n. 404.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono apportate le successive modificazioni ed integrazioni
agli allegati al presente regolamento nonché indicate le
variazioni ai limiti di quota di cui all'articolo 9, comma 3.
- 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle
attività ivi previste, le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
- 4. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 luglio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio,
Registro n. 9, foglio n.161.
Sito in linea dal 28/5/1998,
. Accessi al sito dal 17/2/2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della
pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non
implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento
del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)