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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
D.P.R. 14
dicembre 2018, n. 152
Regolamento recante norme
per l'attuazione del sistema
telematico centrale della nautica da diporto.
(pubblicato sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2019 - in vigore dal 14
marzo 2019)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
- Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n.
339/93;
- Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
recante codice della navigazione;
- Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, recante
disciplina della professione di raccomandatario marittimo;
- Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,
recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
- Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante
disciplina
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
- Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante
disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico;
- Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l'articolo 2, comma
222-ter, in materia di scarto degli atti di archivio;
- Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'articolo 1, commi
217, 218, 219, 220, 221 e 222;
- Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attivita' produttive;
- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante codice dell'amministrazione digitale;
- Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171,
recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
- Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.
36,
recante attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973,n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe
tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28
settembre 1994, n. 634, recante regolamento per l'ammissione all'utenza
del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile
2000, n. 135, recante regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
- Visto il decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre
1999, recante comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli
uffici marittimi e degli uffici della motorizzazione civile - sezione
nautica, di dati e di notizie relativi alle iscrizioni ed alle note di
trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali di godimento, nonche' alle
dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unita' da
diporto, o quote di essi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1999;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014, recante definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema
SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285
del 9 dicembre 2014;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2017;
- Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso
nella seduta del 9 marzo 2017;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio
2017;
- Acquisito il parere del Garante per la protezione
dei dati personali, espresso nell'adunanza del 26 luglio
2017;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi
217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il presente
regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema
telematico centrale della nautica da diporto.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) ATCN: l'Archivio telematico centrale delle unità
da diporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
- b) CED: il Centro elaborazione dati della Direzione
generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
- c) DCI: la dichiarazione di costruzione o importazione;
- d) Dipartimento trasporti: il Dipartimento per i trasporti,
la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
- e) Documento di navigazione: la licenza di navigazione e
ogni altro documento prescritto ai fini della navigazione delle
unità da diporto;
- f) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- g) Raccomandatari: i raccomandatari marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135;
- h) RID: i Registri delle imbarcazioni da diporto;
- i) RND: i Registri delle navi da diporto;
- l) SISTE: il Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
- m) SPID: il Sistema pubblico di identità digitale;
- n) STED: lo Sportello telematico del diportista;
- o) Studi di consulenza: le imprese e le società
esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264;
- p) UCON: l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto istituito presso l'ATCN;
- q) UMC: gli Uffici della motorizzazione civile;
- r) Unità da diporto: le navi e le imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché i natanti
da diporto di cui alla lettera g) del medesimo articolo, iscritti
nell'ATCN ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171.
Art. 2
Sistema telematico centrale della nautica da diporto «SISTE»
Presso
il Dipartimento trasporti é istituito, ai sensi dell'articolo 1,
comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel rispetto delle
regole tecniche adottate sulla base dell'articolo 71 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Sistema telematico centrale della
nautica da diporto (SISTE), che include:
- a) l'Archivio telematico
centrale delle unità da diporto (ATCN), contenente le
informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da
diporto;
- b) l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON);
- c) lo Sportello telematico del
diportista (STED), presso il quale sono espletate, mediante
collegamento telematico con il CED, le attività di cui
all'articolo 5, comma 2.
Art. 3
Archivio telematico centrale delle unità da diporto «ATCN»
1. Per ogni unità da
diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN):
- a) la data, il numero e la
sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome
dell'unità se richiesto nonché la stazza per le navi da
diporto;
- b) i dati relativi alla cancellazione;
- c) i dati del proprietario;
- d) i dati dell'armatore
o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive
della società di armamento;
- e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto;
- f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato;
- g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato;
- h) le caratteristiche tecniche dello scafo;
- i) le caratteristiche tecniche dei motori;
- l) la dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) la dichiarazione di
potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- n) le caratteristiche della propulsione velica;
- o) i dati relativi agli
apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio
dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria;
- p) la perdita e il rientro in possesso dell'unità;
- q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria;
- r) i dati relativi al
certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- s) i dati relativi al
certificato di idoneità al noleggio di cui all'articolo 26,
comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- t) l'autorizzazione alla
navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- u) i dati relativi ai
documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- v) l'indicazione
dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del
tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;
- z) le informazioni
inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo
9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati
sulle unità da diporto dalle autorità di polizia;
- aa) tutti gli atti soggetti a pubblicità ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. L'ATCN é completamente informatizzato e si articola in due sezioni:
- a) «Sezione dati
RID e RND», popolata dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici
circondariali marittimi e dagli UMC attraverso il trasferimento dei
dati presenti nei registri di iscrizione cartacei enei pertinenti
fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento;
- b) «Sezione dati
SISTE», popolata e aggiornata con i dati raccolti dal CED in sede
di prima immatricolazione delle unità da diporto e di rilascio
dei documenti di navigazione relativi alle unità da diporto
già immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo delle
Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai sensi del comma 4 e
con i dati tecnici trasmessi dalle associazioni dei costruttori,
importatori e distributori di unità da diporto maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, individuate con decreto del
Ministero da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento.
3. L'accesso ai dati contenuti nell'ATCN é consentito:
- a) alle autorità
pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
secondo i criteri e le modalità dallo stesso disciplinate;
- b) ai soggetti privati
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, secondo le modalità
stabilite dallo stesso e nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di accesso alla documentazione amministrativa;
- c) agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della medesimalegge, nonché agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 1235 del
codice della navigazione appartenenti al Corpo delle Capitanerie di
porto.
4. Per la realizzazione dei
controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9 della
legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministero può
stipulare appositi protocolli di intesa con il Dipartimento della
pubblica sicurezza per la Polizia di Stato e con i rispettivi Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, per definire le specifiche procedure e modalità
operative relative alla acquisizione, esclusivamente in sede locale,
anche telematica, delle informazioni di cui al comma 1, lettera z).
Art. 4
Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto «UCON»
1. L'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da
diporto (UCON), unità organizzativa di livello non dirigenziale
del Dipartimento trasporti, esercita le seguenti funzioni:
- a) cura i rapporti con il CED per l'ottimizzazione del funzionamento del SISTE;
- b) riceve le richieste
di abilitazione allo STED, nonché le segnalazioni e i reclami da
parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 6, ovvero da parte
dei soggetti già abilitati, e adotta i necessari provvedimenti;
- c) vigila sul corretto
utilizzo dei collegamenti telematici da parte dei soggetti abilitati
all'utilizzo dello STED e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8,
commi 4 e 5;
- d) cura i rapporti con
tutti i soggetti abilitati al popolamento e all'aggiornamento
dell'ATCN, vigilando sul corretto utilizzo del sistema;
- e) effettua le
operazioni di popolamento, aggiornamento, conservazione e validazione
delle informazioni contenute nell'ATCN nonché il rilascio della
relativa documentazione in caso di inerzia o ritardo da parte degli
STED;
- f) effettua le
iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a
pubblicità navale, ivi compresi gli atti costitutivi di garanzie
sulle unità da diporto, sulla base della documentazione
acquisita per il tramite degli STED;
- g) effettua
l'accertamento di conformità e la validazione delle richieste
relative alle operazioni di cui all'articolo 5, comma 2, presentate
allo STED;
- h) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
- i) compie ogni altra attività necessaria alla gestione del SISTE.
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, sono stabilite le modalità per il trattamento, la
onservazione e la gestione informatizzata dei dati dell'archivio.
3. Con provvedimenti del Ministero, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é
individuato il personale per la gestione del SISTE, con adeguate
competenze professionali, informatiche e giuridiche, nonché
quello da assegnare all'UCON, anche per le attività di
validazione dei dati comunicati dagli STED.
4. L'UCON cura gli adempimenti di comunicazione all'anagrafe
tributaria delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e
all'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 21 ottobre 1999.
Art. 5
Sportello telematico del diportista «STED»
1. Lo STED é attivato, mediante collegamento telematico con il CED, presso:
- a) le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi;
- b) gli UMC;
- c) i raccomandatari
abilitati dal CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
- d) gli studi di
consulenza, in possesso di autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati dal
CED all'utilizzo dei collegamenti telematici, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED, previa validazione dell'UCON, provvedono:
- a) alle attività
istruttorie finalizzate all'iscrizione, anche provvisoria, e alla
cancellazione nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;
- b) alle attività
istruttorie finalizzate all'annotazione dell'utilizzazione a fini
commerciali di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;
- c) al rilascio degli
atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i
quali occorre l'iscrizione e la trascrizione;
- d) all'annotazione della
perdita e del rientro in possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- e) alle attività
istruttorie finalizzate all'utilizzazione a titolo di locazione
finanziaria con facoltà di acquisto;
- f) alle attività istruttorie relative al rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione;
- g) al rilascio della
licenza di navigazione, all'aggiornamento della stessa mediante
emissione di appositi tagliandi, nonché al rilascio del
duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento,
distruzione o deterioramento dell'originale;
- h) al rilascio della
licenza di navigazione provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- i) alle attività istruttorie relative alla dichiarazione di armatore;
- l) alle attività
istruttorie tese al rilascio della licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, anche provvisoria;
- m) al rilascio del
certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al
noleggio di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171;
- n) al rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 32
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
3. Le attività previste
al comma 2 sono espletate previa verifica, in via telematica, della
sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni,
inclusi i fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti
sull'unità da diporto.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza, presso i quali
é attivato lo STED, espongono, all'esterno dei locali dove hanno
sede, l'apposito contrassegno, il cui modello é riprodotto
nell'allegato A.
Art. 6
Abilitazione dei raccomandatari e degli studi di consulenza
1. I raccomandatari e gli studi di consulenza che intendono
attivare uno STED presso la propria sede presentano richiesta di
abilitazione all'UCON per il tramite degli UMC competenti per
territorio.
2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON, in via
telematica, il nulla osta al collegamento con il CED, previa verifica
dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1. L'UCON, verificata la
condizione di cui all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento
con il CED, di cui informa l'UMC.
Art. 7
Fornitura e custodia dei materiali
1. Il Ministero, tramite le Capitanerie di porto, gli Uffici
circondariali marittimi e gli UMC competenti per territorio fornisce
agli STED idonea modulistica, necessaria all'espletamento delle
attività di cui all'articolo 5, anche in formato digitale. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono stabilite
le caratteristiche tecniche e di sicurezza della modulistica e le
misure per la conservazione e la custodia della stessa.
Art. 8
Funzionamento degli STED
1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati ad
accedere agli STED si applica in quanto compatibile la disciplina
vigente in materia di accesso agli sportelli delle Capitanerie di
porto, degli Uffici circondariali marittimi e degli UMC, nonché
le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1991, n. 264.
2. Lo STED, effettuata la verifica di cui all'articolo 5, comma
3, prende in carico le richieste di cui all'articolo 5, comma 2,
secondo le direttive dell'UCON. Il rilascio delle licenze di
navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento, il rilascio
delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze
provvisorie é subordinato alla presentazione della dichiarazione
di costruzione o importazione (DCI) di cui all'articolo 13, comma 5,
conforme al modello approvato con provvedimento del Ministero,
rilasciata dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). Le istanze non
corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e dei
diritti dovuti o dal contestuale versamento degli stessi, nonché
dalla DCI, non sono prese in considerazione.
3. Ricevuta l'istanza, lo STED provvede, secondo le
modalità stabilite dal Ministero, a trasmettere in via
telematica le informazioni necessarie al CED unitamente alla
documentazione presentata dal richiedente, al documento di
identità del richiedente, alla DCI e alle attestazioni di
versamento delle imposte e dei diritti dovuti.
4. Acquisite le informazioni e le documentazioni di cui al comma
3,il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che
individua l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti
nell'ATCN, il CED procede all'aggiornamento dell'archivio, autorizza lo
STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna
l'eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema
informativo, dopo la validazione dell'istanza da parte dell'UCON.
5. In caso di irregolarità accertate successivamente alla
emissione dei documenti di navigazione, effettuata anche dagli STED,
l'UCON dispone la cancellazione motivata dei documenti stessi
dall'ATCN, anche su segnalazione degli organi di polizia che provvedono
al loro ritiro. L'UCON segnala le irregolarità accertate
all'autorità competente, al fine della eventuale applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1991, n.
264, anche nei confronti degli studi di consulenza, nonché, con
riguardo ai raccomandatari, in base all'articolo 13 della legge 4
aprile 1977, n. 135.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 2, comma 222-ter, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, le modalità e la tempistica per lo
scarto degli atti di archivio della documentazione di cui al comma 2,
trasmessa all'UCON in formato elettronico ai sensi del comma 3.
Art. 9
Vigilanza
1. Le Capitanerie di porto e gli UMC, nell'ambito dei rispettivi
territori di competenza, vigilano sul corretto funzionamento degli STED
attivi presso i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati e
sulle modalità di conservazione della modulistica di cui
all'articolo 7 e, in caso di accertate irregolarità, ne danno
comunicazione all'UCON per l'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 10.
Art. 10
Sospensione e decadenza dell'operatività degli STED
1. Nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, accertato il
rilascio di certificazioni non veritiere da parte degli STED, l'UCON
dispone la sospensione dell'operatività degli STED attivi presso
i raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati per un periodo di
trenta giorni; in caso di irregolarità contestate
successivamente alla prima, dispone la sospensione per un periodo di
novanta giorni.
L'UCON dispone la cessazione dell'operatività degli STED, nel
caso di una terza violazione nell'arco temporale di un anno.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche nel
caso di irregolarità accertate, a norma dell'articolo 9, in sede
di vigilanza sul corretto funzionamento degli STED attivi presso i
raccomandatari e gli studi di consulenza abilitati.
3. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto disposta dall'autorità competente ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, é
sospesa l'operatività degli STED. Nel caso di revoca
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della medesima
legge n. 264 del 1991, termina l'operatività degli STED.
Analogamente é sospesa o terminata l'operatività degli
STED presso i raccomandatari marittimi in caso, rispettivamente, di
sospensione o di radiazione dall'esercizio dell'attività
disposta ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
4. I raccomandatari e gli studi di consulenza interessati possono
richiedere l'abilitazione decorso un periodo non inferiore a due anni
dalla data di avvenuta notifica della cessazione
dell'operatività disposta dall'UCON a norma del presente
articolo.
Art. 11
Modalità di accesso tramite SPID
1. L'accesso al SISTE per la verifica della propria posizione potrà avvenire anche tramite SPID.
2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i
servizi di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, può avvenire anche tramite
apposite procedure telematiche, da individuarsi con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo
36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate, ai sensi dell'articolo
71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche
necessarie al fine di attuare quanto disposto ai commi 1 e 2, anche
gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti
dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. é avviato un periodo di sperimentazione dal 1°
aprile al 31 agosto 2019 durante il quale gli STED, specificamente
individuati con apposito provvedimento ministeriale, iscrivono le
unità da diporto di nuova immatricolazione esclusivamente
nell'ATCN.
2. Le operazioni di popolamento della «Sezione dati RID e
RND» dell'ATCN, previste dall'articolo 3, comma 2, lettera a),
sono completate entro il 1° gennaio 2021.
3. Nelle more del completamento delle operazioni di cui al comma
2, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli
UMC provvedono in ogni caso a trasferire all'ATCN i dati contenuti nei
registri di iscrizione cartacei relativi alle unità da diporto,
immatricolate entro il 31 agosto 2019, nel caso in cui gli interessati
richiedano il rilascio di uno dei documenti di navigazione di cui
all'articolo 5, comma 2. Il rilascio di tali documenti é
subordinato al rilascio di una nuova licenza di navigazione emessa ai
sensi del presente regolamento.
Contestualmente, le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali
marittimi e gli UMC annotano l'avvenuto trasferimento all'ATCN dei dati
contenuti nei registri di iscrizione cartacei e, successivamente,
provvedono alla trasmissione degli stessi all'UCON.
4. Ferme restando le funzioni e le competenze in materia di
polizia e sicurezza della navigazione, attribuite dalla legislazione
vigente alle autorità competenti:
- a) a decorrere dal
1° settembre 2019 le unità da diporto di nuova
immatricolazione sono iscritte esclusivamente nell'ATCN;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, le unità da diporto sono iscritte esclusivamente nell'ATCN.
5. La DCI é richiesta ai fini del rilascio:
- a) della licenza di navigazione per le unità da diporto immatricolate a decorrere dal 1° settembre 2019;
- b) della licenza di
navigazione delle unità da diporto, immatricolate al 31 agosto
2019 non ancora presenti nella «Sezione dati SISTE»;
- c) delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle licenze provvisorie;
- d) del certificato di
idoneità e del certificato di sicurezza, anche al fine di
consentire le attività di vigilanza sul mercato previste dalle
norme vigenti.
6. Per le finalità
antifrode di cui all'articolo 1, comma 219, della legge n. 228 del
2012, i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatari
autorizzati, di unità da diporto superiori a 2,5 metri,
comunicano alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), i dati tecnici
delle stesse nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero.
Per le medesime finalità, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi per i danni derivanti dalla navigazione delle
unità da diporto, prevedendo la loro sostituzione con la
comunicazione telematica dei relativi dati all'ATCN.
7. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
é autorizzato a stipulare specifici accordi con le regioni per
la gestione del Registro navi minori e galleggianti sulle acque
interne, ora in carico agli uffici regionali degli Ispettorati di
porto.
8. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 7,
calcolati sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del
servizio, sono a carico delle regioni e sono determinati negli accordi
o nelle intese stipulati.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 dicembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2019
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riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo dell'atto.)