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Art. 122
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
(testo aggiornato al 19/9/2018)
Art. 122 (Informazioni raccolte
nei riguardi del contraente o dell'utente)
1. L'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente
o l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con ((...)) modalita' semplificate
((...)). Cio' non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso
alle informazioni gia' archiviate se finalizzati unicamente ad
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al
fornitore di un servizio della societa' dell'informazione
esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale
servizio. Ai fini della determinazione delle modalita' semplificate di
cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte
formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche
allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino
l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente.
2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono
essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o
di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilita' per il
contraente o l'utente.
2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, e' vietato l'uso di una rete
di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
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