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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Decreto Legislativo 17 ottobre 2016, n. 201

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016



Art. 1 - Finalita'
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo
Art. 5 - Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
Art. 6 - Tavolo interministeriale di coordinamento
Art. 7 - Comitato tecnico
Art. 8 - Autorita' competente
Art. 9 - Partecipazione e accesso del pubblico
Art. 10 - Utilizzo e condivisione dei dati
Art. 11- Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi
Art. 12 - Clausola di invarianza finanziaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità


Il presente decreto istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo al fine di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine, assicurando la protezione dell'ambiente marino e costiero mediante l'applicazione dell'approccio ecosistemico, tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, in conformita' alle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
Art. 2
Ambito di applicazione


1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purche' cio' sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.

2. Il presente decreto non si applica alle attivita' il cui unico fine e' la difesa o la sicurezza nazionale ne' alla pianificazione urbana e rurale.

Art. 3
Definizioni


Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «acque marine»:
1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni;
2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo.

b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attivita' umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

c) «regione marina»: le seguenti regioni, come determinate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;

d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come modificata dall'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175;

e) «sottoregioni marine»:
le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall'articolo 4 della direttiva 2008/56/UE:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale;

f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attivita' umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' marine e in cui fenomeni naturali od attivita' umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attivita' terrestri.

Art. 4
Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo


1. La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi.

2. La pianificazione dello spazio marittimo e' elaborata ed attuata applicando l'approccio ecosistemico e tenendo conto:

Art. 5
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo


1. La pianificazione dello spazio marittimo e' attuata attraverso l'elaborazione di piani di gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attivita' e dei pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
2. Per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, viene redatto un piano di gestione dello spazio marittimo che include la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza, ove previste.

3. I piani e programmi esistenti che prendono in considerazione le acque marine e le attivita' economiche e sociali ivi svolte, nonche' quelli concernenti le attivita' terrestri rilevanti per la considerazione delle interazioni terra-mare, elaborati ed attuati ai sensi delle disposizioni europee e nazionali previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inclusi ed armonizzati con le previsioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.

4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni responsabili dei piani e programmi di cui al comma 3 forniscono all'Autorita' competente di cui all'articolo 8 le informazioni relative agli stessi.

5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e, prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6 che ne attesta la corrispondenza con il processo di pianificazione definito nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque entro il 31 dicembre 2020, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I piani di gestione dello spazio marittimo sono aggiornati secondo le modalita' e le tempistiche definite dalle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, e comunque entro dieci anni dalla loro prima approvazione.

Art. 6
Tavolo interministeriale di coordinamento


1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonche' di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7
Comitato tecnico


1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Autorita' competente, e' istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all'articolo 6, comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' composto da:
Nel caso in cui piu' Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato e' composto da un rappresentante di ogni Regione interessata.

3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualita' di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate le tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria.

4. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono a legislazione vigente e puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che compongono il Comitato medesimo. Ai componenti del Comitato ed agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' di segretaria del Comitato sono svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Comitato informa annualmente il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8
Autorita' competente


1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorita' competente ai sensi del presente decreto.

2. Oltre a quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11, l'Autorita' competente:

Art. 9
Partecipazione e accesso del pubblico


1. L'Autorita' competente assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei procedimenti di elaborazione e di riesame delle proposte dei piani di gestione di cui all'articolo 5, sin dalle fasi iniziali e, comunque, prima della loro approvazione, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte I e parte II, nonche' dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorita' competente consente a chiunque l'accesso, anche in formato digitale, ai documenti e alle informazioni, anche in formato digitale, in base ai quali sono state elaborate le proposte dei piani di gestione.

2. L'Autorita' competente pubblica sul proprio sito istituzionale:

3. L'Autorita' competente trasmette la documentazione di cui al comma 2 alle amministrazioni centrali e periferiche, agli enti territoriali competenti per territorio e agli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, anche al fine della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

4. Chiunque puo' presentare all'Autorita' competente osservazioni o pareri in forma scritta entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, lettera b). Decorso tale termine, l'Autorita' competente trasmette le osservazioni presentate al Comitato tecnico di cui all'articolo 7, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione dei piani di gestione.

5. I piani di gestione approvati sono pubblicati sui siti istituzionali dell'Autorita' competente, delle amministrazioni centrali e periferiche, degli enti territoriali competenti per territorio e degli altri enti coinvolti nel processo di pianificazione, unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'Autorita' stessa da' conto delle considerazioni che sono state alla base dell'approvazione dei piani di gestione, comprese le informazioni sulla partecipazione del pubblico.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli aggiornamenti dei piani di gestione.

Art. 10
Utilizzo e condivisione dei dati


1. L'Autorita' competente coordina la definizione, la gestione e l'aggiornamento del sistema informativo integrato a supporto dell'attivita' di pianificazione dello spazio marittimo contenente, tra l'altro, i dati ambientali, sociali ed economici riferiti agli usi e alle attivita' di cui all'articolo 5 nonche' i dati fisici marini relativi alle zone marine.

2. Le Amministrazioni centrali e locali che detengono le informazioni necessarie per i piani di gestione dello spazio marittimo assicurano la collaborazione e garantiscono l'accesso ai dati all'Autorita' competente, nel rispetto dei profili sensibili.

Art. 11
Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi


1. L'Autorita' competente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 7, assicura la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.

2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini e' finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed e' realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorita' competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi.

3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 e' svolta in conformita' del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.

Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria


Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


(pagina a cura di Enzo Fogliani

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