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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
Legge 1 dicembre 2016, n. 230
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016
Art. 1 - Modifiche al codice della navigazione in materia di
responsabilita' dei piloti dei porti
Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione
Art. 3 - Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
Art. 1.
Modifiche al codice della navigazione in materia di
responsabilita' dei piloti dei porti
1. L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 93 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 93 (Responsabilita' del pilota). - Il pilota e'
responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da
esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che
l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da
inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota
medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilita' del
pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione
per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti
danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la
responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il
limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia
accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa
grave».
3. L'articolo 94 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun
pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni
cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la
disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di
responsabilita' stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.
Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e'
depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso
la quale presta servizio. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei
poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validita' e
l'idoneita' del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidita' o
l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma
preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attivita' di
pilotaggio».
Art. 2.
Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione
Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti
criteri:
- a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo
il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla
stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94
del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,
della presente legge;
- b) modificare l'articolo 111 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo
che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino
all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai
sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della
corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un
mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneita'
di cui all'articolo 108 del medesimo regolamento;
- c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo
il riferimento alla cauzione; d) introdurre le disposizioni necessarie
per disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto
dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze
amministrative della mancanza, dell'invalidita' o dell'insufficienza
della prescritta copertura assicurativa.
Art. 3.
Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «L'obbligatorieta' dei servizi
tecnico-nautici e' stabilita e disciplinata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorita'
marittima, d'intesa con l'autorita' portuale ove istituita, sentite le
associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessita'
e di urgenza, l'autorita' marittima, sentita l'autorita' portuale ove
istituita, puo' temporaneamente modificare il regime di obbligatorieta'
dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta
giorni, prorogabili una sola volta»;
- b) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente:
«1-quater. Ai fini della prestazione dei servizi
tecnico-nautici di cui al comma 1-bis, per porti o per altri luoghi
d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di
ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di
merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe,
torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di
attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi
acquei esterni alle difese foranee».
2. E' fatta salva la validita' dei provvedimenti disciplinanti
l'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis
dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal
comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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