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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Legge 1 dicembre 2016, n. 230

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016



Art. 1 - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti
Art. 2 - Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
Art. 3 - Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici  



Art. 1.
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilita' dei piloti dei porti


1. L'articolo 89 del codice della navigazione e' abrogato.

2. L'articolo 93 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 93 (Responsabilita' del pilota). - Il pilota e' responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilita' del pilota e' comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilita' dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilita' del pilota per dolo o colpa grave».

3. L'articolo 94 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Assicurazione obbligatoria del pilota). - Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilita' stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma e' depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validita' e l'idoneita' del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidita' o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attivita' di pilotaggio».

Art. 2.
Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione


Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:
Art. 3.
Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici


1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. E' fatta salva la validita' dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorieta' dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


(pagina a cura di Enzo Fogliani

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