1. Il presente decreto legislativo detta, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come
modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis
Nautica sociale
1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
- a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per
fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante
natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a
sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
- b) il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e
la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure,
anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.
2. Con il regolamento di attuazione del
presente codice è stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali
facilitazioni per l'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la
fornitura dei servizi in banchina.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera e), dopo la parola «ovvero» sono inserite le
seguenti: «fino a»;
- b) dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) unità da diporto
a controllo remoto: unità da diporto a comando remoto priva a bordo di
personale adibito al comando.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 15 ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la
licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità
turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;»;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La licenza e il
libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati
dal regolamento di attuazione del presente codice.»;
- c) al comma 5, le parole «licenza di navigazione» sono sostituite
dalle seguenti: «licenza di cui al comma 3, lettera a)».
Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per ottenere
l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da
diporto (ATCN) di un'unità da diporto di propria costruzione, ferma
restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere
che ha costruito, completato o assemblato l'unità presenta, in luogo del
titolo di proprietà di cui al comma 1, una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale autocertifica le predette circostanze e
che l'unità da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando altresì il
nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo
dello scafo.».
- b) al comma 3:
- 1) le parole «in nome o per conto» sono sostituite
dalle seguenti: «in nome e per conto»;
- 2) le parole «o di un altro Stato individuato» sono
sostituite dalle seguenti: «, o di Stati terzi individuati»;
- 3) dopo le parole «un attestato dell'autorità» è
inserita la seguente: «straniera».
Art. 7
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «e il certificato di sicurezza»
sono sostituite dalle seguenti: «, il certificato di sicurezza e il ruolino
di equipaggio».
Art. 8
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prima delle parole «la licenza» sono
inserite le seguenti: «fatta salva la disciplina prevista dall'articolo
15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalità turistiche,».
Art. 9
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole «sostituisce la licenza di
navigazione» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del rilascio del
ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza
per l'apparato ricetrasmittente di bordo».
Art. 10
Modifiche all'articolo 26 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, le parole «dagli uffici circondariali
marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile» sono sostituite
dalle seguenti: «dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152».
Art. 11
Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Art. 27
Natanti da diporto e moto d'acqua
1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle
unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e
del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta
dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale
delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico
delle imbarcazioni da diporto.
3. I natanti senza marcatura CE possono
navigare:
- a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
- b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per
la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è
tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa
dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata
dai predetti organismi;
- c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non
autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri
quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato
I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici
miglia di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro
un miglio di distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalità di
utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua
di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorità marittima o della
navigazione interna territorialmente competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto
ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, è
obbligato a:
- a) essere in possesso di patente nautica;
- b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che
l'unità da diporto è abilitata a trasportare;
- c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non
superiore a dodici;
- d) dotare l'unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente
codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di
locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti
dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di
patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di
patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le
istruzioni essenziali per il comando dell'unità da diporto, redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su
requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti
da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per
finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di
appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque
marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale,
non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con
ordinanza dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente
competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne,
d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali
maggiormente rappresentative.».
Art. 12
Unità da diporto a controllo remoto
1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
«Art. 27-bis
Unità da diporto a controllo remoto.
1. I sistemi di comando remoto delle unità da diporto a controllo remoto sono
dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di
avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonché
di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della
vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore
delle unità da diporto a controllo remoto può imbarcare a bordo propri
incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessità.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unità di cui al presente
articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo
39, è in possesso di patente nautica.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 49-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al comma 2, dopo le parole «con il solo
requisito del possesso» sono inserite le seguenti: «da almeno tre anni».
Art. 21
Modifiche all'articolo 49-quinquies del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171
1. L'articolo 49-quinquies del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Art. 49-quinquies
Istruttore professionale di vela
1. è istruttore professionale di vela colui che,
in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse
tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque
marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli
esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attività dell'istruttore
professionale di vela può essere esercitata anche in modo non esclusivo e non
continuativo purchè abitualmente e non occasionalmente.
2. L'iscrizione e la permanenza
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui
all'articolo 49-sexies è condizione per l'esercizio della professione e per
l'uso del titolo. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta
iscrizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a
euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela
sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di
istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione
stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attività di
istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, è adottato un provvedimento disciplinare motivato di
avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un
massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalità previsti
dal regolamento di cui al comma 10.
6. La sanzione disciplinare della
sospensione dall'esercizio dell'attività di istruttore professionale di
vela è irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale, nei seguenti
casi:
- a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo
49-sexies, comma 2, lettera e);
- b) emissione del decreto di fermo di cui all'articolo 384 del
codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui
all'articolo 285 del codice di procedura penale;
- c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei
casi previsti dal comma 8, lettera b);
- d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui
all'articolo 219 del codice penale;
- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive
previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1), 2) e 3) del codice
penale;
- f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o
connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir
meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo
comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa
di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi
grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della
radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore
professionale di vela è disposta nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies,
comma 2, lettera c);
- b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi
indicati dall'articolo 222, comma 2, del codice penale;
- c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro
ai sensi dell'articolo 216 del codice penale.
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di
esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di
porto competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la
violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono annotate nell'elenco
nazionale degli istruttori
professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere
del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono
disciplinate le seguenti materie in conformità alle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 49-sexies nonché i tipi di dati trattati, le
operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure
di tutela degli interessati:
- a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali
rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici
sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro
europeo delle qualifiche - European Qualification Framework
(EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione
italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla
professione di istruttore di vela;
- b) disciplina dell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura,
l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le
informazioni da pubblicare, i tempi e le modalità di diffusione
dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo
di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli
interessati, nel rispetto delle disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle
linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonché nel
rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione
dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità,
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio
di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (UE) 2016/679;
- c) modalità di comunicazione degli estremi della polizza
assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua
variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
- d) modalità di riconoscimento della qualifica di esperto
velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto,
ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela;
- e) condizioni e modalità per il rilascio, in fase di
acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui
alla lettera a), del certificato di idoneità psichica e fisica da parte
dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e
dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di
attuazione;
- f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di
impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni
disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi
generali dell'attività amministrativa;
- g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli
interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli
istruttori professionali di vela.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 49-sexies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 49-sexies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Art. 49-sexies
Elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela
1. è istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori
professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- a) hanno un'età minima di diciotto anni;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non
sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza
personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne per uno dei delitti
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la
moralità pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano
l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non
inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente
inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
- d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che
abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela
ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
- e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione;
- f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza
nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello
intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua
italiana si intende soddisfatto se l'interessato
ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in
possesso della certificazione della conoscenza della
- lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente
certificatore (CLIQ). Si prescinde dal requisito di competenza nella
conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito
esclusivamente ad allievi stranieri in lingua inglese o nella loro lingua
madre;
- g) certificato di idoneità psichica e fisica di cui all'articolo
49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorità
competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto
o la qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere
a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro
che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del brevetto o della qualifica
professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero
conformemente all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, se il brevetto o la qualifica professionale sono
stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale
degli istruttori professionali di vela è subordinata al pagamento di un
diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli
introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a
un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della
copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di
vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
5. L'iscrizione
nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela
ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione è
rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e
previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione può
essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal
rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela è
pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della
Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela
ed è aggiornato semestralmente.».
Art. 23
Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Art. 49-septies
Scuole nautiche
1. Le scuole per l'educazione
marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami
per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
L'attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa
o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e
tecnica delle province, delle città metropolitane e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano nelle quali è ubicata la sede principale o le eventuali
ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le città metropolitane e
le province autonome dispongono l'esecuzione di
idonei controlli sull'esercizio dell'attività delle scuole
nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno
triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attività.
3. La segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica è presentata, per il
tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
città metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di
ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche
raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il
possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che
deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della
scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola
nautica può essere presentata da soggetti che:
- a) hanno compiuto gli anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello
B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in
Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della
certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
- d) dispongono di adeguata capacità patrimoniale o di polizza
fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono
richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacità patrimoniale o
della polizza fideiussoria, che è richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano
intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una
scuola nautica non può essere presentata dai soggetti che:
- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza;
- b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a
tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre
anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere
dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti,
ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le
previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica è
preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4
e 6, ad eccezione della capacità patrimoniale. Per la sede principale il
responsabile didattico può coincidere con il titolare o con il legale
rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
didattico è un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare
ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, rispettivamente, un
socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico può essere
preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una
stessa provincia o città metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo
trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione
del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per
il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla città metropolitana
o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di
una scuola
nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attività di scuola nautica sono
soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attività di formazione e di preparazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o
più delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli
insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo
e hanno la disponibilità giuridica di almeno un'unità da diporto adeguata
rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale,
attrezzature e unità da diporto delle singole scuole nautiche consorziate
possono essere adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la
scuola nautica dispone in organico di uno o più insegnanti di teoria e, per
l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o più istruttori, o
comunque di uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o
entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale
rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio
dell'attività di scuola nautica o di variazione del personale docente in
organico è indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed è
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attività di
insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di
ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei
Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare
che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli
istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attività di
docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in
posizione di quiescenza da non più di cinque anni, coloro che hanno conseguito
da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla
navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due
anni la patente nautica di categoria B. L'attività di insegnamento teorico
delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le
attività rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime
delle incompatibilità previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità
da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno
cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il
candidato aspira a conseguire. L'attività di istruzione pratica
delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13
devono presentare i seguenti requisiti:
- a) hanno un'età non inferiore ad anni ventuno;
- b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad
eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno
riportato condanne per delitti contro la moralità pubblica e il buon
costume;
- d) se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di
idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione
medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e
private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione;
- e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello
B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in
Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero è in possesso della
certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non
inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e
di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione
certificata di inizio attività o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio
dell'attività di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attività di
insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attività di istruzione
pratica su unità da diporto nella disponibilità giuridica di scuole nautiche
in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, è soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo
195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attività di scuola nautica in violazione
delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, è adottato
provvedimento disciplinare motivato di diffida e di
eventuale sospensione dall'esercizio dell'attività,
o di interdizione dall'esercizio dell'attività nei casi e
con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica è
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al
comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola
nautica.
20. Le sanzioni amministrative e
disciplinari in materia di attività di scuola nautica sono irrogate dalla
provincia o dalla città metropolitana o dalla provincia autonoma competente
per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti
materie, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo
di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
- a) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
- b) modalità per la presentazione della segnalazione certificata
di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica;
- c) requisiti di idoneità e requisiti minimi di capacità
patrimoniale;
- d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e
sugli strumenti tecnici e didattici, nonché caratteristiche delle unità da
diporto nella disponibilità giuridica della scuola nautica in rapporto ai
corsi impartiti;
- e) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico
e di istruttore pratico;
- f) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- g) requisiti e modalità per lo svolgimento degli esami nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo
restando quanto previsto dal comma 15;
- h) disciplina dell'attività pubblicitaria;
- i) tariffario minimo;
- l) disciplina delle modalità di diffida
o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica. ».
Art. 24
Modifiche all'articolo 49-octies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. L'articolo 49-octies del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente:
«Art. 49-octies
Centri di istruzione per la nautica
1. Le associazioni e gli enti nautici di livello
nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di
lucro attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche.
2. I centri di istruzione per la nautica
sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in
relazione al luogo ove sono ubicate,
rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia
costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio
dell'attività e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e
delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza
almeno triennale e controlli straordinari a seguito della
ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare
esercizio dell'attività. Qualora, all'esito delle attività di controllo,
sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di
lucro, le predette autorità interessano la Guardia di Finanza ai sensi
dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorità
effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale
centro di istruzione per la nautica è presentata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o
dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate
risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del
centro di istruzione per la nautica, nonché delle sue
articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attività.
5. La domanda di riconoscimento quale
centro di istruzione per la nautica può essere presentata da soggetti che:
- a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi
terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro
nel territorio dello Stato;
- b) hanno compiuto gli anni ventuno;
- c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato
equipollente dalle competenti autorità italiane;
- d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di
competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello
B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della
lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in
Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero è in possesso della
certificazione della conoscenza della
- lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente
certificatore (CLIQ).
- e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies,
comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la
nautica, nonché a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge
tale attività, è preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti
di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la
nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che
svolgono attività di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei
relativi responsabili didattici, nonché ogni loro variazione entro trenta
giorni dalla data in cui è intercorsa, alla Direzione generale territoriale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto
nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni
locali.
8. I centri di istruzione per la nautica
svolgono attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche di due o più categorie previste
dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria
C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono
degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilità
giuridica di almeno un'unità da
diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il
centro di istruzione per la nautica dispone di uno o più insegnanti di
teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche,
di uno o più istruttori, o comunque di uno o più soggetti
che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di
istruzione per la nautica, nonché le sue articolazioni
e affiliazioni locali che svolgono tale attività, comunicano al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti
per territorio, i nominativi del personale insegnante e
istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei
requisiti prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di
istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o
in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione
dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attività di
insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero
attività di istruzione pratica su unità da diporto nella disponibilità di
centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, è soggetto
alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo
195, comma 3, del medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attività di
centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del
regolamento di cui al comma 15 è adottato provvedimento disciplinare motivato
di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio
dell'attività o di interdizione dall'esercizio dell'attività di
centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalità previsti dal
regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di centro di
istruzione per la nautica è obbligatoriamente disposta
in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma
6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione
o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e
disciplinari in materia di attività di centri di istruzione per la nautica
sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle
Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui è
stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36,
paragrafo del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti
materie nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di
interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
- a) modalità per il riconoscimento e per l'esercizio della
vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle
Capitanerie di porto;
- b) modalità di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
- c) modalità per la presentazione della domanda di riconoscimento
quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e
degli enti nautici di livello nazionale;
- d) requisiti di idoneità;
- e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici
e didattici, nonché caratteristiche delle unità da diporto nella
disponibilità giuridica del centro di istruzione per la nautica in
rapporto ai corsi impartiti;
- f) modalità di svolgimento delle attività di insegnante teorico
e di istruttore pratico;
- g) modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
- h) disciplina delle modalità di diffida o sospensione
dall'esercizio dell'attività di centro di istruzione della nautica di cui
al presente decreto.».
Art. 25
Modifiche all'articolo 49-nonies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171
1. All'articolo 49-nonies del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole «alle unità» sono sostituite dalle
seguenti: «a natanti e a imbarcazioni»;
- b) al comma 4, dopo le parole «la sua delimitazione» sono aggiunte
le seguenti: «a terra» e le parole «una banchina d'accesso con altezza
massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In
alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili
galleggianti, collegati a terra,» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi
idonei allo specifico attracco».
Art. 26
Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, comma 7, dopo le parole «progetti formativi con»
sono aggiunte le seguenti: «il Ministero della difesa, la Marina militare,».
Art. 27
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vendita
e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al
dettaglio. Inquinamento acustico»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «
1. Fermo restando
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le
regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande,
nonché le attività di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque
interne mediante unità da diporto utilizzate a tale fine commerciale
durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la
relativa somministrazione è disciplinata in maniera più restrittiva nelle
aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo
di prevenire sinistri dovuti al loro abuso
.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171,dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto
delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale
e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo
codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis
registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i
danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis
è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle
investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e
dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun
caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti
nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di
attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento
dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i
tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della
navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da3-bis a 3-quinquies del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 29
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la parola «annualmente» è soppressa;
- b) dopo la parola «trasporti», sono inserite le seguenti: «,
il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità».