Convenzione
per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo
internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo
modificato dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.
(testo
consolidato; in corsivo le modifiche apportate dal
protocollo dell'Aja)
[n.b.: Per l'Italia la Convenzione ha avuto vigore sino al 27 giugno
2007 compreso. Dal 28 giugno 2004 è stata sostituita in
Italia e
nell'Unione europea dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo
internazionale]
Capitolo
I - Oggetto – Definizione
Articolo 1
Articolo 2
Capitolo
II - Titolo di trasporto
Sezione I -
Biglietto di passaggio
Articolo 3
Sezione II -
Scontrino del bagaglio
Articolo 4
Sezione III
- Lettera di trasporto aereo
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Capitolo
III - Responsabilità del vettore
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 25A
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Capitolo
IV - Disposizioni relative ai trasporti combinati
Articolo 31
Capitolo
V - Disposizioni generali e finali
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 40A
Articolo 41
Protocollo
addizionale
Il Presidente del Reich germanico, il Presidente della
Repubblica d’Austria, Sua Maestà il Re dei Belgi,
il Presidente degli Stati Uniti del Brasile, Sua Maestà il
Re dei Bulgari, il Presidente del Governo nazionalista della Repubblica
di Cina, Sua Maestà il Re di Danimarca e
d’Islanda, Sua Maestà il Re d’Egitto,
Sua Maestà il Re di Spagna, il Capo di Stato della
Repubblica di Estonia, il Presidente della Repubblica di Finlandia, il
Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re di
Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici
d’Oltre Mare, Imperatore delle Indie, il Presidente della
Repubblica Ellenica, Sua Altezza Serenissima il Reggente il Regno
d’Ungheria, Sua Maestà il Re d’Italia,
Sua Maestà l’Imperatore del Giappone, il
Presidente della Repubblica di Lettonia, Sua Altezza Reale la
Granduchessa di Lussemburgo, il Presidente degli Stati Uniti del
Messico, Sua Maestà il Re di Norvegia, Sua Maestà
la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica di Polonia,
Sua Maestà il Re di Rumenia, Sua Maestà il Re di
Svezia, il Consiglio federale svizzero, il Presidente della Repubblica
Cecoslovacca, il Comitato Centrale Esecutivo dell’Unione
delle Repubbliche Socialiste dei Sovieti, il Presidente degli Stati
Uniti del Venezuela, Sua Maestà il Re di Jugoslavia;
avendo riconosciuto la necessità di
regolare in modo uniforme le condizioni del trasporto aero
internazionale per quanto riguarda i documenti utilizzati per questo
trasporto e la responsabilità del vettore;
hanno designati a questo scopo i loro plenipotenziari
i quali, debitamente autorizzati, hanno concluso e firmato la seguente
Convenzione:
Capitolo
I - Oggetto – Definizione
Articolo
1
- La presente Convenzione si applica ad ogni
trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con
aeromobile dietro rimunerazione. Essa si applica pure ai trasporti
gratuiti effettuati con aeromobile da un’impresa di trasporti
aerei.
- È qualificato
«trasporto internazionale» ai sensi della presente
Convenzione, ogni trasporto in cui, secondo le stipulazioni delle
parti, il punto di partenza e il punto di destinazione, che abbia luogo
o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati sul territorio
di due alte Parti contraenti o sul territorio d’una sola alta
Parte contraente, se uno scalo è previsto sul territorio
d’un altro Stato, anche se non sia un’alta Parte
contraente. Il trasporto senza un tale scalo tra due punti del
territorio d’una sola alta Parte contraente non è
considerato come internazionale a’ sensi della presente
Convenzione.
- Il trasporto da eseguire per
aria da diversi vettori successivi è considerato –
nei riguardi dell’applicazione della presente Convenzione
– come trasporto unico, quando le Parti l’hanno
previsto come una sola operazione e sia stato concluso sotto forma
d’un solo contratto o d’una serie di contratti;
esso non perde il suo carattere internazionale qualora un solo
contratto o una serie di contratti debbano essere eseguiti
integralmente sul territorio d’un medesimo Stato.
Articolo 2
- La Convenzione si applica ai trasporti effettuati
dallo Stato o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico, nelle
condizioni previste all’art. 1
- La presente convenzione non si applica
al trasporto della posta-lettere e dei pacchi postali
Capitolo
II - Titolo di trasporto
Sezione
I - Biglietto di passaggio
Articolo
3
1. Nel trasporto dei viaggiatori è
rilasciato un biglietto di passaggio, contenente:
- a. l’indicazione del punto
di partenza e quello di destinazione;
- b. se il punto di partenza e quello di
destinazione sono situati sul territori d’una medesima alta
Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio
d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
- c. un avviso indicante che il
trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione
finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza,
può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale,
in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso
di morte o di lesione corporale e di perdita o d’avaria nel
bagaglio.
2. Il biglietto fa fede, fino a prova contraria, della
conclusione e delle condizioni del contratto di trasporto. La mancanza,
l’irregolarità o la perdita del biglietto non
menoma né l’esistenza, né la
validità del contratto di trasporto, il quale
sarà nondimeno soggetto alle regola della presente
Convenzione. Tuttavia, se il viaggiatore s’imbarca con il
consenso del vettore, senza che sia stato rilasciato il biglietto di
passaggio, o se il biglietto non contiene l’avviso prescritto
nel capoverso 1, lettera c, del presente articolo, il vettore non
avrà il diritto di prevalersi delle disposizioni
dell’articolo 22.
Sezione
II - Scontrino del bagaglio
Articolo
4
1. Nel trasporto dei bagagli registrati,
è rilasciato uno scontrino di bagaglio, il quale, ove non
sia combinato con un biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, oppure incluso in tale
biglietto, deve contenere:
- a. l’indicazione del punto
di partenza e quello di destinazione;
- b. se il punto di partenza e quello di
destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta
Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio
d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
- c. un avviso indicante che il
trasporto d’un viaggiatore per un viaggio con destinazione
finale o scalo in un paese diverso da quello di partenza,
può essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale,
in generale, limita la responsabilità del vettore nel caso
di perdita o d’avaria del bagaglio.
2. Lo scontrino del bagaglio fa fede, fino a prova
contraria, della registrazione di questo e delle condizioni del
contratto di trasporto. La mancanza,
l’irregolarità o la perdita dello scontrino non
menoma né l’esistenza, né la
validità del contratto di trasporto, il quale
sarà nondimeno soggetto alle regole della presente
Convenzione. Tuttavia, il vettore che accetta il bagaglio senza che sia
stato rilasciato uno scontrino o questo non sia combinato con un
biglietto di passaggio conforme alle disposizioni
dell’articolo 3, capoverso 1, lettera c, non sia incluso in
tale biglietto, oppure non contenga l’avviso prescritto nel
capoverso 1, lettera c, del presente articolo, non avrà
diritto di prevalersi delle disposizioni dell’articolo 22,
capoverso 2.
Sezione
III - Lettera di trasporto aereo
Articolo
5
- Ogni vettore di merce ha il diritto di domandare
al mittente la compilazione e la consegna d’un titolo
chiamato: «lettera di trasporto aereo»; ogni
mittente ha il diritto di domandare al vettore l’accettazione
di questo documento.
- Tuttavia, la mancanza,
l’irregolarità o la perdita di questo titolo non
menoma né l’esistenza, né la
validità del contratto di trasporto, il quale
sarà nondimeno soggetto alle regole della presente
Convenzione, salve restando le disposizioni dell’art. 9.
Articolo 6
- La lettera di trasporto aereo sarà
stabilita dal mittente in tre esemplari originali e consegnata colla
merce.
- Il primo esemplare porta la menzione
«per il vettore»; esso vien firmato dal mittente.
Il secondo esemplare porta la menzione «per il
destinatario»; esso vien firmato dal mittente e dal vettore e
accompagna la merce. Il terzo esemplare vien firmato dal vettore e da
questi consegnato al mittente dopo accettata la merce.
- La firma del vettore
dev’essere apposta prima che la merce sia caricata
sull’aeromobile.
- La firma del vettore può essere
sostituita con un timbro; quella del mittente può essere
stampata o sostituita con un timbro.
- Se, a richiesta del mittente, il vettore
stabilisce la lettera di trasporto aereo, questi è
considerato, fino a prova del contrario, come agente per conto del
mittente.
Articolo 7
Il vettore di merci ha il diritto di domandare al
mittente di stabilire delle lettere di trasporto aereo diverse, quando
trattisi di parecchi colli.
Articolo
8
La lettera di trasporto deve contenere:
- a .l’indicazione del punto
di partenza e quello di destinazione;
- b. se il punto di partenza e quello di
destinazione sono situati sul territorio d’una medesima alta
Parte contraente e siano previsti uno o parecchi scali sul territorio
d’un altro Stato, l’indicazione di tali scali;
- c. un avviso
indicante al mittente, che il trasporto con destinazione finale o scalo
in un paese diverso da quello dì partenza, può
essere regolato dalla convenzione di Varsavia, la quale, in generale,
limita la responsabilità del vettore nel caso di perdita o
d’avaria della merce.
Articolo 9
Per le merci che, con il consenso del
vettore, siano state caricate sull’aeromobile senza che sia
stata compilata una lettera di trasporto aerea, o questa non contenga
l’avviso prescritto nell’articolo 8, lettera c, il
vettore non ha diritto di prevalersi delle disposizioni
dell’articolo 22, capoverso 2.
Articolo 10
- Il mittente è responsabile
dell’esattezza delle indicazioni e dichiarazioni concernenti
la merce che egli inscrive nella lettera di trasporto aereo.
- Egli risponde del danno subito dal
vettore, o da ogni altra persona verso la quale il vettore sia
obbligato, per le sue indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatto
o incomplete.
Articolo 11
- La lettera di trasporto aereo fa fede, fino a
prova del contrario, della conclusione del contratto, del ricevimento
della merce e delle condizioni di trasporto.
- Le indicazioni della lettera di trasporto aereo
relative al peso, alle dimensioni ed all’imballaggio della
merce, come pure al numero dei colli, fanno fede fino a prova del
contrario; quelle relative alla quantità, al volume ed allo
stato della merce non fanno prova verso il vettore che se la verifica
da lui fatta in presenza del mittente fu constata sulla lettera di
trasporto aereo oppure se trattasi d’indicazioni relative
allo stato apparente della merce.
Articolo 12
- Il mittente ha il diritto, a condizione
di eseguire tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto,
di disporre della merce sia ritirandola all’aerodromo di
partenza o di destinazione, sia facendola fermare nel corso del
trasporto in occasione d’un atterramento, sia facendola
consegnare al luogo di destinazione o nel corso del trasporto ad altra
persona che non sia il destinatario indicato nella lettera di trasporto
aereo, sia domandandone la retrocessione all’aerodromo di
partenza, purché l’esercizio di questo diritto non
rechi pregiudizio né al vettore né agli altri
mittenti e coll’obbligo di rimborsare le spese che ne
risultano.
- Qualora fosse impossibile di eseguire gli ordini
del mittente, il vettore deve avvertirlo immediatamente.
- Se il vettore s’uniforma alle
disposizioni del mittente, senza esigere la produzione
dell’esemplare della lettera di trasporto aereo a lui
rilasciato, egli sarà responsabile, salvo ricorso da parte
sua contro il mittente, del pregiudizio che potrebbe esser causato per
questo fatto a chi fosse regolarmente in possesso della lettera di
trasporto aereo.
- Il diritto del mittente cessa al momento
in cui incomincia quello del destinatario, conformemente
all’art. 13 seguente. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la
lettera di trasporto o la merce, o se esso non fosse rintracciabile, il
mittente riacquista il suo diritto di disporre.
Articolo 13
- Salvo nei casi indicati all’articolo
precedente, il destinatario ha il diritto, arrivata che sia la merce al
punto di destinazione, di domandare al vettore di rimettergli la
lettera di trasporto aereo e di consegnargli la merce dietro pagamento
dell’importo dei crediti ed ottemperando alle condizioni di
trasporto indicate nella lettera di trasporto aereo.
- Salvo stipulazione contraria, il vettore deve
avvisare il destinatario dell’arrivo della merce.
- Se la perdita della merce è
riconosciuta dal vettore o se, spirato un termine di sette giorni dal
momento in cui essa avrebbe dovuto giungere, la merce non è
giunta, il destinatario è autorizzato a far valere, nei
confronti del vettore, i diritti risultanti dal contratto di trasporto.
Articolo 14
Il mittente ed il destinatario possono far valere
tutti i diritti loro rispettivamente conferiti dagli art. 12 e 13,
ognuno in suo proprio nome, che agisca nel suo proprio interesse o
nell’interesse d’altri, a condizione che osservino
gli obblighi imposti dal contratto.
Articolo
15
- Gli art. 12, 13 e 14 non portano alcun pregiudizio
né ai rapporti del mittente e del destinatario fra loro,
né ai rapporti dei terzi i cui diritti provengono sia dal
vettore sia dal destinatario.
- Ogni clausola derogante alle stipulazioni degli
art. 12, 13 e 14 deve essere iscritta nella lettera di trasporto aereo.
- Nella presente convenzione, nulla
impedisce la stesura di lettere di trasporto aereo negoziabili.
Articolo 16
- Il mittente è tenuto a fornire le
informazioni e ad unire alla lettera di trasporto aereo i documenti
che, prima di consegnare la merce al destinatario, sono necessari per
procedere alle formalità doganali, daziarie o di polizia. Il
mittente è responsabile verso il vettore di ogni danno che
potrebbe risultare dalla mancanza, dall’insufficienza o
dall’irregolarità di queste indicazioni e
documenti, salvo il caso di colpa da parte del vettore o dei suoi
preposti.
- Il vettore non è tenuto a esaminare se
queste indicazioni e documenti sono esatti o sufficienti.
Capitolo
III - Responsabilità del vettore
Articolo
17
Il vettore è responsabile del
danno verificatosi in caso di morte, di ferimento o di qualsiasi altra
lesione corporale subita da un viaggiatore, quando
l’infortunio che ha causato il danno sia successo a bordo
dell’aeromobile o durante qualsiasi operazione di imbarco e
di sbarco.
Articolo
18
- Il vettore è responsabile del danno
verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli
registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha causato il
danno sia successo durante il trasporto aereo.
- Il trasporto aereo, a’ sensi
del precedente capoverso, comprende il periodo durante il quale i
bagagli o le merci si trovano in custodia del vettore sia in aerodromo,
sia a bordo d’un aeromobile sia in un posto qualsiasi in caso
d’atterramento fuori d’un aerodromo.
- Il periodo del trasporto aereo non
comprende nessun trasporto terrestre, marittimo o fluviale, effettuato
fuori d’un aerodromo. Tuttavia, quando un siffatto trasporto
vien effettuato per eseguire il contratto di trasporto aereo a motivo
del carico, della consegna o del trasbordo, ogni danno è
presunto, salvo prova contraria, causato da un avvenimento accaduto
durante il trasporto aereo.
Articolo 19
Il vettore è responsabile del danno
risultante da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o
merci.
Articolo
20
- Il vettore non è responsabile
se prova che egli ed i suoi preposti hanno preso tutte le misure
necessarie per evitare il danno o che era loro impossibile di prenderle.
Articolo 21
Nel caso in cui il vettore provi che la colpa della
persona lesa abbia causato il danno o vi abbia contribuito, il
tribunale potrà, secondo le disposizioni della sua propria
legge, scartare o attenuare la responsabilità del vettore.
Articolo
22
1. Nel trasporto di persone la
responsabilità del vettore verso ogni viaggiatore
è limitata alla somma di duecentocinquantamila franchi. Nel
caso in cui, secondo la legge del tribunale adito,
l’indennità può essere fissata in forma
di rendita, il capitale della rendita non può superare
questo limite. Il viaggiatore potrà tuttavia fissare un
limite di responsabilità più elevato mediante
speciale convenzione col vettore.
2.
- a. Nel trasporto di bagagli registrati e
di merci, la responsabilità del vettore è
limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, salva
speciale dichiarazione di interesse alla riconsegna fatta dal mittente
al momento in cui consegna il collo al vettore e mediante pagamento
d’una eventuale tassa suppletiva. In questo caso, il vettore
sarà tenuto a pagare fino all’ammontare della
somma dichiarata salvo non provi che essa è superiore
all’interesse reale del mittente alla riconsegna.
- b. Nel determinare il limite di
responsabilità del vettore nel caso di perdita, avaria o
ritardo d’una parte del bagaglio o della merce o di qualsiasi
oggetto in quello contenuto, è considerato soltanto il peso
del collo del quale si tratta. Tuttavia, se la perdita,
l’avaria o il ritardo d’una parte del bagaglio
registrato o delle merci, oppure d’un oggetto in quello
contenuto, pregiudica il valore di altri colli considerati nel medesimo
scontrino di bagaglio o lettere di trasporto aereo, il limite di
responsabilità è determinato secondo il peso
totale di tali colli.
3. Per quanto riguarda gli oggetti custoditi dal
viaggiatore medesimo, la responsabilità del vettore
è limitata cinquemila franchi per viaggiatore.
4. I limiti stabiliti nel presente articolo non
menomano la facoltà del tribunale d’accordare,
secondo la sua legge, una somma corrispondente a tutte o una parte
delle spese giudiziarie e altre spese sostenute dal richiedente. La
precedente disposizione non si applica, se l’ammontare
dell’indennità accordata, eccettuate le spese
giudiziarie e altre spese, non supera la somma offerta in iscritto dal
vettore nel termine di sei mesi dall’evento che ha cagionato
il danno o, se l’azione sia stata proposta decorso tale
termine, prima della petizione.
5. Le somme sono considerate come riferentesi al
franco francese costituito da sessantacinque milligrammi e mezzo
d’oro fino, al titolo di novecento millesimi. Esse possono
essere convertite in ogni moneta nazionale in cifra tonda. Nel caso di
procedimento giudiziario la concessione di tali somme in monete
nazionali diverse dalla moneta aurea è operata secondo il
valore aureo di tali monete il giorno della sentenza.
Articolo
23
- Ogni clausola tendente a esonerare il vettore
dalla sua responsabilità od a stabilire un limite inferiore
a quello fissato nella presente Convenzione, è nulla e di
nessun effetto; la nullità di questa clausola non ha
però per conseguenza la nullità del contratto, il
quale resta soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
- Il capoverso 1 non si applica alle
disposizioni concernenti la perdita o il danno derivante dalla natura o
da un vizio della merce trasportata.
Articolo 24
- Nei casi previsti agli art. 18 e 19 ogni azione
per responsabilità, promossa per qualsiasi motivo, non
può essere esercitata se non alle condizioni ed entro i
limiti previsti dalla presente Convenzione.
- Nei casi previsti all’art. 17 si
applicano parimente le disposizioni del capoverso precedente, senza
pregiudizio della determinazione delle persone che hanno il diritto
d’agire e dei loro rispettivi diritti.
Articolo 25
I limiti di responsabilità
previsti nell’articolo 22 non si applicano, qualora sia
provato che il danno derivi da azione od omissione del vettore o
d’un suo preposto, commessa nell’intento di
cagionarlo o temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente
ne sarebbe risultato un danno, e, trattandosi d’un preposto,
qualora sia provato ch’egli ha agito nell’esercizio
del suo ufficio.
Articolo
25 A.
- Il preposto contro cui è
promossa l’azione per un danno di cui alla presente
Convenzione, può valersi dei limiti di
responsabilità concessi al vettore in virtù
dell’articolo 22, qualora provi d’avere agito
nell’esercizio del suo ufficio.
- In questo caso, l’ammontare
del risarcimento che può essere ottenuto dal vettore o dal
suo preposto, non deve superare i detti limiti.
- Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 del
presente articolo non si applicano, qualora sia provato che il danno
derivi da azione od omissione del preposto, commessa
nell’intento di cagionarlo o temerariamente e nella
consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno.
Articolo 26
- Il ricevimento dei bagagli e delle merci
senza protesta da parte del destinatario costituirà
presunzione, salvo prova contraria, che le merci furono consegnate in
buono stato e conformemente al titolo di trasporto.
- In caso d’avaria, il
destinatario deve inviare al vettore una protesta immediata, scoperta
che abbia l’avaria, e, al più tardi, entro il
termine di sette giorni per i bagagli e di quattordici giorni per le
merci, a contare dal loro ricevimento. In caso di ritardo, la protesta
dovrà essere fatta al più tardi entro ventun
giorni a contare da quello in cui il bagaglio o la merce saranno stati
posti a sua disposizione.
- Qualsiasi protesta dev’essere fatta con
riserva scritta sul titolo di trasporto, o con altro scritto spedito
entro il termine previsto per questa protesta.
- In mancanza di protesta entro i termini previsti,
tutte le azioni contro il vettore sono irricevibili, salvo in caso di
frode da parte di quest’ultimo.
Articolo 27
In caso di morte del debitore l’azione per
responsabilità, entro i limiti previsti dalla presente
Convenzione, si esercita contro i suoi aventi diritto.
Articolo
28
- L’azione per
responsabilità dovrà essere promossa a scelta del
richiedente, nel territorio d’una delle alte Parti
contraenti, sia davanti il tribunale del domicilio del vettore, della
sede principale del suo servizio o del luogo in cui egli possiede uno
stabilimento per cura del quale il contratto è stato
concluso, sia davanti il tribunale del luogo di destinazione.
- La procedura sarà regolata dalla legge
del tribunale adito.
Articolo 29
- L’azione per responsabilità
dev’essere promossa, sotto pena di decadenza, entro il
termine di due anni a contare dall’arrivo a destinazione o
dal giorno in cui l’aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da
quello in cui il trasporto fu interrotto.
- Il modo di calcolare il termine è
determinato dalla legge del tribunale chiamato a giudicare.
Articolo 30
- Nei casi di trasporto retti dalla
definizione dell’art. 1, cpv. 3, da eseguire da diversi
vettori successivi, ogni vettore accettante dei viaggiatori, dei
bagagli o delle merci, è soggetto alle regola stabilite da
questa Convenzione ed è considerato come una delle parti
contraenti del contratto di trasporto, in quanto questo contratto si
riferisca alla parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
- Nel caso d’un tale trasporto, il
viaggiatore od i suoi aventi diritto non potranno ricorrere se non
contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale
l’infortunio o il ritardo si è verificato
eccettuato il caso in cui, per espressa stipulazione, il primo vettore
avrà assicurato la responsabilità per tutto il
viaggio.
- Se trattasi di bagagli o di merci, il mittente si
rivolgerà al primo vettore ed il destinatario che ha il
diritto alla consegna si rivolgerà all’ultimo
vettore; l’uno e l’altro potranno, inoltre, agire
contro il vettore che ha effettuato il trasporto durante il quale si
ebbe la distruzione, la perdita, l’avaria o il ritardo.
Questi vettori saranno responsabili solidalmente verso lo speditore ed
il destinatario.
Capitolo
IV - Disposizioni relative ai trasporti combinati
Articolo
31
- Nel caso di trasporti combinati, effettuati in
parte per aria ed in parte con qualsiasi altro mezzo di trasporto, le
stipulazioni della presente Convenzione non si applicano se non al
trasporto aereo, e ciò solo se esso risponde alle condizioni
dell’art. 1.
- Nella presente Convenzione nulla impedisce alle
parti, nel caso di trasporti combinati, di inserire nel titolo di
trasporto aereo delle condizioni relative ad altri mezzi di trasporto,
purché le stipulazioni della presente Convenzione siano
rispettate per quanto concerne il trasporto per aria.
Capitolo
V - Disposizioni generali e finali
Articolo
32
Sono nulle tutte le clausole del contratto
di trasporto e tutte le convenzioni particolari anteriori al danno
colle quali le parti derogherebbero alle regole della presente
Convenzione sia determinando la legge applicabile, sia modificando le
norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto delle merci, le clausole
d’arbitrato sono ammesse, entro i limiti della presente
Convenzione, quando l’arbitrato deve effettuarsi nei luoghi
di competenza dei tribunali previsti all’art. 28, cpv. 1.
Articolo
33
La presente Convenzione non può
impedire ad un vettore di rifiutare la conclusione d’un
contratto di trasporto o di formulare dei regolamenti che non siano
contrari alle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo
34
Le disposizioni degli articoli dal
3 al 9 concernenti i titoli di trasporto non sono applicabili ai
trasporti effettuati in circostanze straordinarie fuori di ogni
operazione normale del servizio aereo.
Articolo
35
Quando nella Convenzione si parla di giorni, trattasi
di giorni correnti e non di giorni feriali.
Articolo
36
La presente Convenzione è redatta
in francese, in un solo esemplare che resterà deposto negli
archivi del Ministero degli affari esteri di Polonia; una copia
certificata conforme sarà trasmessa al Governo di ciascuna
alta Parte contraente per cura del Governo polacco.
Articolo
37
- La presente Convenzione sarà
ratificata. Gli istrumenti di ratifica saranno deposti negli archivi
del Ministero degli affari esteri di Polonia, il quale ne
notificherà il deposito al Governo di ciascuna alta Parte
contraente.
- Quando la presente Convenzione sarà
stata ratificata da cinque alte Parti contraenti, essa
entrerà in vigore fra di loro il novantesimo giorno dopo il
deposito della quinta ratifica. In seguito essa entrerà in
vigore tra le alte Parti contraenti che l’avranno ratificata
e l’alta Parte contraente che depositerà il suo
istrumento di ratifica, il novantesimo giorno dopo il deposito.
- Spetterà al Governo della Repubblica di
Polonia di notificare al Governo di ciascuna alta Parte contraente la
data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e
quella del deposito di ogni ratifica.
Articolo 38
- Dopo la sua entrata in vigore, la presente
Convenzione resterà aperta all’adesione di tutti
gli Stati.
- L’adesione sarà effettuata
mediante notifica inviata al Governo della Repubblica di Polonia, il
quale la comunicherà al Governo di ciascuna alta Parte
contraente.
- L’adesione produrrà i suoi
effetti a contare dal novantesimo giorno dopo la notifica fatta al
Governo della Repubblica di Polonia.
Articolo 39
- Ogni alta Parte contraente potrà
denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Governo della
Repubblica di Polonia, il quale ne avviserà immediatamente
il Governo di ciascuna alta Parte contraente.
- La denuncia produrrà i suoi effetti sei
mesi dopo la notifica della denuncia e solamente nei riguardi della
Parte che l’ha presentata.
Articolo 40
- Le alte Parti contraenti potranno
dichiarare, al momento della firma, del deposito delle ratifiche o
della loro adesione, che l’accettazione da parte loro della
presente Convenzione non impegna sia tutti sia talune delle loro
colonie, protettorati, territori, sotto mandato o qualsiasi altro
territorio soggetto alla loro sovranità o alla loro
autorità, o a qualsiasi altro territorio sotto il loro
protettorato.
- Di conseguenza, esse potranno in seguito aderire
separatamente in nome di tutti o di parte delle loro colonie,
protettorati, territori sotto mandato o di qualsiasi altro territorio
sotto il loro protettorato, esclusi colla loro dichiarazione originale.
- Esse potranno pure, conformandosi alle sue
disposizioni, denunciare la presente Convenzione separatamente per
tutti o per parte delle loro colonie, protettorati, territori sotto
mandato, per qualsiasi altro territorio soggetto alla loro
sovranità o alla loro autorità o per qualsiasi
altro territorio sotto il loro protettorato.
Articolo
40 A
- La locuzione alta Parte
contraente, negli articoli 37, capoverso 2, e 40, capoverso 1,
significa Stato. In tutti gli altri casi, la locuzione alta Parte
contraente significa uno Stato la cui ratificazione o
l’adesione alla convenzione abbia avuto effetto e la cui
disdetta non sia ancora attuata.
- Secondo la presente convenzione, la
parola territorio significa tanto il territorio metropolitano di uno
Stato, come ogni territorio che esso rappresenti nelle relazioni estere.
Articolo 41
Due anni dopo la messa in vigore della presente
Convenzione al più presto, ogni alta Parte contraente
avrà la facoltà di provocare la riunione
d’una nuova conferenza internazionale nell’intento
di ricercare quei miglioramenti che potrebbero essere apportati alla
presente Convenzione. Essa si rivolgerà a questo scopo al
Governo della Repubblica Francese, il quale prenderà le
necessarie misure per preparare questa conferenza.
La presente Convenzione, fatta a Varsavia il 12
ottobre 1929, resterà deposta per la firma fino al 31
gennaio 1930.
Protocollo
addizionale
Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di
dichiarare, al momento della ratifica o dell’adesione, che
l’art. 2, cpv. 1, della presente Convenzione, non si
applicherà ai trasporti internazionali aerei direttamente
effettuati dallo Stato, dalle sue colonie, dai suoi protettorati, dai
territori sotto mandato o da qualsiasi altro territorio sotto la sua
sovranità, dominio o autorità.
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