Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo VIII
DEL TRASPORTO
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1678.
Nozione.
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a
trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
Art. 1679.
Pubblici servizi di linea.
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il
trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di
trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le
condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note
al pubblico.
I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste; in caso di più
richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.
Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato
ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.
Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga
alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle
condizioni generali.
Art. 1680.
Limiti di applicabilità delle norme.
LE disposizioNi di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o
per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal
codice della navigaZiOne e dalle leggi speciali.
Sezione II
DEL TRASPORTO DI PERSONE
Art. 1681.
Responsabilità del vettore.
Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del
trasporto , il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a
evitare il danno.
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri
che colpiscono il viaggiatore.
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto
gratuito.
Art. 1682.
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi.
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio
percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in
ragione dell'intero percorso.
Sezione III
DEL TRASPORTO DI COSE
Art. 1683.
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore.
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il
luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da
trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente
deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza
delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.
Art. 1684.
Lettera di vettura e ricevuta di carico.
Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con
la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo
precedente e le condizioni convenute per il trasporto.
Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera
di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera
di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni.
Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la
ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine».
Art. 1685.
Diritti del mittente.
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose,
ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente
indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e
di risarcire i danni derivanti dal contrordine.
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di
vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose
consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta
per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal
vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono
passate a disposizione del destinatario.
Art. 1686.
Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto.
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente
ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente
istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.
Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se
le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma
dell'articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere
a norma dell'articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del
deposito o della vendita.
Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato,
egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso
compiuto, salvo che l'interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale
delle cose derivante da caso fortuito.
Art. 1687.
Riconsegna delle merci.
Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel
luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli
usi.
Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli
prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.
Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve
esibirla al destinatario.
Art. 1688.
Termine di resa.
Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla
somma di questi.
Art. 1689.
Diritti del destinatario.
I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al
destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il
termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la
riconsegna al vettore.
Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso
pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni da cui le
cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l'ammontare delle somme dovute sia
controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un
istituto di credito.
Art. 1690.
Impedimenti alla riconsegna.
Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la
riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente
istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell'articolo 1686.
Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla
riconsegna o circa l'esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a
ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell'articolo
1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma
dell'articolo 1515 per conto dell'avente diritto. Il vettore deve informare
prontamente il mittente del deposito o della vendita.
Art. 1691.
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine.
Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura
all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto
verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.
In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle
cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di
destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o
dalla ricevuta di carico.
Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta
di carico all'ordine, deve restituire il titolo al vettore all'atto della
riconsegna delle cose trasportate.
Art. 1692.
Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri
crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della
somma controversa , è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni
dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri
crediti, salva l'azione verso il destinatario.
Art. 1693.
Responsabilità per perdita e avaria.
Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per
il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al
destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito,
dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del
mittente o da quello del destinatario.
Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose
stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.
Art. 1694.
Presunzioni di fortuito.
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi
che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono
da caso fortuito.
Art. 1695.
Calo naturale.
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il
trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle
diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il
destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura
delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura
accertata.
Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.
Art. 1696. (1)
Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose
trasportate.
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente
delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni
chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali
ed all'importo di cui all'
articolo 23,
paragrafo 3, della
Convenzione relativa
al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19
maggio 1956, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive
modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti
dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i
trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi
previsti per il sorgere della responsabilita' del vettore.
Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per
il tramite di piu' mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del
trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal
vettore non puo' in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce
perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3
euro pe ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti
internazionali.
Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e
con le modalita' previsti dalle leggi speciali e
dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della rEspoNsabilità prevista a suo
favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria
della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi
dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso
per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'eserciZio
delle loro funziOni
Art. 1697.
Accertamento della perdita e dell'avaria.
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna,
l'identità e lo stato delle cose trasportate.
Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei
modi stabiliti dall'articolo 696 del codice di procedura civile.
Art. 1698.
Estinzione dell'azione nei confronti del vettore.
Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è
dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di
dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per
avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest'ultimo caso
il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il
ricevimento.
Art. 1699.
Trasporto con rispedizione della merce.
Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie
linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una
lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli
assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno
spedizioniere.
Art. 1700.
Trasporto cumulativo.
Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico
contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo
originario di partenza fino al luogo di destinazione.
Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso
contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto
dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al
risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i
vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che
il danno non è avvenuto nel proprio percorso.
Art. 1701.
Diritto di accertamento dei vettori successivi.
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o
in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro
consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in
buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Art. 1702.
Riscossione dei crediti da parte dell'ultimo vettore.
L'ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei
rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l'esercizio del
privilegio sulle cose trasportate.
Se egli omette tale riscossione o l'esercizio del privilegio, è responsabile verso
i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l'azione contro il
destinatario.
(1) Articolo prima modificato
dall'art. 10 del D. lgs. 21 novembre 2005, n. 286, poi così sostituito
dall'art. 30bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dall'allegato della Legge 29 dicembre 2021, n. 233,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il testo in vigore sino al 31 dicembre 2021 era il
seguente:
Art. 1696. Calcolo del danno in caso di
perdita o di avaria.
Il danno derivante da perdita o da avaria si
calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel
tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per
ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti
nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione
per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n.
1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del
vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e
dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista
a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o
l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del
vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di
cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti
abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.