Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo IX
DEL MANDATO
Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti
giuridici per conto dell'altra.
Art. 1704.
Mandato con rappresentanza.
Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si
applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro.
Art. 1705.
Mandato senza rappresentanza.
Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza
del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi
al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del
mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle
disposizioni degli articoli che seguono.
Art. 1706.
Acquisti del mandatario.
Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario
che ha agito in nome proprio, salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del
possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di
contrarre.
Art. 1707.
Creditori del mandatario.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in
esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, purché,
trattandosi di beni mobili o di crediti, il mandato risulti da scrittura avente
data certa anteriore al pignoramento, ovvero, trattandosi di beni immobili o di
beni mobili iscritti in pubblici registri, sia anteriore al pignoramento la
trascrizione dell'atto di ritrasferimento o della domanda giudiziale diretta a
conseguirlo.
Art. 1708.
Contenuto del mandato.
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche
quelli che sono necessari al loro compimento.
Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria
amministrazione, se non sono indicati espressamente.
Art. 1709.
Presunzione di onerosità.
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle
parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è
determinata dal giudice.
§ 1 - Delle obbligazioni del mandatario
Art. 1710.
Diligenza del mandatario.
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di
famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con
minor rigore.
Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che
possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Art. 1711.
Limiti del mandato.
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita
dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote
al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano
ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
Art. 1712.
Comunicazione dell'eseguito mandato.
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un
tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa
approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha
ecceduto i limiti del mandato.
Art. 1713.
Obbligo di rendiconto.
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli
tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui
il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Art. 1714.
Interessi sulle somme riscosse.
Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme
riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe
dovuto fargliene la consegna o la spedizione ovvero impiegarle secondo le
istruzioni ricevute.
Art. 1715.
Responsabilità per le obbligazioni dei terzi.
In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non
risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle
persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli
fosse o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
Art. 1716.
Pluralità di mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare
congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente,
ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena
avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza
è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in
solido verso il mandante.
Art. 1717.
Sostituto del mandatario.
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso,
senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura
dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il
mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.
Art. 1718.
Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante.
Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite
per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore,
se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.
Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma
dell'articolo 1515.
Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare
immediato avviso al mandante.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta
l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri
nell'attività professionale del mandatario.
§ 2 - Delle obbligazioni del mandante
Art. 1719.
Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi
necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che
a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Art. 1720.
Spese e compenso del mandatario.
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi
legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli
spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa
dell'incarico.
Art. 1721.
Diritto del mandatario sui crediti.
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari
che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.
§ 3 - Dell'estinzione del mandato
Art. 1722.
Cause di estinzione.
Il mandato si estingue:
- 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario,
dell'affare per il quale è stato conferito;
- 2) per revoca da parte del mandante;
- 3) per rinunzia del mandatario;
- 4) per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del
mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti
relativi all'esercizio di un'impresa non si estingue, se l'esercizio
dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli
eredi.
Art. 1723.
Revocabilità del mandato.
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità,
risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si
estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o
ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la
sopravvenuta incapacità del mandante.
Art. 1724.
Revoca tacita.
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da
parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in
cui sono stati comunicati al mandatario.
Art. 1725.
Revoca del mandato oneroso.
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un
determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima
della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una
giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al
risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una
giusta causa.
Art. 1726.
Revoca del mandato collettivo.
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare
d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia stata fatta da tutti
i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Art. 1727.
Rinunzia del mandatario.
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al
mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza
giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo
preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante
possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del
mandatario.
Art. 1728.
Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del
mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è
pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del
mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno
conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere
intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Art. 1729.
Mancata conoscenza della causa di estinzione.
Gli atti che il mandatario ha compiuti prima di conoscere l'estinzione del mandato
sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi.
Art. 1730.
Estinzione del mandato conferito a più mandatari.
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare
congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei
mandatari.
Sezione II
DELLA COMMISSIONE
Art. 1731.
Nozione.
Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la
vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.
Art. 1732.
Operazioni a fido.
Il commissionario si presume autorizzato a concedere dilazioni di pagamento in
conformità degli usi del luogo in cui compie l'operazione, se il committente non
ha disposto altrimenti.
Se il commissionario concede dilazioni di pagamento, malgrado il divieto del
committente o quando non è autorizzato dagli usi, il committente può esigere da
lui il pagamento immediato, salvo il diritto del commissionario di far propri i
vantaggi che derivano dalla concessa dilazione.
Il commissionario che ha concesso dilazioni di pagamento deve indicare al
committente la persona del contraente e il termine concesso; altrimenti
l'operazione si considera fatta senza dilazione e si applica il disposto del comma
precedente.
Art. 1733.
Misura della provvigione.
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle
parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In
mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.
Art. 1734.
Revoca della commissione.
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il
commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una
parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e
dell'opera prestata.
Art. 1735.
Commissionario contraente in proprio.
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un
prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell'articolo 1515,
se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al
prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sé le cose che
deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista
per sé non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui
compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il
commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo
superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal
committente.
Art. 1736.
Star del credere.
Il commissionario che, in virtù di patto o di uso, è tenuto allo «star del
credere» risponde nei confronti del committente per l'esecuzione dell'affare. In
tal caso ha diritto, oltre che alla provvigione, a un compenso o a una maggiore
provvigione, la quale, in mancanza di patto, si determina secondo gli usi del
luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi, provvede il giudice secondo
equità.
Sezione III
DELLA SPEDIZIONE
Art. 1737. (1)
Nozione.
Il contratto di spedizione e' un mandato con il quale lo spedizioniere
assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se
dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del
mandante, uno o piu' contratti di trasporto con uno o piu' vettori e
di compiere le operazioni accessorie.
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore,
il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere
delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività
prestata.
Art. 1739. (2)
Obblighi dello spedizioniere.
Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere e' tenuto a osservare le istruzioni
del mandante.
Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere
all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.
Art. 1740.
Diritti dello spedizioniere.
La misura della retribuzione dovuta allo spedizioniere per l'esecuzione
dell'incarico si determina, in mancanza di convenzione, secondo le tariffe
professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la
spedizione.
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo
spedizioniere sono liquidati sulla base dei documenti giustificativi, a meno che
il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma
globale unitaria.
Art. 1741. (3)
Spedizioniere vettore.
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto,
in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite,
si applica l'
articolo 1696.
(1) Articolo così sostituito
dall'art. 30bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dall'allegato della Legge 29 dicembre 2021, n. 233,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il testo in vigore sino al 31 dicembre 2021 era il
seguente:
Art. 1737. Nozione.
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume
l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto
di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
(2) Articolo così sostituito
dall'art. 30bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dall'allegato della Legge 29 dicembre 2021, n. 233,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il testo in vigore sino al 31 dicembre 2021 era il
seguente:
Art. 1739. Obblighi dello spedizioniere.
Nella scelta della via, del mEzzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioNiere
è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanZa, a operare
secondo il migliore interesse del medesimO.
Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere
non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.
I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono
essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
(3) Articolo così sostituito
dall'art. 30bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose, come modificato dall'allegato della Legge 29 dicembre 2021, n. 233,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Il testo in vigore sino al 31 dicembre 2021 era il
seguente:
Art. 1741. Spedizioniere vettore.
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte,
ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Sito in linea dal 28/5/1998,
. Accessi al sito dal 17/2/2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il
testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo
normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena
dopo il titolo della legge.)