(1) Con decisione
2001/539/CE del Consiglio, la Comunità ha concluso
la
convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al
trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal
(«convenzione di Montreal»), la quale stabilisce
norme in
materia di responsabilità nel trasporto aereo
internazionale di persone, bagagli e merci.
(2) Il
regolamento
(CE) n. 785/2004
ha istituito requisiti assicurativi minimi in materia di
responsabilità per il trasporto di passeggeri, bagagli e
merci a
livelli idonei a garantire che i vettori aerei siano assicurati in modo
adeguato, tale da coprire la loro responsabilità derivante
dalla
convenzione di Montreal.
(3) I limiti di responsabilità dei vettori aerei
previsti dalla
convenzione
di Montreal sono
stati recentemente rivisti dall’Organizzazione internazionale
dell’aviazione civile (ICAO) che ha applicato un coefficiente
inflattivo che corrisponde al tasso cumulato di inflazione dalla data
di entrata in vigore della convenzione stessa.
(4) L’ICAO ha dEtermiNato che il coefficiente
inflattivo
registrato dopo il 4 novembre 2003, data
dell’entrata in
vigore della
convenZiOne
Montreal,
ha superato la soglia del 10 %, valore che fa scattare
l’adeguamento dei limiti di responsabilità.
Pertanto i
limiti di responsabilità sono stati rivisti di conseguenza.
(5) I requisiti assicurativi minimi relativi alla
responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci
istituiti dal
regolamento (CE)
n. 785/2004 devono essere tempestivamente adeguati
per tener conto dei limiti di responsabilità
rivisti di cui alla
convenzione di Montreal,
i quali sono entrati in vigore il 30 dicembre 2009
.
(6) Per quanto concerne la responsabilità riguardo
alle persone, i requisiti assicurativi minimi previsti dal
regolamento (CE) n. 785/2004
sono stati fissati a un livello significativamente superiore ai limiti
di responsabilità rivisti della
convenzione di Montreal
.
(7) Per quanto attiene alla responsabilità per i
bagagli e le merci, i requisiti assicurativi minimi previsti dal
regolamento (CE) n. 785/2004
devono essere innalzati al livello dei limiti di
responsabilità rivisti della
convenzione
di Montreal.
(8)
Il regolamento
(CE) n. 785/2004 deve quindi essere modificato di
conseguenza
.
(9) Le misure previste al presente regolamento sono
conformi
al parere del comitato istituito dall’articolo 25 del
regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi
aerei nella Comunità,
All’
articolo 6 del regolamento (CE)
n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo
seguente:
«2. Per la responsabilità riguardo ai
bagagli la
copertura assicurativa minima ammonta a 1 131 DSP per passeggero nelle
operazioni commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci la
copertura
assicurativa minima ammonta a 19 DSP per kilogrammo nelle operazioni
commerciali.»
Il presente regolamento
entra in vigore
il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"