Preambolo
Articolo 1 - Scopo
Articolo 2 - Ambito d'applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Norme fondamentali in materia di assicurazione
Articolo 5 - Rispetto degli obblighi
Articolo 6 - Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i
bagagli e le merci
Articolo 7 - Assicurazione concernente la responsabilità verso i
terzi
Articolo 8 - Applicazione e sanzioni
Articolo 9 - Comitato
Articolo 10 - Relazione e cooperazione
Articolo 11 - Entrata in vigore
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 80, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e
per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello
assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in
relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.
(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra
trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno
della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.
(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino
anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni
tra essi ed i vettori aerei comunitari.
(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli
attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha
comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione
prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli
Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre
nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel
settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11
settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe
continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto
aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti
assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte
degli Stati membri.
(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio la Comunità ha concluso la
convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo
internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal ("
Convenzione
di Montreal"), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità
nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme
dovranno infine sostituire quelle della
Convenzione
di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.
(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano
affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la
loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del
1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla
convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni
prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.
(7) L'articolo 7 del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei,
prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in
caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio,
le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da
assicurare e le condizioni di assicurazione.
(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile
ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi
di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi,
modificata il 27 novembre 2002.
(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa
per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei
che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di
uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza
dallo stesso, o che lo sorvolano.
(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una
valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una
valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al
regolamento
(CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime
l'impresa dal rispetto di tale obbligo.
(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in
relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la
posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme
applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella
Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente
disciplinata dall'articolo 7
del regolamento (CEE) n.
2407/92.
(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili
di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.
(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un
vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di
passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni
internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza
interferenze in tali norme.
(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di
trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i
passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una
copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la
perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto
concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte,
le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.
(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che
richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore
effettivo ai sensi dell'
articolo
39
della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il
medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di
evitare la doppia assicurazione.
(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può
consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo,
in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro
responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di
aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si
raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.
(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto
dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura
assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di
aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la
presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro
dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è
stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.
(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati
da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della
Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro,
ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto
internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi
stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.
(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione
dei requisiti assicurativi minimi.
(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei
requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non
pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei
servizi e dei capitali.
(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.
(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire
un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti
aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati
membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.
(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno
convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due
paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di
Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.
(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di
requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi
del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza,
non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire
in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il
presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Scopo
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti
assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione
all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.
2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli
fissati nel
regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel
diritto nazionale degli Stati membri.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i
vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli
all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a
destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
2. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera b), della
convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il 7
dicembre 1944;
- b) agli aeromodelli (3) con un MTOM inferiore a 20 kg;
- c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa (inclusi parapendii e
deltaplani entrambi a motore);
- d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);
- e) ai cervi volanti;
- f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTON inferiore a 500 Kg e
agli ultraleggeri che:
- - sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure
- - sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello locale senza
attraversamento delle frontiere internazionali,
nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi
assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra
e terrorismo.
3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di
Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di
Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul
territorio nel quale è situato detto aeroporto.
4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa
fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai
ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre
1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno
Unito comunicheranno al Consiglio tale data.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza
d'esercizio;
- "vettore aereo comunitario", un vettore aereo munito di valida licenza
d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del regolamento
(CEE) n. 2407/92;
- "esercente di aeromobili", una persona o organismo che pur non essendo un
vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell'utilizzo o
dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della
quale è immatricolato l'aeromobile si presume sia l'esercente, a meno che tale
persona non possa dimostrare che l'utilizzatore è un'altra persona;
- - per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di
trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco,
- - per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di
trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci
sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al destinatario
designato,
- - per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile dal momento in
cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo decollo fino
al momento in cui esso è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi;
inoltre la movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o
spinta o per mezzo di forze che sono appositamente utilizzate per lo
spostamento e il sollevamento di aeromobili, particolarmente mediante correnti
d'aria,
- "DSP", i diritti speciali di prelievo
così come definiti dal Fondo monetario internazionale;
- "MTOM", la massa massima al decollo, che corrisponde a un totale
certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel
certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
- "passeggero", ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore
aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri dell'equipaggio di
volo e di cabina in servizio;
- "terzo", ogni persona fisica o giuridica, esclusi i passeggeri e i membri
dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- "operazione commerciale", operazione eseguita a fronte di un corrispettivo
e/o un nolo.
Articolo 4
Norme fondamentali in materia di assicurazione
1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di
cui all
'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente
regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto
concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati
includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio,
sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.
2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura
assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in
quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo
di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi
(code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di
responsabilità derivanti da:
- - convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la
Comunità,
- - il diritto comunitario, e
- - il diritto nazionale degli Stati membri.
Articolo 5
Rispetto degli obblighi
1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti
di aeromobili di cui all'
articolo 2 dimostrano di rispettare i
requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando
presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di
assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.
2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato
membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo
Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per
i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un
aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato
si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato
possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'
articolo
2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del
presente regolamento.
4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili
che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della
prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è
sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'
articolo
8, paragrafo 6.
5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione
può determinare conformemente alla procedura stabilita all'
articolo
9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione
del paragrafo 1.
Articolo 6
Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci
1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la
copertura assicurativa minima ammonta a 250.000
DSP
per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM
pari o inferiore a 2700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di
copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a
100.000 DSP per passeggero.
2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima
ammonta a 1.131 DSP
(1) per passeggero nelle operazioni
commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima
ammonta a 19 DSP
(1) per chilogrammo nelle operazioni
commerciali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il
territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da
esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della
Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo
stesso.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del
presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni
internazionali lo rendano necessario.
(2)
Articolo 7
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
Categoria |
MTOM(kg) |
Copertura minima(in
milioni di DSP) |
1 |
< 500 |
0,75 |
2 |
< 1000 |
1,5 |
3 |
< 2700 |
3 |
4 |
< 6000 |
7 |
5 |
< 12000 |
18 |
6 |
< 25000 |
80 |
7 |
< 50000 |
150 |
8 |
< 200000 |
300 |
9 |
< 500000 |
500 |
10 |
≥ 500000 |
700 |
1. Se, in qualsiasi momento, la copertura
assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non
fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di
incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di
assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione
segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale
aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all’articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui al paragrafo 1 del presente
articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali
lo rendano necessario.
(2)
Articolo 8
Applicazione e sanzioni
1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e
gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente
regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i
sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati
al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da
alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli
Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di
chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal
presente regolamento.
3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al
vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.
4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci,
proporzionate e dissuasive.
5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono
includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle
pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di
aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le
sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato
membro.
7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui
al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore
aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di
un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.
Articolo 8bis
Esercizio della delega (4)
1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’
articolo 6,
paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un
periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora
una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza
del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per
periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non
si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di
ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all
’articolo 6, paragrafo
5, e all’articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli
esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti
nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell
’articolo 6,
paragrafo 5, e dell’articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di
due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è
prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato istituito dall'articolo 11 del
regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori
aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7,
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8
della stessa. (5)
4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione
in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente
regolamento.
Articolo 10
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile
2008.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni
concernenti l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi
dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Si veda anche:
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 197
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli
esercenti di aeromobili"