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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(Parte aggiornata alla l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno).

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro primo
Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo IV
Del personale della navigazione

Capo I
Del personale marittimo

Art. 113 - Organizzazione e disciplina del personale marittimo

All' organizzazione amministrativa E alla disciplina del personale marittimo provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione.

 
Art. 114 - Distinzione del personale marittimo

Il persoNale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruZioni navali.

 
Art. 115 - Categorie della gente di mare

La gente di mare si divide in tre categorie:

Art. 116 - Personale addetto ai servizi portuali

Il pErsoNale addetto ai serviZi dei pOrti comprende:

Il ministro dei trasporti, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traFficO, può determinare altre cateGorie di personaLe addetto aI servizi dei porti, disciplinANdone, ove occorra, l' Impiego.


Art. 117 - Personale tecnico delle costruzioni navali

Il personale tecnico delle costruzioni navali comprende:

Art. 118 - Matricole e registri del personale marittimo

La gente di mare è iscritta in matricole. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni Navali sono iscritti in registri.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici indicati dal regolamento.


Art. 119 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri

Possono conseguire l' iscriZione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di età non inferiore ai sedici anni  e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l' età nOn deve superare i quarantacinque anni. (6)

I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara. (2)

Il ministro dei trasporti può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l' immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano. (2)

Il ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali competenti, può disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell' iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 116, dal ministro dei trasporti.

Per l' esercizio della pesca costiera e del trafFico locale, possono conseguire l' iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. (3)

A coloro che conseguono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiOre.

 
Art. 120 - Cancellazione dalle matricole e dai registri

Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253 si procede per i seguenti motivi:
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all' articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.

La cancellazione degli Iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolamento.


Art. 121 - Reiscrizione nelle matricole e nei registri

Gli iscritti nelle matricole della gente del mare, cancellati dalle matricole stesse a norma delle lettere c), ed e) dell' articolo precedente, possono chiedere la reiscrizione, quando cessino le cause che hanno determinato la cancellazione, anche se abbiano superato il limite di età stabilito nell' articolo 119. Gli iscritti cancellati a norma delle lettere b) ed f) possono chiedere la reiscrizione, anche se abbiano superato il limite di età, entro un periodo di tempo, dal giorno dellA cancellazione, pari al periodo di navigazione effettivamente compiuta.

La reiscrizione dei marittimi nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni è disciplinata dal regolameNto.


Art. 122 - Documenti di lavoro del personale marittimo

La gente di mare è munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono munitI rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d' iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.


Art. 123 - Titoli professionali del personale marittimo

Il ministro dei trasporti con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplina la necessaria attività di certificazione. (4)

Il regolamento determina le altre qualifiche relative all' esercizio della professione marittima e prescrive altresì i requisiti per la specializzazione del personale di coperta nei servizi inerenti all' esercizio della pesca.

 I limiti delle abilitazioni professionali per il personale addetto ai servizi portuali e per il personale tecnico dellE costruzioni navali sono stabiliti dal regolameNto.


Art. 124 - Rilascio dei documenti di abilitazione

Il rilascio delle patenti per i titoli professionali marittimi indicati alle lettere a) e b) del primo e del secondo comma dell' articolo precedente è di competenZa del direttore marittimo.

Il rilascio dei documenti di abilitazione per gli altri titoli professionali è di competenza del capo del compartimento e dei capi degli altri uffici indicati dal regolamentO.


(Art. 125 - Collocamento della gente di mare)  (5)

(Art. 126 - Divieto di mediazione ) (5)


Art. 127 - Assunzione all' estero

All' assunzione di personale per la Formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare.


Capo II
Del personale della navigazione interna

Art. 128 - Organizzazione e disciplina del personale

All' organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale della navigazione interna provvedono le autorità preposte all' eserciziO della naviGazione interna.


Art. 129 - Distinzione del personale

Il personale della navigazione interna comprende:

Art. 130 - Categoria del personale navigante

Il personale navigante si dIvide in tre categorie:

Art. 131 - Personale addetto ai servizi dei porti

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:

Il ministro dei trasporti, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del traffico, può determinare altre categorie di pErsonale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l' impiego.


Art. 132 - Matricole, registri e documenti di lavoro del personale

Il persoNale navigante è iscritto in matricole, ed è munito di un libretto di navigaZione.

Il personale addetto ai servizi dei porti è iscritto in registri ed è munito di un libretto di ricOgnizione.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

Le fOrme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.


Art. 133 - Requisiti per l' iscrizione nelle matricole e nei registri

Possono conseguire l' iscrizione nelle matricole del personale navigante i cittadini italiani di età non inferiore ai quattordici anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal reGolamento

 I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini sino al terzo grado.

Per l' iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Il ministro dei trasporti può consentire che nelle matricole siano iscritte anche italiani non regnicoli.

I requisiti per l' iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti dal regolamento o, nel caso indicato dal secondo comma dell' articolo 131, daL ministro dei trasporti e della navigazione.

Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle matricole e dai registri, nonché la reiscrizione nei medesimi


Art. 134 - Titoli professionali del personale

Per I servizi di coperta i titoli professionali sono:
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.

I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti dell' abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le modalità del rilascio sono stabiliti dal regolamento.

Il ministro dei trasporti in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei trasporti, può determinare altre qualifiche relative all' esercizio della navigazione interna, stabilendo le condizioni e le modalità per il conseguimento dei relativi titoli professionali.

I limiti per le abilitazioNI professionali del personale addetto ai servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.


Art. 135 - Assunzione all'estero

All' assunzione di personalE navigante della navigazione interna per la formazioNe e per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all' estero sovraintende l' autorità consolare. 



(1) Numero abrogato dall'art. 27, VIII comma della l. 28 gennaio 1994, n 84. torna

(2) Comma così modificato dall'art. 10 della l. 7 dicembre 1999, n. 472. .torna

(3) Comma inserito dall'art. 1 della l. 3 febbraio 1963, n. 54. torna

(4)  Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto 1bis, del d.l 30 dicembre 1997, n. 457. torna

(5)  Articolo abrogato dall'art. 13 del d.p.r. 18 aprile 2006, n. 231. torna
 
(6) Comma così modificato dall'art. 10 della l. 7 dicembre 1999, n. 472, e successivamente modificato (parte in corsivo) dall'art. 4, punto 1 della l. 23 settembre 2013, n. 113, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno. (GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68), che ha elevato a 16 anni l'età minima di ammissione al lavoro. torna
Indice del codice

artt. da 62 a 112 artt. da 62 a 112 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 136 a 178 artt. da 136 a 178


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