www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221.
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro primo
Dell'ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo V
Del regime amministrativo
delle navi
Capo I
Dell' ammissione della
nave alla navigazione
Sezione I
Dell' individuazione
della nave
Art. 136 - Navi e
galleggianti
Per nave s' intende qualsiasi costruZioni destinata al trasporto per
acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro
scopo.
Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi
alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo
dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia
diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi
serviziO attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o
interne.
Art. 137 - Ammissione delle navi
alla navigazione
Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei
registri tenuti dagli ufFici competenti, ed abilitate nelle forme
previste dal presente codice.
SonO iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che
rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di
nazionalità.
Agli effetti dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le
navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal
numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.
Art. 138 - Stazzatura nella
repubblica
Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la
stazzatura delle navi marittime è eseguita nella Repubblica
dal
Registro italiano navale, quale delegato del ministero dei trasporti e
della navigazione, a mezzo di ingegneri navali o di altri periti
stazzatori abilitati a norma del reGoLamento.
Per la navIgAzione interna il Registro italiano navale provvede alla
stazzatura delle NavI per le quali è obbligatoria la
classificazione. Negli altri casi provvedono l' ispettorato
compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti
speciali.
La stazzatura è eseguita secondo le norme stabilite da leggi
e regolamenti speciali.
Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza è
depositato presso l' ufficio del porto d' iscrizione della nave.
Art. 139 - Stazzatura all' estero
Il ministro dei trasporti può autorizzarE la stazzatura all'
estero delle Navi costruite o trasformate in cantieri esteri ovvero
provenienti da bandiera estera, quando tali navi debbano compiere uno o
più viaggi fra porti stranieri prima di approdare nella
Repubblica.
La staZzatura all' esterO può, previa autorizzazione del
ministro dei trasporti e della navigazione, essere eseguita secondo il
metodo locale. In tal caso la stazzatura deve essere nuovamente
eseguita in via deFinitiva in un pOrto della Repubblica, entro il
termine stabilito dal reGoLamento.
Art. 140 - Nome delle navi
maggiori
Le navI mAggiori soNo contraddIstinte da un nome.
Il nome deve essere diverso e dissimile da ogni altro già
registrato in qualsiasi matricola della Repubblica.
L' imposizione e il cambiamento del nome sono sottoposti all'
approvazione del ministro dei trasporti.
Le norme, alle quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e
nel cambiamento del nome, sono stabilite dal regolamento.
Art. 141 - Numero e nome delle
navi minori e dei galleggianti
Le navi minori e i galleggianti sono contraddistinti da un numero.
Le navi minori marittime di stazza lorda superiore alle dieci
tonnellate se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni altro
caso, e le navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea
possono essere contraddistinte, oltre che dal numero, anche da un nomE.
Il nome delle navi predette deve essere diverso e dissimile da ogni
altro già registrato nella stessa circoscrizione. Le norme,
alle
quali deve attenersi il proprietario nell' imposizione e nel
cambiamento del nome, sono stabilite dal regolameNto.
Art. 142 - Indicazione dei segni
di individuazione sullo scafo
Il nome o il numero della nave o del galleggiante e l' indicazione del
luogo dell' ufficio di iscriZiOne devono essere segnati sullo scafo nei
modi stabiliti dal regolamento
Sezione II
Dei requisiti di
nazionalità
Art. 143 - Nazionalità
dei proprietari di navi italiane
Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'
iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146:
a) le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati, a
persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero
non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti
stranieri non comunitarii quali assumano direttamente l'esercizio della
nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con
gestione demandata a persona fisica o giuridica di
nazionalità
italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di
iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il
suo
esercizio nei conFronti delle autorità amministrative e dei
terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione
della nave, secOndo le norme previste per la dichairazione di armatore.
(1)
(Art.
144
- Stranieri e società equiparati ) (2)
Art. 145 - Navi iscritte in
registri stranieri
Non possono ottenere l' iscrizione nelle matricole o nei registri
nazionali le navi che risultino Già iscritte in un registro
straniero.
Agli effetti degli articoli 149 e
155 del codice della navigazione
possono ottenere l' iscrizione in speciali registri nazionali, le navi
che risultino già iscritte in un registro straniero ed in
regime
di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
Per l' istituzione dei registri speciaLi di cui al comma 2, per l'
attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel
rispetto della riserva di cui all' articolo
224 del codice della
navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti. (3)
Sezione III
Dell'iscrizione della
nave e dell'abilitazione alla navigazione.
Art. 146 - Iscrizione delle navi e dei galleggianti
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di
compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole
tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione
marittIma e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni
marittime sovraordinate, ad eccezione dei compartimenti marittimi di
Mazara del Vallo e SAlerno, per i quali le matricole dei pescherecci
sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. (4)
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli
uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati
dal regolameNto.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazIone interna i
registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici
indicati da leggi e regolamenti.
Art. 147 - Designazione di
rappresentante
Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui
è l' ufficio di iscrizione della nave, deve designare un
rappresentante ivi residente presso il quale, nei confronti dell'
autorità marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l' autorità marittima e quella preposta
all'
esercizio della navigazione interna possono disporre la designazione di
un rappresentante da parte del proprietario di nave minore o di
galleggiantE.
(Art.
148
- Iscrizione di navi e galleggianti destinati alla navigazione in
acque straniere) (2)
Art. 149 - Abilitazione delle
navi alla navigazione
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti
nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall' atto
di nazionalità e dalla liceNZa.
A tale effetto l' atto di nazionalità può essere
temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza
di una licenza provvisoria.
Art. 150 - Atto di
nazionalità
L' atto di nazionalità è rilasciato in nome del
Presidente della Repubblica dal direttore marittimo nella cui zona la
nave maggiore è immatricolata, e nel caso di cui all' articolo
148, dal console che ne ha ricevuto l' iscrizione.
L' atto di nazionalità enuncia il nOme, il tipo e le
caratteristiche principali, la stazza lorda e netta della nave, il nome
del proprietario, l' uFficio di immatricolazione.
Art. 151 - Rinnovazione dell'
atto di nazionalità
L' atto di nazionalità deve essere rinnovato qualOra venGano
mutati il nome o la stazza, ovvero il tipo o le caratteristiche
principali della nave.
Art. 152 - Rilascio del passavanti provvisorio
Il passavanti provvisorio è rilasciato, in caso di urgenza,
alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro
straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il
passavanti
provveisorio per le navi provenienti da registro straniero
piò
essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella
Repubblica in presenza di espressa dichiarazione
dell'autorità
marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la
richiesta di cancellazione deLla nave dai registri secondo le procedure
ivi vIgenti e che l'atto di nazionalità, o documento
equipollente, è stato preso in consegna. Il passavanti
è
anche rilasciato alle navI il cui atto di
nazionalità o altro documento equivalente sia andato
smArrito o
distrutto. (5)
Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte
dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in
consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro
documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potra'
essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi della
mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti
provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal
primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato
di cancellazione dalle matricole dell'autorita' marittima straniera ai
fini dell'immatricolazione nei registri nazionali. (18)
Il passavanti è rilasciato nella Repubblica dagli uffici
marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all' estero dagli
uffici consolari.
Le autorità predette fissano la durata della
validità
del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'
atto di nazionalità. In ogni caso la durata non
può
essere superiore ad un anNo.
Art. 153 - Licenza delle navi
minori e dei galleggianti
La lIcenza è rilasciata dall' autorità che tiene
il
registro di iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza dEve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del
galleggiante, il nome del proprietario e l' ufficio d' iscrizione,
nonché, nel caso previsto nell' articolo
141, il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell' articolo
precedente alle
navi minori è rilasciata una licenza provvisoria secondo le
norme stabilite dal regolamento.
Art. 154 - Rinnovazione della licenza
In caso di mutamento del proprietario, Nonché di cambiamento
del
numero, della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della
nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata. Del pari la
licenZa deve essere rinnovata in caso di mutamento del nome previsto
nell' articolo 141.
Art. 155 - Uso della bandiera
Le navi abilitate alla navigazione a nOrma dell' articolo
149 inalberano la bandiera italiana.
Sezione IV
Della dismissione di
bandiera e della cancellazione dai registri
Art. 156 - Autorizzazione alla dismissione della bandiera e sospensione
temporanea dell'abilitazione alla navigazione (6)
1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la
proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri
nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne
dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione
della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto
ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli
interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il
procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi
dal termine di scadenza della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio
di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione
dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di
garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di
iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata
respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati
soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario
abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da
quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e
per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria,
su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli
interessi dei creditori.
5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave puo'
essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2,
subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od
estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla
matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione bancaria a
garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore della nave
accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al
pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli
552 e 556,
nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine
previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di
presentazione della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro dI iscrizione puo' essere
effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo
15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della
nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e
dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora
la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che consente la
temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di
locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'articolo 149 e' consentita
previa autorizzazione, data dal Ministro
dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle
procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni
dell'articolo 145 e della
lettera d) del primo comma dell'articolo 163
del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno
1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la
proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri
nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione
europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della navE
che, subordinatameNte all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o
estinzione dei crediti o diritti reali o di garanZia risultanti dalle
matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo
ritiro dei documenti di bordO e dismissione della bandiera. Della
avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita'
mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio
degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine
di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'.
Art.
157 - Dismissione della bandiera a seguito di aggiudicazione a
soggetto che intenda trasferire la nave in altro registro (7)
1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero non comunitario a
seguito di provvedimento della pubblica autorita', italiana o
straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia all'uFficio di
iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di
aggiudicazione.
2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di denuncia, viene
a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo aver informato di tale
circostanza i titolari di diritti reali o di garanzia trascritti,
nonche' l'Istituto nazionale della previdenza sociale, procede alla
cancellazione, previo ritiro ( dei documenti di bordO e dismissione
della bandiera.
3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario a causa
di morte o quando il proprietario della nave perde la cittadinanza
italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i soggetti interessati
devono farne denuncia all'ufficio di iscrizione della nave entro il
termine di cui al comma 1, decorrente, rispettivamente, dalla data di
accettazione dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di
perdita della cittadinanza.
4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a conoscenza
dei fatti di cui al comma 3, procede alla dismissione della bandiera
secondo le procedure indicate nell'articolo
156.
Quando non si verificano le condizioni prescritte per dar corso alla
dismissione della bandiera, l'ufficio promuove la vendita Giudiziale
delLa nave
Art. 158 - Proprietà di stranieri per quota dai dodici ai
diciotto carati
Quando la partecipazione alla proprietà della nave da parte
di persone fisiche o giuridiche, o di società, che non si
trovano nelle condizioni prescritte nell' articolo 143, raggiunga i
dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a
persone, fisiche o giuridiche, o a società, che si trovino
nelle
condizioni prescritte, tanti carati quantI sono quelli che, per
trasferimento di proprietà o per perdita dei requisiti da
parte
dei titolari, hanno determinato tale eccedenza.(8)
La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui l'
eccedenza si è verificatA. (9)
Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l' ufficio d' iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei
carati che hanno prodotto l' eccedenza, fino a concorrenza del numero
necessario a ristabilire i requisiti di nazionalità
prescritti
dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso
all' eccedenza.
Art. 159 - Proprietà di stranieri per quote superiori ai
diciotto carati (10)
Quando la partecipazione alla proprieta' della Nave da parte di persone
fisiche, giuridiche o enti che non si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 143, comma 1,
lettera a), superI i
diciotto carati, l'ufficio di iscrizione della nave procede alla
dismissione della bandiera e alla cancellazione della nave secondo le
procedure previste dall'articolo 156;
se le condizioni prescritte dallo stesso articolo
156
per dare corso alla dismissione di bandiera non si verificano,
l'ufficio di iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale della
nave quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita'
dei carati o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno
prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo
158, terzo comma.
Art. 160 - Demolizione volontaria
della nave
Il proprietario che intende procedere alla demolizione della nave
deve farne dichiarazione all' ufficio di iscrizioE, se la nave si
trova nella Repubblica, o all' autorità consolare, se si
trova
all' estero, consegnando i documeNti di bordo. L' autorità
provvede alla pubblicazione della dichiarazione nelle forme previste
nell' articolo 156.
Se, entro sessanta giorni da tale pubblicazione, sono promosse
opposizioni dai creditori, ovvero se risulta l' esistenza di diritti
reali, o di garanzia sulla nave, l' autorizzazione può
essere
data solamente dopo che l' opposizione sia stata respinta con sentenza
passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti, o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario stesso abbia
eseguito le provvidenze disposte dall' autorità marittima o
da
quella preposta alla navigazione interna per i salari dell' equipaggio
e per le somme dovute all' amministrazione, e dall' autorità
giudiziaria, su domanda della parte più diligente, per la
salvaguardia degli interessi dei creditori.
Tuttavia la demolizione può essere senz' altro autorizzata
quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal
Registro italiano navale o dall' ispettorato compartimentale e all'
estero dall' autorità consolare, ovvero quando sia stata
depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre
condiZioni e modalità previste nel quarto e quinto comma
dell'
articolo 156. (11)
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle navi
minori e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque in ogni
altrO caso.
Art. 161 - Riparazione o
demolizione per ordine dell' autorità o d'ufficio
Quando, a giudizio del Registro italiano navale o dell' ispettorato
compartimentale, ovvero, per le navi e i galleggianti del servizio dei
porti, della commissione prevista dal regolamento, la nave non sia
più adatta all' uso cui è destinata, l' ufficio
d'
iscrizione della nave fissa al proprietario un termine per l'
esecuzione dei lavori occorrenti alla riparazione o per la destinazione
della nave stessa ad altro uso previsto dalla legge.
Quando non sia possibile la riparazione della nave o la destinazione
ad altro uso, ovvero quando, in caso di mancata esecuzione dei lavori
nel termine stabilito, ciò sia ritenuto opportuno, l'
autorità ordina la demolizione Fissando un termine per
eseguirla.
Qualora il proprietario non provveda tempestivamente, l'
autOrità predetta fa eseguire la demolizione d' ufficio a
spese
del proprietario stesso.
Art. 162 - Perdita presunta
Trascorsi quattro mesi dal giorno dell' ultima notizia se si tratta di
nave a propulsione meccanica, ovvero otto mesi neGLI altri casi, la
nave si presume perita nel giorno successivo a quello in cui risale l'
ultima notizia.
Art. 163 - Cancellazione della
nave dal registro d' iscrizione
La nave è cancellata dal registro d' iscrizione quando:
- a) è perita o si presume perita;
- b) è stata demolita;
- c) ha perduto i prescritti requisiti di
nazionalità;
- d) è stata iscritta in un registro straniero,
salvo il caso che
risulti in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo. (12)
La nave maggiore è cancellata dalla matricola, anche quando
ne è stata effettuata l' iscrizione nei registri delle navi
minori e dei galleggianti. La nave minore è cancellata dal
registro, quando è stata iscritta nella matricola delle navi
maggiori. Le navi marittime e quelle della navigazione interna sono
inoltre cancellate dai relativi registri quando siano state iscritte,
rispettivamente, nei registri delle navi della navigazione internA e iN
quelli delle navI marittime.
All' atto della cancellazione l' autorità ritira i documenti
di bordo, quando non vi abbia già provveduto a norma degli
articoli precedenti.
Capo II
Della
navigabilità della nave
Art. 164 - Condizioni di
navigabilità
La nave che imprende la navigazionE deve essere in stato di
navigabilità, convenientemente armata ed equipaggiata, atta
all'
impiego al quale è destiNata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono
rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di
navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
- a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
- b) galleggiabilità, stabilità e linea
di massimo carico;
- c) organi di propulsione e di governo;
- d) condiZioni di abitabilità e di igiene degli
alloggi degli equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di
apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo,
nonché quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggiO, di
prevenzione e di estinzione degli incendi.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai quali
devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi le navi
adibite al trasporto di passeggeri, nonché quelle addette al
trasporto di speciali categorie di merci; sono altresì
disciplinati i servizi di bordo.
L' esistenza dei requisiti e delle dotazioni è Fatta
constare con i documenti previsti dalle norme predette.
Art. 165 - Visite ed ispezioni
Sull' Osservanza delle prescrizioni indicate nell' articolo
precedente vigilano nella Repubblica le autorità marittime e
quelle preposte all' esercizio della navigazione interna, e all' estero
le autorità consolari. Dette autorità provvedono
che
siano eseguite, a spese dell' armatore, le ispezioni e le visite
ordinarie prescritte, nonché ispezioni e visite
straordinarie
quando lo ritenGano opportuno o quando si siano verificate avarie,Le
quali possano menomare la navigabilità della nave o il
funzionamento dei suoi organi.
Le autorità marittime e quelle consolari devono inoltre
disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste
dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresì
disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da
almeno un terzo dell' equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste
risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei
richiedenti.
Art. 166 - Attribuzioni del Registro e dell' ispettorato
compartimentale per l' accertamento della navigabilità
Alle visite ed Ispezioni per l' accertamento e il controllo delle
condizioni di navigabilità, di cui alle lettere a), b), c)
dell'
articolo 164, nonché
All' assegnazione della linea di massimo
carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le
modalità stabilite da leggi e da regolamenti.
L' ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni
delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria
la classificazione.
Art. 167 - Classificazione delle
navi
Alla classificazione delle navi provvede il Registro italiaNo
navale, secondo le modalità stabilite da leggi e da
regolamenti.
Tali leggi e regolamenti determinano altresì le categorie di
navI per le quali la classificazione è obbligatoria.
Art. 168 - Efficacia probatoria
dei certificati
I certificati ed ogni altra attEstazione tecnica rilasciata dal
Registro o dall' ispettorato compartimentale fanNo fede sino a prova
contraria.
Capo III
Dei documenti di bordo
Art. 169 - Carte, libri e altri documenti
Le carte di bordo sono, per le navi maggiori l' atto di
nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i
galleggianti, la licenZa.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
- a) il certificato di stazza; il certificato di classe o
quello di
navigabilità; i certificati di bordo libero e di
galleggiabilità; i certificati di visita;
- b) i documenti doganali e sanitari;
- c) il giornale nautico;
- d) gli altri libri e dOcumenti prescritti da leggi e
regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a
bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da
regolamenti.
Per i pescherecci d'altura il libro di bordo nautico, parte I,
l'inventario di bordo, parte II, generale di contabilità,
parte
III, di navigazione, giornale di macchina sono uniFicati in un unico
libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera
possono dotarsi del giOrnale di pesca. (13)
Art. 170 - Contenuto del ruolo di equipaggio
Il ruolo di equipaGgio deve contenere:
- 1) il nome della nave;
- 2) il nome dell' armatore;
- 3) l' indicazione del rappresentante dell' armatore
nominato ai sensi dell' articolo
267;
- 4) l' indicazione della data di armamento e di quella di
disarmamento;
- 5) l' elenco delle persone dell' equipaggio con l'
indicazione del
contratto individuale di arruolamento, nonché del titoLo
professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e
della retribuzione fissata nel contratto stesso;
- 6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione
della nave.
Art. 171 - Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio
Sul ruolo di equIpaggio si annotano:
- 1) i contratti di assicurazione della nave;
- 2) le visite del Registro navale italiano per l'
accertamento della navigabilità;
- 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
- 4) i dati relativi all' arrivo e alla partenza della nave; (14)
- 5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
- 6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolAmenti.
Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell'
esercizio delle funzioNI di ufficiale dello stato civile.
Art. 172 - Annotazioni sulla
licenza
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di
cui ai numeri 2, 3, 4, 5 dell' articolo 170
sono, a tutti gli effetti
previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali,
inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,
in ogni altro caso, sono inserite altresì le annotazioni di
cui
all' articolo 171. Le
annotazioni di cui ai numeri 1 e 2 del predetto
articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza
lorda superiore alle venticinque tonnellatE.
Per le navi e i galleggianti addetti alla NavigaZione interna le
indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite
dal regolamento.
Art. 172 bis - Esenzione dalla
annotazione di imbarco e sbarco (15)
1. Per i marittimi, arruolati con il pattO di cui al secondo comma del
successivo articolo 327,
su navi e galleggianti dello stesso tipo,
appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell' ambito
dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di
carattere locale, l' autorità marittima può
autorizzare
che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di
imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per
la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia
necessità di Far ruotare il personale tra le navi e i
galleggianti medesimi.
2. L' autorizzazione di cui al primo comma può essere
concessa anche:
- a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto
nazionale o con
contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma
dell' articolo 327,
su navi e galleggianti appartenenti al medesimo
armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli
impianti di acquacoltura;
- b) ai prOprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti
addetti
alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di
acquacoltura.
3. L' armatore deve comunque comunicare giornalmente all'
autorità marittima, con apposita nota, la composizione
effettiva
dell' equipagGio di ciascuna nave o galleggiante e le successive
variazioni. (16)
4. Copia della nota, vistata dall' autorità marittima, deve
essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o
galleggianti interessati. (16)
5. L' armatore può essere autorizzato dall' istituto
assicuratore a tenere un' unica posizione contributiva per tutte Le
navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi
Interessate Alla procedura di cui ai precedeNtI commi.
Art. 173 - Giornale nautico
Il giornale nautico è diviso nei libri seguenti:
- a) inventario di bordo;
- b) giornale generale e di contabilità;
- c) giornale di navigazionE;
- d) giornale di carico o giorNale di pesca, secondo la
destinazione della nave.
Art. 174 - Contenuto del giornale nautico
Nell' inventario di bordo sono descritti gli attreZzi e gli altri
oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilità sono annotate le
entrate e le spese riguardanti la nave e l' equipaggio, gli adempimenti
prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della
navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure
disciplinari adottate, i testamenti ricevuti, nonché gli
atti e
processi verbali compilati dal comandante nell' esercizio delle
funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straOrdinari
verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal
regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il
cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le
manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi
delle merci, con l' indicazione della natura, qualità e
quantità delle merci stesse, del numero e delle marche dei
colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del
luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e
di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondità delle
acque
dove si efFettua la pesca, la quantità complessiva del pesce
pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in
genere OGni altra indicazione relativa alla pesca.
Art. 175 - Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico
Le navi maggiori a propulsione meccanIca devono essere provviste del
giornale di macchinA.
Le navi muNIte di impianto radiotelegrafico devono esser provviste del
giornale radiotelegrafico.
Art. 176 - Libri di bordo delle navi minori
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,
in ogni altro caso, devono essere provvisti dell' inventario di bordo. (17)
Le navi e i galleggianti della navigazionE interna, indicati a tal
fine dal regolamento, devono essere provvisti dell' inventario; le
navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere
provviste del giorNale di bordo, formato con le modalità
stabilite dal regolamento.
Art. 177 - Norme per la tenuta
dei libri di bordo
Le norme per la vidimazione e la tenuta dei libri di bordo e per le
relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 178 - Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della
nave
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le
disposiZiOni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le
annotazioni sul giornale nautico relative all' esercizio della nave
fanno prova anche a favore dell' armatore], quando sono regolarmente
effettuate; fanno prova in ogni caso contro l' armatore, ma chi vuol
trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
(1) Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto
1, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457.
(2) Articolo abrogato dall'art. 7, punto 1ter, del d.l 30
dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio
1998, n. 30 .
(3) Comma inserito dall'art. 28, III comma della l. 14 giugno 1989, n.
234.
(4) Testo risultante dalla modifiche apportate prima
dall'art. 5,
I comma, della l. 8 luglio 2003, n. 172, poi dall'art. 5 ter, n. 4, lett. a
del d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla l. 11 marzo 2006,
n. 81.
(5) Testo risultante dalla modifiche di cui all'art. 7, punto 1quater,
del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l.
27
febbraio 1998, n. 30.e dall'art. 16 della l. 30 novembre
1998, n.
413 .
(6) Testo sostituito dall'art. 7, punto 1quinquies, del d.l.
30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27
febbraio 1998, n. 30.
(7) Testo sostituito dall'art. 7, punto 1sexies, del d.l. 30
dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27 febbraio
1998, n. 30.
(8) Comma sostituito dalla
l. 9 dicembre 1975, n. 723.
(9) Comma inserito dalla
l. 9 dicembre 1975, n. 723.
(10) Testo sostituito dall'art. 7, punto 1septies, del d.l.
30 dicembre 1997, n. 457, come convertito dalla l. 27
febbraio 1998, n. 30.
(11) Comma modificato dall'art. 2 della l. 27 aprile 1981, n. 165.
(12) Lettera d) modificata dall'art. 28 della l. 14 giugno 1989, n.
234.
(13) Comma aggiunto dall'art. 5 ter,
n. 4, lett. b del d.l. 10 gennaio 2006, come convertito dalla l. 11
marzo 2006, n. 81.
(14) Numero modificato dall'art. 2 della l. 25 gennaio 1983, n. 26.
(15) Articolo aggiunto dalla l. 23 agosto 1988, n. 380
(16) Comma aggiunto dall'art. 4 della l. 21 maggio 1998, n. 164.
(17) Comma modificato dall'art. 5 ter,
n. 4, lett. b del d.l. 10 gennaio 2006, come convertito dalla l. 11
marzo 2006, n. 81.
(18) Periodo aggiunto dal d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 221, "Riordino delle
disposizioni
legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e
contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo
24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122."
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