www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro secondo
Della proprietà e dell'esercizio dell'aeromobile
Titolo terzo
Dell'impresa di navigazione
Capo I
Dell'esercente
Art. 874 - Dichiarazione di esercente
Chi assume l’esercizio di un aeromobile deve preventivamente
farne dichiarazione all’ENAC, nelle forme e con le
modalità prescritte negli articoli da 268 a 270. (1)
Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario,
se
l’esercente non provvede, la dichiarazione può
essere
fatta dal proprietario.
Art. 875 - Pubblicità della dichiarazione (2)
La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico
nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
L’annotazione sul certificato di immatricolazione
è fatta
dall’autorità competente del luogo nel quale
l’aeromobile si trova o verso il quale è diretto,
previa
comunicazione da parte dell’ufficio che tiene il registro
aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e
l’annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono
le
risultanze del registro.
Art. 876 - Presunzione di esercente
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa
pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
Art. 877 - Nomina del comandante
L’EserceNte nomina il comandante dell’aeromobile e
può in ogni momento dispensarlo dal comando.
Art. 878 - Responsabilità dell’esercente
L’esercente è responsabile dei fatti
dell’equipaggio
e delle obbligazioni contratte dal comandante, per quanto riguarda
l’aeromobile e la spedizione.
Tuttavia l’esercente non risponde dell’adempimento
da parte
del comandante degli obblighi di assistenZa e di salvataggiO previsti
negli articoli 981, 982,
nonché
degli altri obblighi che la
legge impone al comandante quale capo della spedizione.
Art. 879 - Uso dell’aeromobile senza il consenso
dell’esercente
L’esercente risponde solidalmente con chi fa uso
dell’aeromobile senza il suo consenso, quando non abbia
esplicato
la dovuta diligenza per evitare tale uso. Tuttavia anche in tal caso il
debito dell’esercente è limitato a norma delle
disposizioni del titolo
secondo del libro terzo.
Capo II
Del caposcalo
Art. 880 - Rappresentanza del caposcalo
Nell’ambito dell’aeroporto, il caposcalo
rappresenta
l’esercente per tutto ciò che concerne
l’esercizio
dell’impresa, fatta eccezione delle attribuzioni per le quali
la
rappresentanza è conferita ad altri preposti
dell’esercente.
Art. 881 - Pubblicità della procura
La procura conferita al caposcalo, con la sottoscrizione autenticata
del preponente, e le successive modifiche e la revoca devono essere
depositate presso la direzione dell’aeroporto, nella cui
circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la
pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite
dal regolamento.
Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta la
rappresentanza del caposcalo si reputa generale entro i limiti
stabiliti dall’articolo precedente e non sono opponibili ai
terzi
le limitazioni, le modifiche e la revoca, a meno che il mandante provi
che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso
l’affare.
Art. 882 - Mansioni del caposcalo
Il caposcalo cura la compilazione dei documenti doganali e sanitari, e
dell’elenco dei passeggeri, nonché degli altri
documenti
indicati dal regolamento; cura altresì la tenuta dei libri
dell’aeromobile, ad esclusione del giornale di rotta.
Egli può, con comunicazione scritta, ordinare al comandante
la
sospensione della partenza dell’aeromobile; in caso di
sovraccarico di questo, stabilisce quali siano i passeggeri e le cose
che devono escludersi dall’imbarco, secondo le istruzioni
dell’esercente.
Capo III
Del comandante dell'aeromobile
Art. 883 - Comando dell’aeromobile
Il comando dell’aeromobile può essere affidato
soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.
Art. 884 - Designazione dei comandante
Quando dell’equipaggio di un aeromobile fanno parte
più
persone di pari grado, che possono essere incaricate del comando,
l’esercente deve designare quale di esse assume le funzioni
di
comandante. Tale designazione deve essere annotata nel giornale di
bordo.(3)
Art. 885 - Morte o impedimento del comandante
In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando
dell’aeromobile spetta di diritto ad altro componente
dell’equipaggio, secondo l’ordine gerarchico di
bordo, fino
al momento in cui giungano disposizioni dell’esercente o, in
mancanza di queste, fino al primo approdo, ove l'ENAC (4)
o
l’autorità consolare nomina il
comandante per il tempo necessario.
Art. 886 - Assunzione di comandante straniero all’estero
Il comando di un aeromobile nazionale può,
all’estero,
essere affidato ad uno straniero nei casi e con le modalità
previste nell’articolo
294.
Art. 887 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali
Al comandante dell’aeromobile, in modo esclusivo, spetta la
direzione della manovra e della navigazione. Durante le soste egli deve
provvedere alla sorveglianza dell’aeromobile.
Il comandante rappresenta l’esercente. Nei confronti degli
interessati nell’aeromobile e nel carico egli esercita i
poteri
che gli sono attribuiti dalla legge.
Art. 888 - Atti di stato civile e testamenti
Il comandante dell’aeromobile esercita le funzioni di
ufficiale
di stato civile previste dal presente codice, e riceve i testamenti a
norma dell’articolo 616 del codice civile.
Art. 889 - Doveri del comandante prima della partenza
Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che
l’aeromobile sia idoneo al viaggio da intraprendere,
convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresì
accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato, e che le
condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione.
Art. 890 - Documenti di bordo e tenuta del giornale di bordo (3)
Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i
prescritti documenti, relativi all’aeromobile,
all’equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare
altresì che il giornale di bordo (3) sia
regolarmente tenuto.
Art. 891 - Abbandono dell’aeromobile in pericolo
Il comandante non può ordinare l’abbandono
dell’aeromobile in pericolo se non dopo l’inutile
esperimento dei mezzi suggeriti dall’arte nautica per
salvarlo.
Il comandante deve abbandonare l’aeromobile per ultimo
provvedendo, in quanto possibile, a salvare i documenti di bordo e gli
oggetti di valore affidati alla sua custodia.
Art. 892 - Limiti della rappresentanza del comandante
Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l’esercente o un suo
rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante
può
far eseguire le riparazioni e provvedere agli acquisti necessari per la
continuazione del viaggio, e, ove occorra, può prendere a
prestito il danaro per far fronte a tali esigenze. Parimenti
può
congedare persone dell’equipaggio ed assumerne per la residua
durata del viaggio.
La presenza dell’esercente o di un suo rappresentante munito
dei
necessari poteri è opponibile ai terzi solo quando questi ne
erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell’esercente nel
luogo
del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo
relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente
pubblicati, si presumono note agl’interessati fino a prova
contraria.
Art. 893 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione
In corso di viaggio il comandante deve prendere i provvedimenti
necessari per la salvezza dell’aeromobile, dei passeggeri e
del
carico.
Art. 894 - Vendita e ipoteca dell’aeromobile
Il comandante non può vendere nè ipotecare
l’aeromobile senza mandato speciale del proprietario.
Capo IV
Dell'equipaggio
Art. 895 - Formazione dell’equipaggio
L’equipaggio è costituito dal comandante e dalle
altre persone addette al servizio in volo dell’aeromobile.
Art. 896 - Composizione dell’equipaggio
La composizione dell’equipaggio è determinata
dall’esercente, in relazione alle caratteristiche ed
all’impiego dell’aeromobile, con le
modalità e nei
limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.
Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la
composizione dell’equipaggio deve in ogni caso essere
approvata
dal ministro per l’aeronautica.
Art. 897 - Assunzione dei componenti dell’equipaggio
L’equipaggio degli aeromobili nazionali deve essere
interamente
formato da iscritti negli albi o nel registro del personale di volo.
Art. 898 - Assunzione all’estero di non iscritti o di
stranieri
All’estero, in caso di necessità,
l’autorità
consolare può autorizzare che dell’equipaggio
facciano
parte, purché in possesso del prescritto titolo
professionale o
di altro a questo corrispondente, persone non iscritte negli albi o nel
registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno
dell’aeromobile nel primo aeroporto nazionale.
Art. 899 - Gerarchia di bordo
La gerarchia dei componenti dell’equipaggio è
determinata
dall’ordine delle categorie indicate nell’articolo 732,
e,
nell’ambito di ciascuna categoria, dall’ordine dei
titoli
professionali. (indicati
nell'articolo 739) (5)
(1) Comma sostituito dall'art.
16, punto 1 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96. .
(2) Articolo sostituito dall'art. 16, punto 2 del d.lgs.
9
maggio
2005, n. 96..
(3) Il giornale di bordo ha sostituito il precedente giornale
di rotta ex art. 16 l. 13 maggio 1983, n. 213.
(4) Il direttore d'aeroporto, originariamento indicato,
è stato sostituito
dall'Enac dall''art. 20,
punto 1 del d.lgs.
9 maggio
2005, n. 96.
(5) Parole eliminate dall'art.
7 punto 5 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
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