Libro Sesto
Della tutela dei diritti
Titolo V
Della prescrizione e della decadenza
Capo I
Della prescrizione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2934.
Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per
il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti
indicati dalla legge
Art. 2935.
Decorrenza della prescrizione.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere.
Art. 2936.
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.
È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Art. 2937.
Rinunzia alla prescrizione.
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi
della prescrizione.
Art. 2938.
Non rilevabilità d'ufficio.
Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939.
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse,
qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha
rinunziato.
Art. 2940.
Pagamento del debito prescritto.
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in
adempimento di un debito prescritto.
Sezione II
Della sospensione della prescrizione
Art. 2941.
Sospensione per rapporti tra le parti.
La prescrizione rimane sospesa:
- 1) tra i coniugi;
- 2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa
inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
- 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finché non
sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto
dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
- 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
- 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario;
- 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento
del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è
esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
- 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica,
per le azioni di responsabilità contro di essi; (1)
- 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il
creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Art. 2942.
Sospensione per la condizione del titolare.
La prescrizione rimane sospesa:
- 1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente,
per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi
alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
- 2) in tempo di guerra contro i militari in servizio e gli appartenenti alle
forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di
servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle
disposizioni delle leggi di guerra.
Sezione III
Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943.
Interruzione da parte del titolare.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia
un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in
mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di
compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di
promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le
spetta, alla nomina degli arbitri.
Art. 2944.
Interruzione per effetto di riconoscimento.
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui
contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
Art. 2945.
Effetti e durata dell'interruzione.
Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi
dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo
di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione
dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che
definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa
sull'impugnazione.
Sezione IV
Del termine della prescrizione
§ 1 - Della prescrizione ordinaria
Art. 2946.
Prescrizione ordinaria.
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per
prescrizione con il decorso di dieci anni.
§ 2 - Delle prescrizioni brevi
Art. 2947.
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni
specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta
irrevocabile.
Art. 2948.
Prescrizione di cinque anni.
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di
locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno
o in termini più brevi
(2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 2949.
Prescrizione in materia di società.
Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali , se la
società è iscritta nel registro delle imprese.
Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai
creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 2950.
Prescrizione del diritto del mediatore.
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Art. 2951.
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal
contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha
inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di
sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe
dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso
gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'
articolo
1679.
Art. 2952.
Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole
scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due
anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono
in dieci anni.
(3)
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in
cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di
questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o
dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il
credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto
del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso
il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
Art. 2953.
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci
anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
§ 3 - Delle prescrizioni presuntive
Art. 2954.
Prescrizione di sei mesi.
Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio
e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di
tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.
Art. 2955.
Prescrizione di un anno.
Si prescrive in un anno il diritto:
- 1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a
mesi o a giorni o a ore;
- 2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non
superiori al mese; (4)
- 3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per
il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- 4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella
loro qualità;
- 5) dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa
commercio;
- 6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Art. 2956.
Prescrizione di tre anni.
Si prescrive in tre anni il diritto:
- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi
superiori al mese; (5)
- 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso
delle spese correlative;
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più
lungo di un mese.
Art. 2957.
Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica
o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali
il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o
dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre
dall'ultima prestazione.
Art. 2958.
Corso della prescrizione.
La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazione o di
prestazioni.
Art. 2959.
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli
articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non
è stata estinta.
Art. 2960.
Delazione di giuramento.
Nei casi indicati dagli articoli
2954,
2955
e
2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può
deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata
l'estinzione del debito.
Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro
rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.
Art. 2961.
Restituzione di documenti.
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali
sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre
anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal
compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento
perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'
articolo 2959.
§ 4 - Del computo dei termini
Art. 2962.
Compimento della prescrizione.
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la
prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
Art. 2963.
Computo dei termini di prescrizione.
I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si
computano secondo il calendario comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine
e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente
non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo
corrispondente al giorno del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo
giorno dello stesso mese.
Capo II
Della decadenza
Art. 2964.
Inapplicabilità di regole della prescrizione.
Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza,
non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari
non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia
disposto altrimenti.
Art. 2965.
Decadenze stabilite contrattualmente.
È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono
eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.
Art. 2966.
Cause che impediscono la decadenza.
La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o
dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da
una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche
impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale
si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.
Art. 2967.
Effetto dell'impedimento della decadenza.
Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle
disposizioni che regolano la prescrizione.
Art. 2968.
Diritti indisponibili.
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono
rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia
sottratta alla disponibilità delle parti.
Art. 2969.
Rilievo d'ufficio.
La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi
di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le
cause d'improponibilità dell'azione.
Note:
(1) Con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità del n. 7 dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non
prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice
ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità
contro di essi.
(2) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del n. 4 dell'art. 2948 c.c. limitatamente
alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione
decorra durante il rapporto di lavoro.
(3) Comma così sostituito dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134, Disposizioni urgenti in
materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (cd. decreto salva
Alitalia), convertito con modifiche dalla l. 27 ottobre 2008, n. 166, e
successivamente dall’art. 22, punto 14 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. n. 245 del 19.10.2012 - Suppl.
Ordinario n. 194), convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in G.U. n. 294 del
18.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 208) .
(4) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 2955 limitatamente alla
parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra
durante il rapporto di lavoro.
(5) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del n. 1 dell'art. 2956 limitatamente alla
parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra
durante il rapporto di lavoro.