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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice civile"

(Approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Parte aggiornata al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (in G.U. n. 245 del 19.10.2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in G.U. n. 294 del 18.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 208)

(a cura di Enzo Fogliani)



Libro Sesto
Della tutela dei diritti

Titolo V
Della prescrizione e della decadenza

Capo I
Della prescrizione

Sezione I
Disposizioni generali

  
Art. 2934.
Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge


Art. 2935.
Decorrenza della prescrizione.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.


Art. 2936.
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.

È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.


Art. 2937.
Rinunzia alla prescrizione.

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Art. 2938.
Non rilevabilità d'ufficio.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.


 Art. 2939.
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.


La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.


Art. 2940.
Pagamento del debito prescritto.


Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.


Sezione II
Della sospensione della prescrizione

 
Art. 2941.
Sospensione per rapporti tra le parti.

La prescrizione rimane sospesa:

Art. 2942.
Sospensione per la condizione del titolare.


La prescrizione rimane sospesa:

Sezione III
Dell'interruzione della prescrizione

 
Art. 2943.
Interruzione da parte del titolare.


La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.


Art. 2944.
Interruzione per effetto di riconoscimento.


La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.


Art. 2945.
Effetti e durata dell'interruzione.


Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.


Sezione IV
Del termine della prescrizione

§ 1 - Della prescrizione ordinaria

 
Art. 2946.
Prescrizione ordinaria.


Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.


§ 2 - Delle prescrizioni brevi
 
Art. 2947.
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.


Art. 2948.
Prescrizione di cinque anni.


Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.


Art. 2949.
Prescrizione in materia di società.

Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali , se la società è iscritta nel registro delle imprese.

Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.


Art. 2950.
Prescrizione del diritto del mediatore.


Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.


Art. 2951.
Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.


Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.


Art. 2952.
Prescrizione in materia di assicurazione.


Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (3)

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.


Art. 2953.
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.


I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.


§ 3 - Delle prescrizioni presuntive
 
Art. 2954.
Prescrizione di sei mesi.


Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.


Art. 2955.
Prescrizione di un anno.


Si prescrive in un anno il diritto:


Art. 2956.
Prescrizione di tre anni.

Si prescrive in tre anni il diritto:

Art. 2957.
Decorrenza delle prescrizioni presuntive.


Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.


Art. 2958.
Corso della prescrizione.


La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazione o di prestazioni.


Art. 2959.
Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.


L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.


Art. 2960.
Delazione di giuramento.


Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito.

Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.


Art. 2961.
Restituzione di documenti.


I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

§ 4 - Del computo dei termini
 
Art. 2962.
Compimento della prescrizione.

In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.


Art. 2963.
Computo dei termini di prescrizione.


I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.


Capo II
Della decadenza

 
Art. 2964.
Inapplicabilità di regole della prescrizione.


Quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione salvo che sia disposto altrimenti.


Art. 2965.
Decadenze stabilite contrattualmente
.

È nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto.


Art. 2966.
Cause che impediscono la decadenza.


La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.


Art. 2967.
Effetto dell'impedimento della decadenza.


Nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che regolano la prescrizione.


Art. 2968.
Diritti indisponibili.

Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza né possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti.


Art. 2969.
Rilievo d'ufficio.


La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione.


Note:

(1) Con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 la Corte costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità del n. 7 dell'art. 2941 c.c. nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.  torna

(2) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la Corte costituzionale  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 4 dell'art. 2948 c.c.  limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. torna

(3) Comma così sostituito dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134, Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (cd. decreto salva Alitalia), convertito con modifiche dalla l. 27 ottobre 2008, n. 166, e successivamente dall’art. 22, punto 14 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (G.U. n. 245 del 19.10.2012 - Suppl. Ordinario n. 194), convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (in G.U. n. 294 del 18.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 208) .torna

(4) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 2955  limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. torna

(5) Con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 la corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 1 dell'art. 2956  limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. torna
   


Indice del codice

artt. da 1928 a 1932 artt. da 1928 a 1932 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da XXXX a XXXX artt. da XXXX a XXXX


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