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Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili .
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 30/04/2004

[Testo come modificato Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (Gazzetta ufficiale n. L 311 del 28/11/2008) e dal Regolamento della Commissione (EU) n. 285/2010 del 6 aprile 2010 (Gazzetta ufficiale n. L 87 del 7/04/2010)]

 Preambolo
Articolo 1 - Scopo  
Articolo 2 - Ambito d'applicazione
Articolo 3  - Definizioni
Articolo 4 - Norme fondamentali in materia di assicurazione
Articolo 5 - Rispetto degli obblighi 
Articolo 6 - Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci
Articolo 7 - Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
Articolo 8 - Applicazione e sanzioni 
Articolo 9 - Comitato
Articolo 10 - Relazione e cooperazione
Articolo 11 - Entrata in vigore



 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro della politica comune dei trasporti, e per tutelare più efficacemente i consumatori, è importante garantire un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri, al bagaglio, alle merci e ai terzi.

(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.

(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori aerei comunitari.

(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri.

(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio la Comunità ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a Montreal ("Convenzione di Montreal"), la quale stabilisce nuove norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire quelle della Convenzione di Varsavia del 1929 e delle sue successive modificazioni.

(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le convenzioni prevedono la possibilità di una responsabilità illimitata.

(7) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei, prescrive che i vettori aerei siano assicurati in materia di responsabilità in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni di assicurazione.

(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata il 27 novembre 2002.

(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 2407/92. L'assenza o la scadenza di siffatta licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.

(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle merci, mentre la responsabilità per la posta è soggetta, conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali. Nella Comunità l'assicurazione per siffatta responsabilità è sufficientemente disciplinata dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92.

(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.

(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.

(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.

(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente e il vettore effettivo ai sensi dell'articolo 39 della convenzione di Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo danno, gli Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la doppia assicurazione.

(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che può consentire l'assicurabilità, in particolare per i rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica non esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato stabilito dal contratto di assicurazione.

(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino il costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi del diritto applicabile.

(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto internazionale, di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio effettuando controlli a campione.

(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.

(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità specifica dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare siffatti provvedimenti.

(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora iniziare ad esercitare i loro effetti.

(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Scopo

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.

2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono quelli fissati nel regolamento (CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale degli Stati membri.

Articolo 2
Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.

2. Il presente regolamento non si applica:
nella misura in cui ciò riguarda gli obblighi assicurativi previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e terrorismo.

3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel quale è situato detto aeroporto.

4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno al Consiglio tale data.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Articolo 4
Norme fondamentali in materia di assicurazione

1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.

2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi (code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.

3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da:

Articolo 5
Rispetto degli obblighi

1. I vettori aerei e, quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 dimostrano di rispettare i requisiti assicurativi minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le autorità competenti dello Stato membro interessato un certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di un'assicurazione valida.

2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per Stato membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal quale sono effettuati i voli.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 forniscano la prova di una valida copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione della prova della copertura assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6.

5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la Commissione può determinare conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9, paragrafo 2, le misure appropriate per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 6
Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci

1. Per la responsabilità riguardo ai passeggeri, la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP per passeggero.

2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1.131 DSP (1) per passeggero nelle operazioni commerciali.

3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura assicurativa minima ammonta a 19 DSP (1) per chilogrammo nelle operazioni commerciali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino un atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.

5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3. (2)

Articolo 7
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi

Categoria MTOM(kg) Copertura minima(in milioni di DSP)
1 < 500 0,75
2 < 1000 1,5
3 < 2700 3
4 < 6000 7
5 < 12000 18
6 < 25000 80
7 < 50000 150
8 < 200000 300
9 < 500000 500
10 ≥ 500000 700


1. Se, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa per danni a terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può soddisfare il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente all'importo pertinente che figura nella tabella.

2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3. (2)

Articolo 8
Applicazione e sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di chiedere la prova della conformità con i requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento.

3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o all'assicuratore interessato.

4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di atterraggio nel territorio di uno Stato membro.

7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente dell'aeromobile interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura assicurativa a norma del presente regolamento.

Articolo 9
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. (2)

4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla Commissione in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10
Relazione e cooperazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile 2008.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta, informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.



(1) Somma così aggiornata dall'art. 1 del regolamento della commissione n. 285/2010 del 6 aprile 2010. torna all'art. 6 del regolamento

(2)  Punto così sostituito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1137/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2008.torna all'art. 6 del regolamento

Si veda anche:

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 197
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"


pagina a cura di Enzo Fogliani

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