Preambolo
Articolo 1 - Scopo
Articolo 2 - Ambito d'applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Norme fondamentali in materia di assicurazione
Articolo 5 -
Rispetto degli obblighi
Articolo 6 - Assicurazione della responsabilità per i
passeggeri, i bagagli e le merci
Articolo 7 - Assicurazione concernente la responsabilità
verso i terzi
Articolo 8 - Applicazione e sanzioni
Articolo 9 - Comitato
Articolo 10 - Relazione e cooperazione
Articolo 11 - Entrata in vigore
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in
particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251
del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Nel quadro della
politica comune dei trasporti, e per tutelare
più efficacemente i consumatori, è importante
garantire
un livello assicurativo minimo adeguato per coprire la
responsabilità dei vettori aerei in relazione ai passeggeri,
al
bagaglio, alle merci e ai terzi.
(2) Nel mercato interno dell'aviazione è stata soppressa la
distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale ed è
quindi opportuno stabilire all'interno della Comunità
requisiti
assicurativi minimi per i vettori aerei comunitari.
(3) È necessaria un'azione comune per garantire che detti
requisiti si applichino anche ai vettori aerei di paesi terzi in modo
da instaurare parità di condizioni tra essi ed i vettori
aerei
comunitari.
(4) Nella sua comunicazione del 10 ottobre 2001 relativa alle
ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei
trasporti aerei, la Commissione ha comunicato l'intenzione di esaminare
gli importi e le condizioni di assicurazione prescritti ai fini della
concessione delle licenze di esercizio da parte degli Stati membri, con
l'obbiettivo di garantire un approccio armonizzato. Inoltre nella
successiva comunicazione del 2 luglio 2002 relativa alle assicurazioni
nel settore del trasporto aereo a seguito degli attacchi terroristici
dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Commissione ha affermato
che avrebbe continuato a seguire gli sviluppi nel mercato
dell'assicurazione del trasporto aereo nella prospettiva di una
revisione degli importi assicurati e dei requisiti assicurativi
prescritti per la concessione delle licenze di esercizio da parte degli
Stati membri.
(5) Con la decisione 2001/539/CE del Consiglio la
Comunità
ha concluso la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative
al trasporto aereo internazionale, conclusa il 28 maggio 1999 a
Montreal ("
Convenzione
di Montreal"), la quale stabilisce nuove norme
in materia di responsabilità nel trasporto aereo
internazionale
di persone, bagagli e merci. Tali norme dovranno infine sostituire
quelle della
Convenzione
di Varsavia del 1929 e delle sue successive
modificazioni.
(6) L'articolo 50 della convenzione di Montreal dispone che le parti
provvedano affinché i vettori aerei stipulino contratti di
assicurazione idonei a coprire la loro responsabilità
derivante
dalla convenzione. La convenzione di Varsavia del 1929 e le sue
successive modificazioni continueranno ad esistere accanto alla
convenzione di Montreal per un periodo indeterminato. Entrambe le
convenzioni prevedono la possibilità di una
responsabilità illimitata.
(7) L'articolo 7 del
regolamento
(CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei,
prescrive
che i vettori aerei siano assicurati in materia di
responsabilità in caso di incidenti, in particolare per
quanto
riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci, la posta e i terzi, senza
peraltro specificare gli importi minimi da assicurare e le condizioni
di assicurazione.
(8) Occorre tenere conto del fatto che la Conferenza europea
dell'aviazione civile ha adottato, in data 13 dicembre 2000, la
risoluzione ECAC/25-1 sui livelli minimi di copertura assicurativa per
la responsabilità verso i passeggeri e i terzi, modificata
il 27
novembre 2002.
(9) È necessario definire requisiti minimi in materia di
copertura assicurativa per i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi
applicabili sia ai vettori aerei che agli esercenti di aeromobili che
effettuano voli all'interno del territorio di uno Stato membro, incluse
le acque territoriali o a destinazione o in provenienza dallo stesso, o
che lo sorvolano.
(10) Dovrebbero avere l'obbligo dell'assicurazione i vettori aerei
muniti di una valida licenza di esercizio e, nel caso dei vettori aerei
comunitari, di una valida licenza di esercizio rilasciata conformemente
al
regolamento (CEE) n. 2407/92.
L'assenza o la scadenza di siffatta
licenza non esime l'impresa dal rispetto di tale obbligo.
(11) La convenzione di Montreal specificamente disciplina la
responsabilità in relazione ai passeggeri, ai bagagli e alle
merci, mentre la responsabilità per la posta è
soggetta,
conformemente all'articolo 2 di tale convenzione, alle norme
applicabili alla relazione tra i vettori e le amministrazioni postali.
Nella Comunità l'assicurazione per siffatta
responsabilità è sufficientemente disciplinata
dall'articolo 7
del regolamento
(CEE) n. 2407/92.
(12) L'assicurazione obbligatoria non dovrebbe essere prevista per gli
aeromobili di Stato e per determinati altri tipi di aeromobile.
(13) Occorrerebbe prevedere una copertura assicurativa minima nei casi
in cui un vettore aereo o un esercente di aeromobili è
responsabile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e terzi
conformemente alle norme delle convenzioni internazionali, del diritto
comunitario o del diritto nazionale, senza interferenze in tali norme.
(14) L'assicurazione dovrebbe coprire la responsabilità
specifica in materia di trasporto aereo per passeggeri, bagagli, merci
e terzi. Per quanto concerne i passeggeri, i bagagli e le merci,
l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la morte e le
lesioni personali provocate da incidenti e per la perdita, la
distruzione o il danneggiamento di bagagli e merci. Per quanto concerne
i terzi, l'assicurazione dovrebbe comprendere una copertura per la
morte, le lesioni personali e i danni ai beni provocati da incidenti.
(15) Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso
che richieda una doppia assicurazione. Per quanto il vettore contraente
e il vettore effettivo ai sensi dell'
articolo
39 della convenzione di
Montreal possano essere tenuti responsabili per il medesimo
danno, gli
Stati membri possono stabilire specifiche misure al fine di evitare la
doppia assicurazione.
(16) Nonostante gli aggregati costituiscano una pratica di mercato che
può consentire l'assicurabilità, in particolare
per i
rischi di guerra e terrorismo, in quanto permette agli assicuratori un
maggior controllo delle loro responsabilità, tale pratica
non
esime i vettori aerei o gli esercenti di aeromobili dall'obbligo di
rispettare i requisiti assicurativi minimi se si raggiunge l'aggregato
stabilito dal contratto di assicurazione.
(17) È necessario prescrivere che i vettori aerei dimostrino
il
costante rispetto dei requisiti minimi previsti dal presente
regolamento in materia di copertura assicurativa. Per quanto concerne i
vettori aerei comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano
aeromobili immatricolati nella Comunità, la presentazione
della
prova della copertura assicurativa in uno Stato membro dovrebbe essere
valida per tutti gli Stati membri, poiché tale assicurazione
è stipulata con un'impresa autorizzata al riguardo ai sensi
del
diritto applicabile.
(18) Per quanto concerne i sorvoli del territorio di uno Stato membro
effettuati da vettori aerei non comunitari o da aeromobili
immatricolati al di fuori della Comunità, che non comportano
un
atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, ciascuno Stato membro
sorvolato ha la facoltà, conformemente al diritto
internazionale, di chiedere la prova della conformità con i
requisiti assicurativi stabiliti dal presente regolamento, ad esempio
effettuando controlli a campione.
(19) Decorso un determinato periodo di tempo, è opportuno
procedere alla revisione dei requisiti assicurativi minimi.
(20) È opportuno che le procedure per il monitoraggio
dell'applicazione dei requisiti assicurativi minimi siano trasparenti e
non discriminatorie e che non pregiudichino in alcun modo la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(21) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento
sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze
di esecuzione conferite alla Commissione.
(22) Qualora siano necessarie ulteriori disposizioni volte a stabilire
un'assicurazione adeguata che copra la responsabilità
specifica
dei trasporti aerei su aspetti che non sono contemplati nel presente
regolamento, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare
siffatti provvedimenti.
(23) Il 2 dicembre 1987, a Londra, il Regno di Spagna e il Regno Unito
hanno convenuto, con una dichiarazione comune dei ministri degli Affari
esteri dei due paesi, accordi intesi a rafforzare la cooperazione
sull'utilizzo dell'aeroporto di Gibilterra. Tali accordi devono ancora
iniziare ad esercitare i loro effetti.
(24) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a
dire
l'istituzione di requisiti assicurativi minimi che può
contribuire al conseguimento degli obiettivi del mercato interno del
trasporto aereo riducendo le distorsioni di concorrenza, non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la
Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il
presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire
tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Scopo
1. Il presente regolamento
stabilisce i requisiti assicurativi minimi
per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione
all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi.
2. In relazione al trasporto della posta i requisiti assicurativi sono
quelli fissati nel
regolamento
(CEE) n. 2407/92 e nel diritto nazionale
degli Stati membri.
Articolo
2
Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento
si applica a tutti i vettori aerei e a tutti
gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all'interno del
territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a
destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
2. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli aeromobili di Stato di cui all'articolo 3, lettera
b), della
convenzione internazionale per l'aviazione civile, firmata a Chicago il
7 dicembre 1944;
- b) agli aeromobili con un MTOM inferiore a 20 kg;
- c) alle macchine volanti con decollo mediante rincorsa
(inclusi
parapendii e deltaplani entrambi a motore);
- d) ai palloni frenati (ancorati al suolo);
- e) ai cervi volanti;
- f) ai paracadute (compresi i paracadute ascensionali);
- g) gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTON
inferiore a 500 Kg e agli ultraleggeri che:
- - sono utilizzati per scopi non commerciali, oppure
- - sono utilizzati per corsi di pilotaggio a livello
locale senza
attraversamento delle frontiere internazionali,
nella misura in cui
ciò riguarda gli obblighi assicurativi
previsti dal presente regolamento relativamente ai rischi di guerra e
terrorismo.
3. Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento
all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le rispettive
posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito
alla controversia relativa alla sovranità sul territorio nel
quale è situato detto aeroporto.
4. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra
è sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla
dichiarazione comune resa dai ministri degli Affari esteri del Regno di
Spagna e del Regno Unito il 2 dicembre 1987 cominciano ad esercitare i
loro effetti. I governi della Spagna e del Regno Unito comunicheranno
al Consiglio tale data.
Articolo
3
Definizioni
Ai fini del presente
regolamento si intende per:
- "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo munita di
valida licenza
d'esercizio;
- "vettore aereo comunitario", un vettore aereo munito di
valida licenza
d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del
regolamento (CEE) n. 2407/92;
- "esercente di aeromobili", una persona o organismo che pur
non essendo
un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità
dell'utilizzo o dell'esercizio dell'aeromobile; la persona fisica o
giuridica a nome della quale è immatricolato l'aeromobile si
presume sia l'esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare
che l'utilizzatore è un'altra persona;
- - per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non
registrati, il
periodo di trasporto dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi
imbarco e sbarco,
- - per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il
periodo di
trasporto dei bagagli e delle merci dal momento in cui i bagagli o le
merci sono affidati al vettore aereo fino al momento della consegna al
destinatario designato,
- - per quanto riguarda i terzi, l'utilizzo di un aeromobile
dal momento
in cui i motori sono accesi ai fini del rullaggio o dell'effettivo
decollo fino al momento in cui esso è al suolo e i suoi
motori
sono completamente fermi; inoltre la movimentazione di aeromobili per
mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo di forze che sono
appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di
aeromobili, particolarmente mediante correnti d'aria,
- "DSP", i diritti speciali di prelievo così come
definiti dal
Fondo monetario internazionale;
- "MTOM", la massa massima al decollo, che corrisponde a un
totale
certificato, specifico per ogni tipo di aeromobile quale figura nel
certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
- "passeggero", ogni persona che è su un volo con
il consenso
del
vettore aereo o dell'esercente dell'aeromobile, esclusi i membri
dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- "terzo", ogni persona fisica o giuridica, esclusi i
passeggeri e i
membri dell'equipaggio di volo e di cabina in servizio;
- "operazione commerciale", operazione eseguita a fronte di
un
corrispettivo e/o un nolo.
Articolo 4
Norme fondamentali in materia di assicurazione
1. I vettori aerei e gli
esercenti di aeromobili di cui all
'articolo
2
sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di
responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto
concerne
i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. I rischi assicurati
includono atti di guerra, terrorismo, pirateria aerea, atti di
sabotaggio, sequestro illegale di aeromobile e tumulti popolari.
2. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili assicurano una
copertura assicurativa minima per ciascun volo, sia che essi dispongano
dell'aeromobile in quanto di loro proprietà sia che ne
dispongano in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio, o
attraverso operazioni in comune o in franchising, codici condivisi
(code sharing) o per qualsiasi altro accordo della stessa natura.
3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di
responsabilità derivanti da:
- - convenzioni internazionali delle quali sono parte gli
Stati membri
e/o la Comunità,
- - il diritto comunitario, e
- - il diritto nazionale degli Stati membri.
Articolo 5
Rispetto degli obblighi
1. I vettori aerei e,
quando richiesto, gli esercenti di aeromobili di
cui all'
articolo 2
dimostrano di
rispettare i requisiti assicurativi
minimi stabiliti dal presente regolamento depositando presso le
autorità competenti dello Stato membro interessato un
certificato di assicurazione o fornendo un'altra prova di
un'assicurazione valida.
2. Ai fini del presente articolo per Stato membro interessato si
intende lo Stato membro che ha rilasciato la licenza d'esercizio al
vettore aereo comunitario o lo Stato membro in cui è
immatricolato l'aeromobile dell'esercente di aeromobili. Per i vettori
aerei non comunitari e gli esercenti di aeromobili che utilizzano un
aeromobile immatricolato al di fuori della Comunità, per
Stato
membro interessato si intende lo Stato membro verso il quale o dal
quale sono effettuati i voli.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri il cui territorio
è sorvolato possono esigere che i vettori aerei e gli
esercenti
di aeromobili di cui all'
articolo
2 forniscano
la prova di una valida
copertura assicurativa ai sensi del presente regolamento.
4. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari e gli esercenti di
aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati nella
Comunità, la presentazione della prova della copertura
assicurativa nello Stato membro di cui al paragrafo 2 è
sufficiente per tutti gli Stati membri, fatta salva l'applicazione
dell'
articolo 8,
paragrafo 6.
5. In casi eccezionali di carenze del mercato delle assicurazioni la
Commissione può determinare conformemente alla procedura
stabilita all'
articolo 9, paragrafo 2, le
misure appropriate
per
l'applicazione del paragrafo 1.
Articolo 6
Assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i
bagagli e le merci
1. Per la
responsabilità riguardo ai passeggeri, la
copertura
assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP per passeggero. Tuttavia, per
le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a
2700 kg gli Stati membri possono stabilire un livello di copertura
assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia
almeno
pari a 100.000 DSP per passeggero.
2. Per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura
assicurativa minima ammonta a 1.131 DSP
(1)
per passeggero nelle operazioni
commerciali.
3. Per la responsabilità riguardo alle merci, la copertura
assicurativa minima ammonta a 19 DSP
(1) per
chilogrammo nelle operazioni
commerciali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano per quanto riguarda i voli
sopra il territorio degli Stati membri effettuati da vettori aerei non
comunitari e da esercenti di aeromobili che utilizzano aeromobili
immatricolati al di fuori della Comunità, che non implichino
un
atterraggio in tale territorio o un decollo dallo stesso.
5. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere
adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni
internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’
articolo 9, paragrafo 3. (2)
Articolo 7
Assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi
Categoria |
MTOM(kg) |
Copertura
minima(in milioni di DSP) |
1 |
< 500 |
0,75 |
2 |
< 1000 |
1,5 |
3 |
< 2700 |
3 |
4 |
< 6000 |
7 |
5 |
< 12000 |
18 |
6 |
< 25000 |
80 |
7 |
< 50000 |
150 |
8 |
< 200000 |
300 |
9 |
< 500000 |
500 |
10 |
≥ 500000 |
700 |
1. Se, in qualsiasi
momento, la copertura assicurativa per danni a
terzi derivanti da rischi di guerra o terrorismo non fosse disponibile
per qualsiasi vettore aereo o esercente di aeromobile su base di
incidente, tale vettore o esercente di aeromobile può
soddisfare
il suo obbligo di assicurare tali rischi mediante assicurazione su base
aggregata. La Commissione segue da vicino l'applicazione di questa
disposizione per assicurare che tale aggregato sia almeno equivalente
all'importo pertinente che figura nella tabella.
2. Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere
adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni
internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’
articolo 9, paragrafo 3. (2)
Articolo 8
Applicazione e sanzioni
1. Gli Stati membri assicurano che i vettori aerei e gli esercenti di
aeromobili di cui all'articolo 2 rispettino il presente regolamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 7, per quanto
concerne i sorvoli effettuati da vettori aerei non comunitari o da
aeromobili immatricolati al di fuori della Comunità che non
comportano un atterraggio o un decollo da alcuno Stato membro, e per
quanto riguarda gli scali tecnici effettuati negli Stati membri da tali
aeromobili, lo Stato membro interessato ha la facoltà di
chiedere la prova della conformità con i requisiti
assicurativi
stabiliti dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri, se necessario, possono chiedere prove
supplementari al vettore aereo, all'esercente dell'aeromobile o
all'assicuratore interessato.
4. Le sanzioni per le violazioni del presente regolamento sono
efficaci, proporzionate e dissuasive.
5. Per quanto riguarda i vettori aerei comunitari, dette sanzioni
possono includere il ritiro della licenza di esercizio, tenuto conto e
ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario.
6. Per quanto riguarda i vettori aerei non comunitari e gli esercenti
di aeromobili che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori della
Comunità, le sanzioni possono includere il divieto di
atterraggio nel territorio di uno Stato membro.
7. Gli Stati membri, ove ritengano che non siano soddisfatte le
condizioni di cui al presente regolamento, vietano il decollo a un
aeromobile finché il vettore aereo o l'esercente
dell'aeromobile
interessato non abbia presentato la prova di un'adeguata copertura
assicurativa a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 11 del
regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della
Comunità
alle
rotte intracomunitarie.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1
a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. (2)
4. Il comitato può inoltre essere consultato dalla
Commissione
in relazione ad ogni altra questione relativa all'applicazione del
presente regolamento.
Articolo 10
Relazione e cooperazione
1. La Commissione presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione del presente regolamento entro 30 aprile
2008.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta,
informazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento
entra in vigore dodici mesi dopo la data della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(2) Punto
così sostituito dall'allegato al regolamento (CE) n. 1137/2008
del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2008.
Si veda anche:
Decreto Legislativo 6 novembre
2007, n. 197
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi
applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"