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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II;
Della navigazione aerea
Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo II
Della responsabilità
per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto (1)
Art. 965 -
Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla
superficie (2)
La responsabilità dell'esercente per i danni
causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie
è
regolata dalle
norme
internazionali in vigore nella Repubblica, che si
applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da
aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica
anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli
articoli 744 e
746.
Art. 966 - Danni da urto (2)
In
caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una
nave in movimento si applicano gli
articoli
da 482 a
487.
L'aeromobile
si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine
di quelle di approdo.
Art. 967 - Danni da spostamento
d'aria o altra causa analoga (2)
Le stesse norme di cui all'
articolo
966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento
d'aria o
altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra
l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione
materiale.
Art. 968 - Danni a terzi sulla
superficie in seguito a urto (2)
In caso di danni a tErzi sulla
superficie in seguito a urto, Nei rapporti fra gli esercenti il
risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle
colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro
dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze
di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e'
prodotto da forZa maggiOre o se, date le circostanze, non e' possibile
accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe
rispettive e l'entità delle relative conseguenze.
Art. 969 - Limitazione del debito
nei rapporti fra gli esercenti (2)
Art. 970 - Decadenza e
prescrizione
del diritto di regresso (2)
Nel caso previsto dall'
articolo 968,
l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se
non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo
danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno
dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.
Art. 971 - Limiti del
risarcimento
complessivo (2)
Art. 972 - Limitazione
del
risarcimento per danni da urto (2)
Tutte le norme che regolano la
limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di
responsabilità per danni a terzi sulla superficie si
applicano anche alla responsabilità per danni da urto,
spostamento d'aria o altra causa analoga.
(Art. 973
- Prescrizione)
(3)
(Art.
974 - Danni da urto, da spostamento d'aria o altra causa analoga)
(3)
(art. 975 - Limite del risarcimento) (3)
(art.
976 - Concorso dei creditori) (3)
(Art.
977 - Esclusione della limitazione) (3);
(Art.
978 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto) (3)
(Art.
979 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso) (3)
(Art.
980 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti) (3)
(1) Rubrica modificata dall
'art.
15, punto 1 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151
(2) Articolo sostituito dall'
art.
15, punto 1 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151
(3) Articolo abrogato dall'
art. 15, punto 2 del d. lgs 15
marzo
2006, n. 151
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