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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte II;
Della navigazione aerea

Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo II
Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto
(1)


Art. 965 - Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie (2) 

La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia. La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.


Art. 966 - Danni da urto (2)

In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487. L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo. 


Art. 967 - Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga  (2)

Le stesse norme di cui all'articolo 966 si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se fra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi e' stata collisione materiale.  


Art. 968 - Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto  (2)

In caso di danni a tErzi sulla superficie in seguito a urto, Nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno e' prodotto da forZa maggiOre o se, date le circostanze, non e' possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.  


Art. 969 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti  (2)

 I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.


Art. 970 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso  (2)

Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato. Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.  


Art. 971 - Limiti del risarcimento complessivo (2)

l risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, e' limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.  


Art. 972 - Limitazione del risarcimento per danni da urto (2) 

Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga. 


(Art. 973 - Prescrizione) (3)

(Art. 974 - Danni da urto, da spostamento d'aria o altra causa analoga) (3)

(art. 975 - Limite del risarcimento) (3)

(art. 976 - Concorso dei creditori) (3)

(Art. 977 - Esclusione della limitazione) (3);

(Art. 978 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto) (3)

(Art. 979 - Decadenza e prescrizione del diritto di regresso) (3)

(Art. 980 - Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti) (3)




(1) Rubrica modificata dall'art. 15, punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151torna

(2) Articolo sostituito dall'art. 15, punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151torna 

(3) Articolo abrogato dall'art. 15, punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151torna


Indice del codice

artt. da 939 a 964 artt. da 939 a 964 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da da 981 a 995 artt. da 981 a 995


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