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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


"Codice della navigazione"

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151

(a cura di Enzo Fogliani)



Parte II
Della navigazione aerea

Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Titolo quarto
Delle assicurazioni


Capo I
Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri


(Art. 996 - Assicurazione in abbonamento) (1)

(Art. 997 - Rischio) (1)

(Art. 998 - Indennità di assicurazione) (1)

(Art. 999 - Indennità e compensi di assistenza) (1)

(Art. 1000 - Rivalsa dell’assicuratore contro il vettore) (1)


Capo II
Delle assicurazioni di cose


Art. 1001 - Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del nolo

L’assicurazione dell’aeromobile copre l’aeromobile e le sue pertinenze e parti separabili.

L’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

L’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a prova contraria, contratta per l’intero ammontare del corrispettivo fissato nel contratto di utilizzazione dell’aeromobile.


Art. 1002 - Sosta dell’aeromobile in aviorimessa

L’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta di questo in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio dell’incendio.


Art. 1003 - Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore

L’assicuratore dell’aeromobile non risponde dei danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.

L’assicuratore non risponde altresì dei danni al motore, al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell’olio, alle eliche, nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza l’intervento di cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell’aeromobile.

Tuttavia l’assicuratore risponde dei danni dipendenti da sinistro causato da uno dei guasti suddetti.


Art. 1004 - Durata dell’assicurazione dell’aeromobile a viaggio

L’assicurazionE dell’aeromobile, stipulata a viaggio, ha effetto dall’iNiZiO delle manovre per l’involo al termine di quelle di approdo nel luogo di destinazione.

L’assicurazione resta sospesa se il viaggio è temporaneamente interrotto, salvo che l’interruzione sia prevista dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico dell’assicuratore o da condizioni atmosFeriche che nOn consentano una sicura naviGazione.

L’assicurazione stipulata a viaGgio cominciato prende inizio daLl’ora IndicAta Nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventIquattro del giorno della sua conclusione.


Art. 1005 - Durata dell’assicurazione delle merci

L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento della riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti magazzini.

Se l’aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non può continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua, l’assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.

L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.


Art. 1006 - Abbandono dell’aeromobile

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore l’aeromobile ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

Art. 1007 - Abbandono delle merci

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore le merci ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

Art. 1008 - Abbandono del nolo

L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:

Art. 1009 - Forma dell’abbandono dell’aeromobile

La dichiarazione di abbandono dell’aeromobile e quella con la quale l’assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell’aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell’articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti.


Capo III
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto


Sezione I
Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie


Art. 1010 - Nota comprovante l’assicurazione

Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre alla polizza, l’assicuratore deve rilasciare all’esercente, per i fini previsti nell’articolo 798, una nota contenente gli estremi dell’assicurazione.

In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel contratto di assicurazione, per quanto riguarda la durata e l’estensione territoriale dell’assicurazione.


Art. 1011 - Danni coperti  (2)

L’assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971.


Art. 1012 - Danni esclusi

L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

(Del pari l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili). (3)

Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. (4)


Art. 1013 - Mutamento della persona dell’esercente

In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha contratto l’assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente.

Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso l’assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l’aeronautica.

Nel caso di mancato avviso all’assicuratore, l’assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest’ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l’assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite.


Art. 1014 - Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di viaggio

L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi in viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.


Art. 1015 - Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito.

L’assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione nè di nullità del contratto avente effetto retroattivo.

In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l’assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l’aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l’assicuratore ha notificato al ministero l’avvenuto scioglimento.

L’assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell’articolo 1012.

Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l’assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all’esercente, nonché quelle che l’esercente medesimo può opporre al danneggiato.


Art. 1016 - Azione di rivalsa dell’assicuratore

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.


Sezione II
Assicurazione della responsabilità per danni da urto


Art. 1017 - Rischio

L’assicuratore risponde delle somme dovute dall’esercente per danni arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d’aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell’articolo 1012. (5) 

Sono altresì a carico dell’assicuratore le spese incontrate dall’esercente per resistere, con il consenso dell’assicuratore stesso, alle pretese del terzo.


Art. 1018 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

Nei casi previsti dall’articolo precedente, l’assicuratore non risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla superficie.


Art. 1019 - Durata del rischio

Il rischio comincia dall’inizio delle manovre per l’involo e finisce al termine di quelle di approdo.


Capo VI
Disposizioni comuni


Art. 1020 - Prescrizione

Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell’articolo 547.

Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l’esercente.  (6)


Art. 1021 - Rinvio

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538.




(1) Articolo abrogato dall'art. 18 del d. lgs 9 maggio 2005, n. 96 .torna

(2) Articolo modificato dall'art. 17, punto 1 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna 

(3) Comma eliminato dall'art. 17, punto 2 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna

(4) Comma così modificato dall'art. 17, punto 3 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna

(5) Comma così modificato dall'art. 17, punto 4 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna

(6) Comma così modificato dall'art. 17, punto 5 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151 .torna 


Indice del codice

artt. da 981 a 995 artt. da 981 a 995 (testo a cura di Enzo Fogliani) artt. da 1022 a 1037 artt. da 1022 a 1037


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