www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte II
Della navigazione aerea
Libro terzo
Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo
quarto
Delle assicurazioni
Capo I
Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri
(Art.
996
- Assicurazione in abbonamento) (1)
(Art.
998
- Indennità di assicurazione) (1)
(Art.
999
- Indennità e compensi di assistenza)
(1)
(Art.
1000
- Rivalsa dell’assicuratore contro il vettore)
(1)
Capo II
Delle assicurazioni di cose
Art. 1001 - Assicurazione dell’aeromobile, delle merci e del
nolo
L’assicurazione dell’aeromobile copre
l’aeromobile e le sue pertinenze e parti separabili.
L’assicurazione delle merci copre il prezzo di queste nel
luogo e
al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di
profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo
dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di
assicurazione.
L’assicurazione del nolo da guadagnare si presume, fino a
prova
contraria, contratta per l’intero ammontare del corrispettivo
fissato nel contratto di utilizzazione dell’aeromobile.
Art. 1002 - Sosta dell’aeromobile in aviorimessa
L’assicuratore dell’aeromobile, durante la sosta di
questo
in aviorimessa o in altro luogo chiuso, risponde soltanto del rischio
dell’incendio.
Art. 1003 - Guasti agli strumenti di bordo ed al gruppo motopropulsore
L’assicuratore dell’aeromobile non risponde dei
danni agli strumenti di bordo non derivati da sinistro di volo.
L’assicuratore non risponde altresì dei danni al
motore,
al radiatore, ai serbatoi della benzina e dell’olio, alle
eliche,
nonché a tutte le altre parti necessarie al funzionamento ed
alla protezione del motore stesso, che si siano prodotti senza
l’intervento di cause esterne perturbatrici del normale
funzionamento dell’aeromobile.
Tuttavia l’assicuratore risponde dei danni dipendenti da
sinistro causato da uno dei guasti suddetti.
Art. 1004 - Durata dell’assicurazione
dell’aeromobile a viaggio
L’assicurazionE dell’aeromobile, stipulata a
viaggio, ha
effetto dall’iNiZiO delle manovre per l’involo al
termine
di quelle di approdo nel luogo di destinazione.
L’assicurazione resta sospesa se il viaggio è
temporaneamente interrotto, salvo che l’interruzione sia
prevista
dalla polizza, ovvero dipenda da sinistro a carico
dell’assicuratore o da condizioni atmosFeriche che nOn
consentano
una sicura naviGazione.
L’assicurazione stipulata a viaGgio cominciato prende inizio
daLl’ora IndicAta Nel contratto o, in mancanza, dalle ore
ventIquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 1005 - Durata dell’assicurazione delle merci
L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le
merci sono prese in consegna dal vettore fino al momento della
riconsegna delle stesse al destinatario nei magazzini del vettore, ma
comunque non oltre quarantotto ore dopo il loro arrivo in detti
magazzini.
Se l’aeromobile, sul quale le merci sono caricate, non
può
continuare il viaggio e le merci medesime vengono inoltrate a
destinazione con mezzi di trasporto terrestri o per acqua,
l’assicurazione copre anche i rischi di tale trasporto.
L’assicurazione stipulata a viaggio cominciato prende inizio
dall’ora indicata nel contratto o, in mancanza, dalle ore
ventiquattro del giorno della sua conclusione.
Art. 1006 - Abbandono dell’aeromobile
L’assicurato può abbandonare
all’assicuratore
l’aeromobile ed esigere l’indennità per
perdita
totale nei seguenti casi:
- a) quando l’aeromobile è perduto o
è
divenuto
assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, oppure quando
mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere
provveduti facendone richiesta altrove, nè
l’aeromobile
può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi;
- b) quando l’aeromobile si presume perito;
- c) quando l’ammontare totale delle spese per la
riparazione
dei
danni sofferti dall’aeromobile raggiunge i quattro quinti del
suo
valore assicurabile.
Art. 1007 - Abbandono delle merci
L’assicurato può abbandonare
all’assicuratore le
merci ed esigere l’indennità per perdita totale
nei
seguenti casi:
- a) quando le merci sono andate totalmente perdute;
- b) quando l’aeromobile si presume perito;
- c) quando, nei casi previsti dalla lettera a)
dell’articolo
precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della
innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o
trenta
giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state
ricuperate e fatte proseguire a destinazione;
- d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni
per
deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti
del
valore assicurabile.
Art. 1008 - Abbandono del nolo
L’assicurato può abbandonare
all’assicuratore il
nolo da guadagnare ed esigere l’indennità per
perdita
totale nei seguenti casi:
- a) quando il diritto al nolo è totalmente
perduto per
l’assicurato;
- b) quando l’aeromobile si presume perito.
Art. 1009 - Forma dell’abbandono dell’aeromobile
La dichiarazione di abbandono dell’aeromobile e quella con la
quale l’assicuratore dichiara di non voler acquistare la
proprietà dell’aeromobile medesimo debbono essere
fatte
nella forma prescritta nell’articolo
864 e rese pubbliche ai
sensi degli articoli 865 e
seguenti.
Capo III
Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da
urto
Sezione I
Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a
terzi sulla superficie
Art. 1010 - Nota comprovante l’assicurazione
Nell’assicurazione per danni a terzi sulla superficie, oltre
alla
polizza, l’assicuratore deve rilasciare
all’esercente, per
i fini previsti nell’articolo
798, una nota contenente gli
estremi dell’assicurazione.
In caso di divergenza, le enunciazioni della nota vistata dal ministro
per l’aeronautica prevalgono su quelle contenute nel
contratto di
assicurazione, per quanto riguarda la durata e l’estensione
territoriale dell’assicurazione.
Art. 1011 - Danni coperti (2)
L’assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla
superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura
fissati negli articoli 965
e 971.
Art. 1012 - Danni esclusi
L’assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei
limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che
questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per
assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta
o di navigazione.
(Del
pari
l'assicuratore non risponde dei danni che siano diretta conseguenza di
un conflitto internazionale armato o di moti civili).
(3)
Sono esclusi dall’assicurazione i danni derivati da dolo
dell’esercente o dei suoi dipendenti e preposti,
purché
questi ultimi abbiano agito nell’esercizio delle loro
funzioni e
nei limiti delle loro attribuzioni. (4)
Art. 1013 - Mutamento della persona dell’esercente
In caso di mutamento della persona dell’esercente, che ha
contratto l’assicurazione, questa continua nei confronti del
nuovo esercente.
Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso
del mutamento all’assicuratore. Ricevuto l’avviso
l’assicuratore può, entro quindici giorni, disdire
il
contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al
nuovo esercente dal giorno del mutamento. L’assicuratore ed
il
nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne
comunicazione al ministro per l’aeronautica.
Nel caso di mancato avviso all’assicuratore,
l’assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente,
ma
quest’ultimo è tenuto solidalmente con il
precedente al
pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non
sia provato che l’assicuratore, a conoscenza del mutamento,
non
ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra
stabilite.
Art. 1014 - Proroga dell’assicurazione scaduta in corso di
viaggio
L’assicurazione scaduta mentre l’aeromobile trovasi
in
viaggio è prorogata di diritto fino al termine delle manovre
di
approdo nel luogo di destinazione, ma l’esercente deve pagare
un
supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.
Art. 1015 - Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore
Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore
per il risarcimento del danno subito.
L’assicuratore non può opporre al terzo alcuna
causa di
risoluzione nè di nullità del contratto avente
effetto
retroattivo.
In ogni altro caso di scioglimento del contratto,
l’assicuratore
è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al
momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero
per l’aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da
quello nel quale l’assicuratore ha notificato al ministero
l’avvenuto scioglimento.
L’assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il
terzo anche
nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma
dell’articolo 1012.
Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti,
l’assicuratore può opporre al terzo tutte le
eccezioni
opponibili all’esercente, nonché quelle che
l’esercente medesimo può opporre al danneggiato.
Art. 1016 - Azione di rivalsa dell’assicuratore
Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma
dell’articolo
precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro
l’esercente per la somma pagata al terzo danneggiato.
Sezione II
Assicurazione della responsabilità per danni da urto
Art. 1017 - Rischio
L’assicuratore risponde delle somme dovute
dall’esercente
per danni arrecati dall’aeromobile in volo per urto contro
altro
aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi
stata collisione materiale, il danno è cagionato da
spostamento
d’aria o altra causa analoga. Sono però esclusi
dal
risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo
comma dell’articolo 1012.
(5)
Sono altresì a carico dell’assicuratore le spese
incontrate dall’esercente per resistere, con il consenso
dell’assicuratore stesso, alle pretese del terzo.
Art. 1018 - Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto
Nei casi previsti dall’articolo precedente,
l’assicuratore
non risponde dei danni arrecati dall’aeromobile a terzi sulla
superficie.
Art. 1019 - Durata del rischio
Il rischio comincia dall’inizio delle manovre per
l’involo e finisce al termine di quelle di approdo.
Capo VI
Disposizioni comuni
Art. 1020 - Prescrizione
Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione
si applicano le disposizioni dell’articolo 547.
Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie
si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto
al
risarcimento del danneggiato contro l’esercente.
(6)
Art. 1021 - Rinvio
Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si
applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le
disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad
eccezione degli articoli
515 secondo comma, 527,
538.
(1) Articolo abrogato dall'art.
18 del d. lgs 9 maggio
2005, n. 96 .
(2) Articolo modificato dall'art.
17, punto 1 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
(3) Comma eliminato dall'art.
17, punto 2 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
(4) Comma così modificato dall'art.
17, punto 3 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
(5) Comma così modificato dall'art.
17, punto 4 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
(6) Comma così modificato dall'art.
17, punto 5 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151 .
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